Art. 5 
 
 
                  Disposizioni transitorie e finali 
 
  1. Le disposizioni sulla composizione e la nomina del consiglio  di
amministrazione  della  RAI-Radiotelevisione  italiana  Spa,  di  cui
all'articolo 49, commi 3, 4, 4-bis, 4-ter, 4-quater, 6, 6-bis,  6-ter
e 8, del citato testo unico di cui al decreto legislativo  31  luglio
2005, n. 177, come modificato dall'articolo 2 della  presente  legge,
si applicano a decorrere dal primo rinnovo  del  consiglio  medesimo,
successivo alla data di entrata in vigore della presente legge. 
  2. In caso di dimissioni o impedimento permanente ovvero di  revoca
del  presidente  o  di  uno  o   piu'   membri   del   consiglio   di
amministrazione della  RAI-Radiotelevisione  italiana  Spa,  sino  al
primo rinnovo del consiglio medesimo successivo alla data di  entrata
in  vigore  della  presente  legge,  si  applicano  le   disposizioni
dell'articolo 49 del citato testo unico di cui al decreto legislativo
31 luglio 2005, n. 177, nel testo vigente prima della data di entrata
in vigore della presente legge. 
  3. In fase di prima  applicazione  e  sino  al  primo  rinnovo  del
consiglio di amministrazione  successivo  alla  data  di  entrata  in
vigore  della   presente   legge,   il   direttore   generale   della
RAI-Radiotelevisione italiana Spa esercita, oltre alle attribuzioni a
esso spettanti in base allo statuto della societa', anche i poteri  e
i   compiti   attribuiti   all'amministratore   delegato   ai   sensi
dell'articolo 49, comma 10, del citato testo unico di cui al  decreto
legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato  dall'articolo  2
della presente legge, ferma restando  la  facolta'  del  medesimo  di
partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni  del  consiglio  di
amministrazione; al medesimo direttore  generale,  sino  al  predetto
rinnovo del consiglio di amministrazione, si  applicano  altresi'  le
disposizioni   riferite   all'amministratore   delegato,    di    cui
all'articolo   49-bis   del   medesimo   testo   unico,    introdotto
dall'articolo 3 della presente legge. 
  4. L'adeguamento dello statuto della RAI-Radiotelevisione  italiana
Spa, disposto ai sensi dell'articolo  2,  comma  2,  tiene  conto  di
quanto previsto dal presente articolo. 
  5. Il Ministero dello sviluppo economico, in vista dell'affidamento
della concessione del servizio  pubblico  radiofonico,  televisivo  e
multimediale, avvia una consultazione  pubblica  sugli  obblighi  del
servizio medesimo, garantendo la piu' ampia partecipazione. 
  6. Il Ministero dello sviluppo economico trasmette alla Commissione
parlamentare per l'indirizzo generale  e  la  vigilanza  dei  servizi
radiotelevisivi per il prescritto parere lo schema  di  contratto  di
servizio  con  la  societa'  concessionaria  del  servizio   pubblico
radiofonico, televisivo e multimediale almeno sei  mesi  prima  della
scadenza del contratto vigente. In sede  di  prima  applicazione,  lo
schema  di  contratto  di  servizio  e'  trasmesso  entro  sei   mesi
dall'affidamento della concessione successivo alla  scadenza  di  cui
all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005,  n.
177. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
    Data a Roma, addi' 28 dicembre 2015 
 
                             MATTARELLA 
 
 
                                Renzi, Presidente del  Consiglio  dei
                                ministri 
 
                                Guidi,   Ministro   dello    sviluppo
                                economico 
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando 
 
