Art. 4 
 
                 Sanzioni amministrative accessorie 
 
  1. In caso di reiterazione specifica di  una  delle  violazioni  di
seguito  indicate,   l'autorita'   amministrativa   competente,   con
l'ordinanza   ingiunzione,   applica   la   sanzione   amministrativa
accessoria  della  sospensione  della  concessione,  della   licenza,
dell'autorizzazione  o  di  altro  provvedimento  amministrativo  che
consente l'esercizio dell'attivita' da un minimo di dieci giorni a un
massimo di tre mesi: 
    a) articolo 668 del codice penale; 
    b) articolo 171-quater della legge 22 aprile 1941, n. 633; 
    c) articolo  28,  comma  2,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. 
  2. Allo stesso modo provvede il giudice con la sentenza di condanna
qualora sia competente, ai sensi  dell'articolo  24  della  legge  24
novembre 1981, n. 689, a decidere su una  delle  violazioni  indicate
nel comma 1. 
  3. Per gli illeciti amministrativi di cui al comma 1,  in  caso  di
reiterazione specifica, non e' ammesso il pagamento in misura ridotta
ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. 
 
          Note all'art. 4: 
              - Per l'articolo 668 del codice penale  si  veda  nelle
          note all'articolo 2 del presente decreto. 
              - Per gli articoli 171-quater  della  citata  legge  22
          aprile 1941, n. 633 e l'articolo 28,  comma  2  del  citato
          decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,  n.
          309,  si  veda  nelle  note  all'articolo  3  del  presente
          decreto. 
              - Per gli articoli 16 e  24  della  legge  24  novembre
          1981, n. 689  (Modifiche  al  sistema  penale),  vedi  note
          all'articolo 6 del presente decreto.