Art. 3 
 
 
                        Attivita' gestionale 
               della RAI-Radiotelevisione italiana Spa 
 
  1. Nel titolo VIII  del  citato  testo  unico  di  cui  al  decreto
legislativo 31 luglio 2005, n. 177, dopo l'articolo 49 sono  aggiunti
i seguenti: 
  «Art. 49-bis (Responsabilita' dei  componenti  degli  organi  della
RAI-Radiotelevisione italiana Spa). - 1. L'amministratore delegato  e
i componenti  degli  organi  di  amministrazione  e  controllo  della
RAI-Radiotelevisione italiana Spa sono soggetti alle azioni civili di
responsabilita' previste dalla disciplina ordinaria delle societa' di
capitali. 
  2.  L'amministratore  delegato   provvede,   nel   rispetto   della
disciplina vigente in materia di protezione dei dati personali,  alla
tempestiva  pubblicazione  e  all'aggiornamento  con  cadenza  almeno
annuale dei dati e delle  informazioni  previsti  nel  Piano  per  la
trasparenza e la comunicazione aziendale approvato dal  consiglio  di
amministrazione ai sensi dell'articolo  49,  comma  10,  lettera  g).
L'inadempimento degli obblighi di pubblicazione di cui al  precedente
periodo costituisce eventuale  causa  di  responsabilita'  per  danno
all'immagine della societa' ed e' comunque  valutato  ai  fini  della
corresponsione della retribuzione  accessoria  o  di  risultato,  ove
prevista. L'amministratore delegato non  risponde  dell'inadempimento
qualora provi che lo stesso e' dipeso da causa a lui non imputabile. 
  Art. 49-ter (Contratti conclusi dalla RAI-Radiotelevisione italiana
Spa e dalle societa' partecipate). - 1. I  contratti  conclusi  dalla
RAI-Radiotelevisione  italiana  Spa  e  dalle  societa'   interamente
partecipate  dalla  medesima  aventi  per  oggetto   l'acquisto,   lo
sviluppo, la produzione o la coproduzione e la commercializzazione di
programmi radiotelevisivi  e  di  opere  audiovisive  e  le  relative
acquisizioni di tempo di trasmissione sono esclusi  dall'applicazione
della disciplina del codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163, ai sensi dell'articolo 19 dello stesso codice. 
  2. I contratti conclusi dalla RAI-Radiotelevisione italiana  Spa  e
dalle societa'  interamente  partecipate  dalla  medesima  aventi  ad
oggetto lavori, servizi e forniture collegati, connessi o  funzionali
ai contratti di cui al comma 1, di importo inferiore alle  soglie  di
rilevanza comunitaria, non sono soggetti  agli  obblighi  procedurali
previsti per tale tipologia di contratti dal citato codice di cui  al
decreto  legislativo  12  aprile  2006,  n.  163.  L'affidamento  dei
contratti di cui al presente comma avviene comunque nel rispetto  dei
principi  di  economicita',  efficacia,  imparzialita',  parita'   di
trattamento, trasparenza e proporzionalita'. 
  3. I contratti di cui al comma 1 non sono  soggetti  agli  obblighi
procedurali previsti dall'articolo 27, comma 1, secondo periodo,  del
citato codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. 
  Art. 49-quater (Disposizioni in materia di  incarichi  dirigenziali
esterni). - 1. Nello statuto della RAI-Radiotelevisione italiana  Spa
sono  definiti  i  limiti  massimi  del  numero  dei  dirigenti   non
dipendenti della predetta societa' che  possono  essere  assunti  con
contratto a tempo determinato, subordinatamente al possesso da  parte
di  questi  ultimi  di  requisiti   di   particolare   e   comprovata
qualificazione professionale e  di  specifiche  competenze  attinenti
all'esercizio dell'incarico da conferire. Gli  incarichi  di  cui  al
presente articolo cessano in ogni caso decorsi sessanta giorni  dalla
scadenza del mandato dell'amministratore delegato,  fatta  salva  una
durata inferiore». 
  2. In sede di prima applicazione, il Piano per la trasparenza e  la
comunicazione aziendale, di cui all'articolo 49,  comma  10,  lettera
g), del citato testo unico di cui al decreto  legislativo  31  luglio
2005, n. 177, come modificato dall'articolo 2 della  presente  legge,
e' approvato dal consiglio di amministrazione entro centoventi giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge e i  dati  e  le
informazioni ivi previsti sono pubblicati entro i successivi sessanta
giorni. 
 
          Note all'art. 3: 
              - Per il titolo del decreto legislativo 31 luglio 2005,
          n. 177, si veda nelle note all'art. 1. 
              - Il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice
          dei  contratti  pubblici  relativi  a  lavori,  servizi   e
          forniture  in  attuazione  delle  direttive  2004/17/CE   e
          2004/18/CE) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 maggio
          2006, n. 100, supplemento ordinario.