          Note all'art. 5: 
              - Per il testo  aggiornato  dell'art.  49  del  decreto
          legislativo 31 luglio 2005, n.  177,  si  veda  nelle  note
          all'art. 2. 
              - Si riporta il testo dell'art. 49 del  citato  decreto
          legislativo 31 luglio 2005, n. 177, nel testo vigente prima
          della data di entrata in vigore della presente legge: 
              «Art.   49   (Disciplina   della   RAI-Radiotelevisione
          italiana Spa). - 1. La concessione  del  servizio  pubblico
          generale radiotelevisivo e'  affidata,  fino  al  6  maggio
          2016, alla RAI-Radiotelevisione italiana Spa. 
              2.  Per  quanto  non  sia  diversamente  previsto   dal
          presente testo unico la RAI-Radiotelevisione  italiana  Spa
          e' assoggettata alla disciplina generale delle societa' per
          azioni,  anche  per  quanto  concerne  l'organizzazione   e
          l'amministrazione. 
              3.    Il    consiglio    di    amministrazione    della
          RAI-Radiotelevisione italiana Spa, composto da nove membri,
          e' nominato dall'assemblea. Il consiglio, oltre  ad  essere
          organo di  amministrazione  della  societa',  svolge  anche
          funzioni di controllo  e  di  garanzia  circa  il  corretto
          adempimento delle finalita' e degli obblighi  del  servizio
          pubblico generale radiotelevisivo. 
              4. Possono essere  nominati  membri  del  consiglio  di
          amministrazione i soggetti aventi i requisiti per la nomina
          a giudice costituzionale ai sensi  dell'art.  135,  secondo
          comma,  della  Costituzione   o,   comunque,   persone   di
          riconosciuto prestigio  e  competenza  professionale  e  di
          notoria  indipendenza  di  comportamenti,  che   si   siano
          distinte in attivita' economiche, scientifiche, giuridiche,
          della cultura umanistica  o  della  comunicazione  sociale,
          maturandovi significative esperienze manageriali. Ove siano
          lavoratori dipendenti vengono, a  richiesta,  collocati  in
          aspettativa non retribuita per la durata  del  mandato.  Il
          mandato dei membri del consiglio  di  amministrazione  dura
          tre anni e i membri sono rieleggibili una sola volta. 
              5.  La  nomina  del   presidente   del   consiglio   di
          amministrazione e' effettuata dal consiglio nell'ambito dei
          suoi membri e  diviene  efficace  dopo  l'acquisizione  del
          parere favorevole, espresso a maggioranza dei due terzi dei
          suoi  componenti,  della   Commissione   parlamentare   per
          l'indirizzo   generale   e   la   vigilanza   dei   servizi
          radiotelevisivi. 
              6. L'elezione  degli  amministratori  avviene  mediante
          voto di lista. A tale fine  l'assemblea  e'  convocata  con
          preavviso, da pubblicare ai sensi dell'art. 2366 del codice
          civile, non meno di trenta giorni prima di  quello  fissato
          per l'adunanza; a pena di nullita' delle  deliberazioni  ai
          sensi dell'art. 2379 del codice civile, l'ordine del giorno
          pubblicato deve contenere tutte le materie da trattare, che
          non  possono  essere  modificate  o   integrate   in   sede
          assembleare; le liste possono essere presentate da soci che
          rappresentino almeno lo 0,5 per cento delle  azioni  aventi
          diritto  di  voto  nell'assemblea  ordinaria  e  sono  rese
          pubbliche, mediante  deposito  presso  la  sede  sociale  e
          annuncio su tre quotidiani a diffusione nazionale,  di  cui
          due economici, rispettivamente, almeno venti giorni e dieci
          giorni  prima  dell'adunanza.  Salvo  quanto  previsto  dal
          presente  articolo  in  relazione  al  numero  massimo   di
          candidati   della   lista    presentata    dal    Ministero
          dell'economia e delle finanze, ciascuna lista comprende  un
          numero di  candidati  pari  al  numero  di  componenti  del
          consiglio da eleggere. Ciascun socio avente diritto di voto
          puo' votare una sola lista. Nel caso  in  cui  siano  state
          presentate piu' liste, i voti ottenuti  da  ciascuna  lista
          sono divisi per numeri interi progressivi da uno al  numero
          di candidati da eleggere; i quozienti cosi'  ottenuti  sono
          assegnati progressivamente ai candidati di  ciascuna  lista
          nell'ordine dalla  stessa  previsto  e  si  forma  un'unica
          graduatoria nella quale i  candidati  sono  ordinati  sulla
          base del quoziente ottenuto. Risultano  eletti  coloro  che
          ottengono i quozienti piu' elevati. In caso di  parita'  di
          quoziente, risulta eletto il candidato della  lista  i  cui
          presentatori detengano la partecipazione azionaria  minore.
          Le procedure di cui al presente comma  si  applicano  anche
          all'elezione del collegio sindacale. 
              7. Il  rappresentante  del  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze nell'assemblea, in sede di nomina dei  membri
          del consiglio  di  amministrazione  e  fino  alla  completa
          alienazione della partecipazione dello Stato, presenta  una
          autonoma lista di candidati, indicando un numero massimo di
          candidati proporzionale al  numero  di  azioni  di  cui  e'
          titolare lo Stato. Tale lista e' formulata sulla base delle
          delibere della  Commissione  parlamentare  per  l'indirizzo
          generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e delle
          indicazioni del Ministero dell'economia e delle finanze per
          l'immediata presentazione secondo le modalita' e i  criteri
          proporzionali di cui al comma 9. 
