Art. 3 
 
                   Altri casi di depenalizzazione 
 
  1. Alla legge 8 gennaio 1931, n. 234, sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 8, primo comma, in fine, dopo la  parola  «reato»
sono  aggiunte  le  seguenti:  «,  o  delle  sanzioni  amministrative
pecuniarie, qualora si tratti di illeciti amministrativi»; 
    b) all'articolo 11: 
      1) al primo comma, le parole «reato piu' grave, con una ammenda
da lire 40.000 a lire 400.000 o con l'arresto fino a due  anni»  sono
sostituite dalle seguenti: «reato,  con  la  sanzione  amministrativa
pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000»; 
      2) il secondo  comma  e'  sostituito  dal  seguente:  «Chiunque
commette la violazione indicata nel primo comma, dopo avere  commesso
la stessa violazione accertata con provvedimento esecutivo, e' punito
con l'arresto fino a tre anni o con  l'ammenda  da  euro  30  a  euro
309.»; 
      3) al terzo comma dell'articolo 11, le parole «Si fa luogo alla
confisca, a termini del Codice di procedura penale»  sono  sostituite
dalle seguenti: «Si fa luogo a confisca amministrativa»; 
    c) l'articolo 12 e' abrogato. 
  2. Alla legge 22 aprile 1941, n. 633, sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 171-quater, primo comma, le  parole  «piu'  grave
reato, e' punito con l'arresto sino ad un anno  o  con  l'ammenda  da
lire un milione a lire dieci milioni» sono sostituite dalle seguenti:
«reato, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria  da  euro
5.000 a euro 30.000»; 
    b) all'articolo 171-sexies, comma  2,  le  parole  «e  171-ter  e
171-quater» sono sostituite dalle  seguenti:  «171-ter  e  l'illecito
amministrativo di cui all'articolo 171-quater». 
  3. All'articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 10 agosto
1945, n. 506, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) le parole «e' punito con l'arresto non inferiore nel minimo  a
sei mesi o  con  l'ammenda  non  inferiore  a  lire  2.000.000»  sono
sostituite dalle seguenti: «e' soggetto alla sanzione  amministrativa
pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000»; 
    b) le parole «la pena e' dell'arresto non inferiore a tre mesi  o
dell'ammenda non inferiore a lire 1.000.000»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «si applica la sanzione amministrativa pecuniaria  da  euro
10.000 a euro 30.000». 
  4. All'articolo 15 della legge 28 novembre 1965, n.  1329,  secondo
comma, le parole «e' punito con la pena dell'ammenda da lire  150.000
a lire 600.000 o con l'arresto fino a tre mesi» sono sostituite dalle
seguenti: «e' soggetto alla  sanzione  amministrativa  pecuniaria  da
euro 5.000 a euro 15.000». 
  5. L'articolo 16, quarto comma, del decreto-legge 26 ottobre  1970,
n. 745, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre  1970,
n.  1034,  e'   sostituito   dal   seguente:   «All'installazione   o
all'esercizio di impianti in mancanza di concessione  si  applica  la
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000.». 
  6. L'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre  1983,
n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre  1983,
n. 638, e' sostituito dal seguente: 
  «1-bis. L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma  1,  per
un importo superiore a euro 10.000 annui, e' punito con la reclusione
fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l'importo omesso
non e'  superiore  a  euro  10.000  annui,  si  applica  la  sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000. Il datore  di
lavoro  non   e'   punibile,   ne'   assoggettabile   alla   sanzione
amministrativa, quando provvede al versamento  delle  ritenute  entro
tre  mesi  dalla  contestazione  o   dalla   notifica   dell'avvenuto
accertamento della violazione.». 
  7. All'articolo 28, comma  2,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, le parole «e' punito, salvo che il
fatto costituisca reato piu' grave, con l'arresto sino ad un  anno  o
con l'ammenda da  lire  un  milione  a  lire  quattro  milioni»  sono
sostituite  dalle  seguenti:  «e'  soggetto,  salvo  che   il   fatto
costituisca reato, alla sanzione amministrativa  pecuniaria  da  euro
5.000 a euro 30.000». 
 
