Art. 2 
 
             Depenalizzazione di reati del codice penale 
 
  1. All'articolo 527 del codice penale sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) nel primo comma, le parole «e' punito con la reclusione da tre
mesi a tre anni» sono sostituite dalle seguenti:  «e'  soggetto  alla
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000»; 
    b) nel secondo comma, le parole «La pena e' aumentata da un terzo
alla meta'» sono sostituite dalle seguenti: «Si applica la pena della
reclusione da quattro mesi a quattro anni e sei mesi.». 
  2. All'articolo 528 del codice penale sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) nel primo comma, le parole «e' punito con la reclusione da tre
mesi a tre anni e con  la  multa  non  inferiore  a  euro  103»  sono
sostituite dalle seguenti: «e' soggetto alla sanzione  amministrativa
pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000»; 
    b)  nel  secondo  comma,  le  parole  «Alla  stessa  pena»   sono
sostituite dalle seguenti: «Alla stessa sanzione»; 
    c) nel terzo comma, le parole «Tale pena si applica inoltre» sono
sostituite dalle seguenti: «Si applicano la reclusione da tre mesi  a
tre anni e la multa non inferiore a euro 103». 
  3. All'articolo 652 del codice penale sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) nel primo comma, le parole «e' punito con l'arresto fino a tre
mesi o con l'ammenda fino a euro 309» sono sostituite dalle seguenti:
«e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000  a
euro 15.000»; 
    b) nel secondo comma, le parole «e' punito con l'arresto da uno a
sei mesi ovvero con l'ammenda da euro 30 a euro 619» sono  sostituite
dalle seguenti: «e' soggetto alla sanzione amministrativa  pecuniaria
da euro 6.000 a euro 18.000». 
  4. All'articolo 661 del codice penale, le parole «e'  punito»  sono
sostituite con le seguenti: «e' soggetto» e le parole «con  l'arresto
fino a tre mesi o con l'ammenda fino a euro  1.032»  sono  sostituite
dalle seguenti: «alla  sanzione  amministrativa  pecuniaria  da  euro
5.000 a euro 15.000». 
  5. All'articolo 668 del codice penale sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) nel primo comma, le parole «e' punito con l'arresto fino a sei
mesi o con l'ammenda fino a euro 309» sono sostituite dalle seguenti:
«e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000  a
euro 15.000»; 
    b)  nel  secondo  comma,  le  parole  «Alla  stessa  pena»   sono
sostituite dalle seguenti: «Alla stessa sanzione»; 
    c) nel terzo comma, le parole  «la  pena  pecuniaria  e  la  pena
detentiva  sono  applicate  congiuntamente»  sono  sostituite   dalle
seguenti: «si applica la sanzione amministrativa pecuniaria  da  euro
10.000 a euro 30.000». 
  6. L'articolo 726 del codice penale  e'  sostituito  dal  seguente:
«Chiunque, in un luogo pubblico  o  aperto  o  esposto  al  pubblico,
compie atti contrari alla pubblica decenza e' soggetto alla  sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 10.000». 
 
          Note all'art. 2: 
              - Si riporta il testo degli articoli 527, 528, 652, 661
          e 668 del  codice  penale,  come  modificati  dal  presente
          decreto legislativo: 
              "Art. 527. Atti osceni. 
              Chiunque, in luogo  pubblico  o  aperto  o  esposto  al
          pubblico, compie atti  osceni  e'  soggetto  alla  sanzione
          amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000. 
              Si applica la pena della reclusione da quattro  mesi  a
          quattro anni e sei mesi se il fatto e' commesso all'interno
          o  nelle  immediate  vicinanze   di   luoghi   abitualmente
          frequentati da minori e se da cio' deriva il  pericolo  che
          essi vi assistano. 
              Se il fatto avviene per colpa, si applica  la  sanzione
          amministrativa pecuniaria da euro 51 a euro 309." 
              "Art. 528. Pubblicazioni e spettacoli osceni. 
              Chiunque, allo scopo di farne commercio o distribuzione
          ovvero di esporli pubblicamente,  fabbrica,  introduce  nel
          territorio dello Stato, acquista, detiene, esporta,  ovvero
          mette in circolazione scritti, disegni, immagini  od  altri
          oggetti  osceni  di  qualsiasi  specie,  e'  soggetto  alla
          sanzione amministrativa pecuniaria da euro  10.000  a  euro
          50.000. 
              Alla stessa sanzione soggiace chi fa  commercio,  anche
          se clandestino, degli oggetti indicati  nella  disposizione
          precedente, ovvero li distribuisce o espone pubblicamente. 
              Si applicano la reclusione da tre mesi a tre anni e  la
          multa non inferiore a euro 103 a chi: 
              1.  adopera  qualsiasi  mezzo  di  pubblicita'  atto  a
          favorire la  circolazione  o  il  commercio  degli  oggetti
          indicati nella prima parte di questo articolo; 
              2. da' pubblici spettacoli teatrali o  cinematografici,
          ovvero  audizioni  o  recitazioni  pubbliche,  che  abbiano
          carattere di oscenita'. 
              Nel caso preveduto dal n. 2, la pena e' aumentata se il
          fatto e' commesso nonostante il divieto dell'autorita'." 
              "Art. 652. Rifiuto di  prestare  la  propria  opera  in
          occasione di un tumulto. 
              Chiunque, in occasione di un tumulto o di  un  pubblico
          infortunio o di un comune pericolo ovvero  nella  flagranza
          di un reato rifiuta, senza giusto motivo,  di  prestare  il
          proprio aiuto  o  la  propria  opera,  ovvero  di  dare  le
          informazioni o le indicazioni che gli siano richieste da un
          pubblico ufficiale  o  da  una  persona  incaricata  di  un
          pubblico servizio,  nell'esercizio  delle  funzioni  o  del
          servizio,  e'   soggetto   alla   sanzione   amministrativa
          pecuniaria da euro 5.000 a euro 15.000. 
              Se il colpevole da' informazioni o indicazioni mendaci,
          e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro
          6.000 a euro 18.000." 
              "Art. 661. Abuso della credulita' popolare. 
              Chiunque, pubblicamente, cerca con qualsiasi impostura,
          anche gratuitamente, di abusare della  credulita'  popolare
          e' soggetto, se  dal  fatto  puo'  derivare  un  turbamento
          dell'ordine  pubblico,  con  la   sanzione   amministrativa
          pecuniaria da euro 5.000 a euro 15.000." 
              "Art. 668. Rappresentazioni teatrali o cinematografiche
          abusive. 
              Chiunque recita  in  pubblico  drammi  o  altre  opere,
          ovvero da' in pubblico  produzioni  teatrali  di  qualunque
          genere, senza averli  prima  comunicati  all'autorita',  e'
          soggetto alla sanzione amministrativa  pecuniaria  da  euro
          5.000 a euro 15.000. 
              Alla stessa sanzione soggiace chi fa  rappresentare  in
          pubblico pellicole cinematografiche, non  sottoposte  prima
          alla revisione dell'autorita'. 
              Se   il   fatto   e'   commesso   contro   il   divieto
          dell'autorita',  si  applica  la  sanzione   amministrativa
          pecuniaria da euro 5.000 a euro 10.000. 
              Il fatto si considera commesso in pubblico  se  ricorre
          taluna  delle  circostanze  indicate  nei  numeri  2  e   3
          dell'articolo 266.".