              8. Il  rappresentante  del  Ministero  dell'economia  e
          delle   finanze,    nelle    assemblee    della    societa'
          concessionaria convocate per l'assunzione di  deliberazioni
          di revoca o che comportino la revoca  o  la  promozione  di
          azione   di    responsabilita'    nei    confronti    degli
          amministratori,  esprime  il  voto  in   conformita'   alla
          deliberazione   della    Commissione    parlamentare    per
          l'indirizzo   generale   e   la   vigilanza   dei   servizi
          radiotelevisivi comunicata al Ministero medesimo. 
              9. Fino a che  il  numero  delle  azioni  alienato  non
          superi la  quota  del  10  per  cento  del  capitale  della
          RAI-Radiotelevisione italiana Spa,  in  considerazione  dei
          rilevanti ed imprescindibili motivi di  interesse  generale
          connessi allo svolgimento del  servizio  pubblico  generale
          radiotelevisivo da  parte  della  concessionaria,  ai  fini
          della formulazione dell'unica lista di cui al comma  7,  la
          Commissione parlamentare  per  l'indirizzo  generale  e  la
          vigilanza dei servizi radiotelevisivi indica  sette  membri
          eleggendoli con il voto limitato  a  uno;  i  restanti  due
          membri, tra cui il presidente,  sono  invece  indicati  dal
          socio di maggioranza.  La  nomina  del  presidente  diviene
          efficace  dopo  l'acquisizione   del   parere   favorevole,
          espresso a maggioranza dei due terzi dei  suoi  componenti,
          della Commissione parlamentare per l'indirizzo  generale  e
          la  vigilanza  dei  servizi  radiotelevisivi.  In  caso  di
          dimissioni o impedimento permanente del presidente o di uno
          o piu' membri, i nuovi  componenti  sono  nominati  con  le
          medesime procedure del presente comma entro i trenta giorni
          successivi  alla  data  di  comunicazione   formale   delle
          dimissioni presso la medesima Commissione. 
              10. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 9 entrano in
          vigore  il  novantesimo  giorno  successivo  alla  data  di
          chiusura  della  prima   offerta   pubblica   di   vendita,
          effettuata ai sensi dell'art. 21, comma 3,  della  legge  3
          maggio 2004, n. 112. Ove, anteriormente alla predetta data,
          sia necessario  procedere  alla  nomina  del  consiglio  di
          amministrazione, per scadenza naturale del  mandato  o  per
          altra causa, a cio' si provvede secondo le procedure di cui
          ai commi 7 e 9. 
              11. Il direttore  generale  della  RAI-Radiotelevisione
          italiana Spa e' nominato dal consiglio di  amministrazione,
          d'intesa con l'assemblea;  il  suo  mandato  ha  la  stessa
          durata di quello del consiglio. 
              12. Il direttore generale,  oltre  agli  altri  compiti
          allo stesso attribuiti in base allo statuto della societa': 
                a) risponde al  consiglio  di  amministrazione  della
          gestione aziendale per i profili di  propria  competenza  e
          sovrintende  alla   organizzazione   e   al   funzionamento
          dell'azienda  nel  quadro  dei  piani  e  delle   direttive
          definiti dal consiglio; 
                b) partecipa, senza diritto di  voto,  alle  riunioni
          del consiglio di amministrazione; 
                c) assicura, in collaborazione  con  i  direttori  di
          rete  e  di  testata,  la  coerenza  della   programmazione
          radiotelevisiva con le  linee  editoriali  e  le  direttive
          formulate dal consiglio di amministrazione; 
                d) propone al consiglio di amministrazione le  nomine
          dei vice direttori generali e dei dirigenti di primo  e  di
          secondo livello; 
                e)  assume,  nomina,   promuove   e   stabilisce   la
          collocazione degli altri dirigenti,  nonche',  su  proposta
          dei direttori di testata e nel rispetto  del  contratto  di
          lavoro giornalistico, degli altri giornalisti e ne  informa
          puntualmente il consiglio di amministrazione; 
                f) provvede alla gestione del personale dell'azienda; 
                g)  propone   all'approvazione   del   consiglio   di
          amministrazione gli atti e  i  contratti  aziendali  aventi
          carattere  strategico,  ivi  inclusi  i  piani  annuali  di
          trasmissione e di  produzione  e  le  eventuali  variazioni
          degli stessi, nonche' quelli che, anche per effetto di  una
          durata  pluriennale,   siano   di   importo   superiore   a
          2.582.284,50  euro;  firma  gli  altri  atti  e   contratti
          aziendali attinenti alla gestione della societa'; 
                h) provvede all'attuazione del piano di investimenti,
          del piano finanziario, delle politiche del personale e  dei
          piani di ristrutturazione, nonche' dei  progetti  specifici
          approvati dal consiglio di amministrazione  in  materia  di
          linea editoriale, investimenti,  organizzazione  aziendale,
          politica finanziaria e politiche del personale; 
                i)  trasmette  al  consiglio  di  amministrazione  le
          informazioni utili per verificare  il  conseguimento  degli
          obiettivi aziendali e l'attuazione degli indirizzi definiti
          dagli organi competenti ai sensi del presente testo unico. 
              13. La dismissione  della  partecipazione  dello  Stato
          nella RAI-Radiotelevisione italiana Spa resta  disciplinata
          dall'art. 21 della legge 3 maggio 2004, n. 112.». 
              - Per il  testo  aggiornato  dell'art.  49  del  citato
          decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, si  veda  nelle
          note all'art. 2.