          Note all'art. 3: 
              - Si riporta il testo degli articoli 8 e 11 della legge
          8 gennaio 1931, n. 234 (Norme per  l'impianto  e  l'uso  di
          apparecchi radioelettrici privati e per il  rilascio  delle
          licenze di costruzione, vendita e  montaggio  di  materiali
          radioelettrici),  come  modificati  dal  presente   decreto
          legislativo: 
              "Art. 8. 
              Le licenze contemplate nei precedenti articoli  possono
          essere sospese o revocate per abuso del titolare  o  quando
          questi  non  abbia  piu'  i  prescritti  requisiti,   senza
          pregiudizio  della  applicazione  delle  sanzioni   penali,
          qualora si tratti di fatti  costituenti  reato  ,  o  delle
          sanzioni amministrative pecuniarie, qualora  si  tratti  di
          illeciti amministrativi. 
              Il provvedimento di sospensione o di revoca e' disposto
          dal  Ministero  delle  comunicazioni,   di   concerto   col
          Ministero dell'interno. In caso di urgenza, la  sospensione
          puo' essere disposta anche dal Prefetto." 
              "Art. 11. 
              Le violazioni delle disposizioni dell' art.  1  del  R.
          decreto 8 febbraio 1923, n. 1067 , e della  presente  legge
          sono punite, ove non costituiscono reato, con  la  sanzione
          amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000. 
              Chiunque commette  la  violazione  indicata  nel  primo
          comma, dopo aver commesso la  stessa  violazione  accertata
          con provvedimento esecutivo, e' punito con l'arresto fino a
          tre anni o con l'ammenda da euro 30 a euro 309. 
              Si fa luogo a confisca amministrativa, degli apparecchi
          abusivamente detenuti o dei quali  si  sia  fatto  indebito
          uso.". 
              - Si riporta  il  testo  degli  articoli  171-quater  e
          171-sexies della legge 22 aprile 1941, n.  633  (Protezione
          del diritto d'autore e di altri  diritti  connessi  al  suo
          esercizio),   come   modificati   dal   presente    decreto
          legislativo: 
              "Art. 171-quater 
              Salvo che il fatto costituisca reato, e' soggetto  alla
          sanzione amministrativa pecuniaria da  euro  5.000  a  euro
          30.000 chiunque, abusivamente ed a fini di lucro: 
              a) concede in noleggio o  comunque  concede  in  uso  a
          qualunque titolo, originali, copie o  supporti  lecitamente
          ottenuti di opere tutelate dal diritto di autore; 
              b) esegue la fissazione  su  supporto  audio,  video  o
          audiovideo delle prestazioni  artistiche  di  cui  all'art.
          80." 
              "Art. 171-sexies 
              1. Quando il materiale sequestrato e', per entita',  di
          difficile custodia, l'autorita' giudiziaria puo'  ordinarne
          la  distruzione,   osservate   le   disposizioni   di   cui
          all'articolo 83 delle norme di attuazione, di coordinamento
          e transitorie del codice di procedura penale, approvate con
          decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. 
              2. E' sempre ordinata la confisca degli strumenti e dei
          materiali serviti o destinati a commettere i reati  di  cui
          agli articoli 171-bis, 171-ter e l'illecito  amministrativo
          di cui all'articolo 171-quater nonche' delle videocassette,
          degli  altri   supporti   audiovisivi   o   fonografici   o
          informatici   o   multimediali   abusivamente    duplicati,
          riprodotti, ceduti, commerciati, detenuti o introdotti  sul
          territorio nazionale, ovvero non provvisti di  contrassegno
          SIAE, ove  richiesto,  o  provvisti  di  contrassegno  SIAE
          contraffatto o alterato, o destinato ad opera  diversa.  La
          confisca e' ordinata anche nel caso di  applicazione  della
          pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del
          codice di procedura penale. 
              Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano
          anche se i  beni  appartengono  ad  un  soggetto  giuridico
          diverso, nel cui interesse abbia agito uno dei partecipanti
          al reato.". 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  3  del  decreto
          legislativo  luogotenenziale  10  agosto   1945,   n.   506
          (Disposizioni circa la denunzia dei  beni  che  sono  stati
          oggetto  di  confische,   sequestri   o   altri   atti   di
          disposizione adottati sotto l'impero del sedicente  governo
          repubblicano),  come  modificato   dal   presente   decreto
          legislativo: 
              "Art. 3. Chiunque omette di fare nel termine prescritto
          la denunzia prevista dall'art. 1 e' soggetto alla  sanzione
          amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000. Ove
          l'omissione  risulti  colposa  si   applica   la   sanzione
          amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 30.000.". 
              - Si riporta il testo dell'articolo 15 della  legge  28
          novembre 1965, n. 1329  (Provvedimenti  per  l'acquisto  di
          nuove macchine  utensili),  come  modificato  dal  presente
          decreto legislativo: 
              "Art.15. 
              Chiunque alteri, cancelli o  renda  irriconoscibile  il
          contrassegno apposto su di  una  macchina  ai  sensi  della
          presente legge ovvero alteri il contenuto  del  certificato
          di origine della macchina, e' punito ai sensi dell'art. 469
          del Codice penale. Alla stessa pena soggiace chiunque,  non
          essendo concorso nel fatto, fa uso del certificato alterato
          o della macchina di cui sia stato  alterato,  cancellato  o
          reso irriconoscibile il contrassegno. 
              Chiunque ometta di  far  ripristinare  il  contrassegno
          alterato, cancellato,  o  reso  irriconoscibile  da  altri,
          apposto su macchina di cui egli  abbia  il  possesso  o  la
          detenzione, ovvero ometta di comunicare al cancelliere  del
          tribunale  indicato  nel  contrassegno,  l'alterazione,  la
          cancellazione,  o  la  intervenuta  irriconoscibilita',  e'
          soggetto alla sanzione amministrativa  pecuniaria  da  euro
          5.000 a euro 15.000.". 
              - Si riporta il testo dell'articolo 28 del decreto  del
          Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.  309  (Testo
          unico  delle  leggi  in   materia   di   disciplina   degli
          stupefacenti e sostanze  psicotrope,  prevenzione,  cura  e
          riabilitazione dei relativi  stati  di  tossicodipendenza),
          come modificato dal presente decreto legislativo: 
              "Art. 28 (Legge 22 dicembre 1975, n.  685,  art.  28  -
          decreto-legge 22  aprile  1985,  n.  144,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 297, art.  3,
          comma 4 - legge 26 giugno 1990,  n.  162,  art.  32,  comma
          1)Sanzioni 
              1.  Chiunque,  senza  essere  autorizzato,  coltiva  le
          piante indicate  nell'articolo  26,  e'  assoggettato  alle
          sanzioni  penali  ed  amministrative   stabilite   per   la
          fabbricazione illecita delle sostanze stesse. 
              2. Chiunque non osserva le prescrizioni e  le  garanzie
          cui l'autorizzazione e' subordinata, e' soggetto, salvo che
          il fatto costituisca reato,  alla  sanzione  amministrativa
          pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000. 
              3. In ogni caso le piante illegalmente  coltivate  sono
          sequestrate e  confiscate.  Si  applicano  le  disposizioni
          dell'articolo 86.".