Art. 2 Depenalizzazione di reati del codice penale 1. All'articolo 527 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) nel primo comma, le parole «e' punito con la reclusione da tre mesi a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000»; b) nel secondo comma, le parole «La pena e' aumentata da un terzo alla meta'» sono sostituite dalle seguenti: «Si applica la pena della reclusione da quattro mesi a quattro anni e sei mesi.». 2. All'articolo 528 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) nel primo comma, le parole «e' punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 103» sono sostituite dalle seguenti: «e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000»; b) nel secondo comma, le parole «Alla stessa pena» sono sostituite dalle seguenti: «Alla stessa sanzione»; c) nel terzo comma, le parole «Tale pena si applica inoltre» sono sostituite dalle seguenti: «Si applicano la reclusione da tre mesi a tre anni e la multa non inferiore a euro 103». 3. All'articolo 652 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) nel primo comma, le parole «e' punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a euro 309» sono sostituite dalle seguenti: «e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 15.000»; b) nel secondo comma, le parole «e' punito con l'arresto da uno a sei mesi ovvero con l'ammenda da euro 30 a euro 619» sono sostituite dalle seguenti: «e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 6.000 a euro 18.000». 4. All'articolo 661 del codice penale, le parole «e' punito» sono sostituite con le seguenti: «e' soggetto» e le parole «con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a euro 1.032» sono sostituite dalle seguenti: «alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 15.000». 5. All'articolo 668 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) nel primo comma, le parole «e' punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a euro 309» sono sostituite dalle seguenti: «e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 15.000»; b) nel secondo comma, le parole «Alla stessa pena» sono sostituite dalle seguenti: «Alla stessa sanzione»; c) nel terzo comma, le parole «la pena pecuniaria e la pena detentiva sono applicate congiuntamente» sono sostituite dalle seguenti: «si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 30.000». 6. L'articolo 726 del codice penale e' sostituito dal seguente: «Chiunque, in un luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, compie atti contrari alla pubblica decenza e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 10.000».
Note all'art. 2: - Si riporta il testo degli articoli 527, 528, 652, 661 e 668 del codice penale, come modificati dal presente decreto legislativo: "Art. 527. Atti osceni. Chiunque, in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, compie atti osceni e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000. Si applica la pena della reclusione da quattro mesi a quattro anni e sei mesi se il fatto e' commesso all'interno o nelle immediate vicinanze di luoghi abitualmente frequentati da minori e se da cio' deriva il pericolo che essi vi assistano. Se il fatto avviene per colpa, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 51 a euro 309." "Art. 528. Pubblicazioni e spettacoli osceni. Chiunque, allo scopo di farne commercio o distribuzione ovvero di esporli pubblicamente, fabbrica, introduce nel territorio dello Stato, acquista, detiene, esporta, ovvero mette in circolazione scritti, disegni, immagini od altri oggetti osceni di qualsiasi specie, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000. Alla stessa sanzione soggiace chi fa commercio, anche se clandestino, degli oggetti indicati nella disposizione precedente, ovvero li distribuisce o espone pubblicamente. Si applicano la reclusione da tre mesi a tre anni e la multa non inferiore a euro 103 a chi: 1. adopera qualsiasi mezzo di pubblicita' atto a favorire la circolazione o il commercio degli oggetti indicati nella prima parte di questo articolo; 2. da' pubblici spettacoli teatrali o cinematografici, ovvero audizioni o recitazioni pubbliche, che abbiano carattere di oscenita'. Nel caso preveduto dal n. 2, la pena e' aumentata se il fatto e' commesso nonostante il divieto dell'autorita'." "Art. 652. Rifiuto di prestare la propria opera in occasione di un tumulto. Chiunque, in occasione di un tumulto o di un pubblico infortunio o di un comune pericolo ovvero nella flagranza di un reato rifiuta, senza giusto motivo, di prestare il proprio aiuto o la propria opera, ovvero di dare le informazioni o le indicazioni che gli siano richieste da un pubblico ufficiale o da una persona incaricata di un pubblico servizio, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 15.000. Se il colpevole da' informazioni o indicazioni mendaci, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 6.000 a euro 18.000." "Art. 661. Abuso della credulita' popolare. Chiunque, pubblicamente, cerca con qualsiasi impostura, anche gratuitamente, di abusare della credulita' popolare e' soggetto, se dal fatto puo' derivare un turbamento dell'ordine pubblico, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 15.000." "Art. 668. Rappresentazioni teatrali o cinematografiche abusive. Chiunque recita in pubblico drammi o altre opere, ovvero da' in pubblico produzioni teatrali di qualunque genere, senza averli prima comunicati all'autorita', e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 15.000. Alla stessa sanzione soggiace chi fa rappresentare in pubblico pellicole cinematografiche, non sottoposte prima alla revisione dell'autorita'. Se il fatto e' commesso contro il divieto dell'autorita', si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 10.000. Il fatto si considera commesso in pubblico se ricorre taluna delle circostanze indicate nei numeri 2 e 3 dell'articolo 266.".