Art. 7 
 
                        Autorita' competente 
 
  1. Per le violazioni di  cui  all'articolo  1,  sono  competenti  a
ricevere il rapporto e ad applicare  le  sanzioni  amministrative  le
autorita' amministrative competenti ad  irrogare  le  altre  sanzioni
amministrative  gia'  previste  dalle  leggi   che   contemplano   le
violazioni stesse; nel caso  di  mancata  previsione,  e'  competente
l'autorita' individuata a  norma  dell'articolo  17  della  legge  24
novembre 1981, n. 689. 
  2. Per le  violazioni  di  cui  all'articolo  2,  e'  competente  a
ricevere il rapporto e ad  irrogare  le  sanzioni  amministrative  il
prefetto. 
  3. Per le violazioni di  cui  all'articolo  3,  sono  competenti  a
ricevere il rapporto e ad irrogare le sanzioni amministrative: 
    a) le autorita' competenti ad irrogare le sanzioni amministrative
gia' indicate nella legge 22 aprile 1941, n. 633,  nel  decreto-legge
12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge
11 novembre  1983,  n.  638,  e  nel  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309; 
    b)  il  Ministero   dello   sviluppo   economico   in   relazione
all'articolo 11 della legge 8 gennaio 1931, n. 234; 
    c)    l'autorita'     comunale     competente     al     rilascio
dell'autorizzazione all'installazione o all'esercizio di impianti  di
distribuzione  di  carburante  di  cui  all'articolo  1  del  decreto
legislativo 11 febbraio 1998, n. 32; 
    d)  il  prefetto  con  riguardo  alle  restanti  leggi   indicate
all'articolo 3. 
 
          Note all'art. 7: 
              - Per l'articolo 17  della  citata  legge  24  novembre
          1981, n.  689,  si  veda  nelle  note  all'articolo  6  del
          presente decreto. 
              -  Per  la  legge  22  aprile  1941,  n.633,   per   il
          decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, per il decreto del
          Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.  309  e  per
          l'articolo 11 della legge 8 gennaio 1931, n. 234,  si  veda
          nelle note all'articolo 3 del presente decreto. 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  1  del  decreto
          legislativo 11 febbraio 1998, n. 32 (Razionalizzazione  del
          sistema  di   distribuzione   dei   carburanti,   a   norma
          dell'articolo 4, comma 4, lettera c),  della  L.  15  marzo
          1997, n. 59): 
              "Art. 1. Norme per liberalizzare la  distribuzione  dei
          carburanti. 
              1.  L'installazione  e  l'esercizio  di   impianti   di
          distribuzione  dei  carburanti,   di   seguito   denominati
          «impianti», sono  attivita'  liberamente  esercitate  sulla
          base dell'autorizzazione  di  cui  al  comma  2  e  con  le
          modalita'  di  cui  al  presente  decreto.  Il  regime   di
          concessione  di  cui  all'articolo   16,   comma   1,   del
          decreto-legge 26 ottobre  1970,  n.  745,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034, cessa
          dalla data di entrata in vigore del  presente  decreto.  Le
          regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento
          e Bolzano provvedono a quanto disposto dal presente decreto
          secondo  le  previsioni  dei  rispettivi  statuti  e  delle
          relative norme di attuazione. 
              2.  L'attivita'  di  cui  al  comma   1   e'   soggetta
          all'autorizzazione del comune in cui  essa  e'  esercitata.
          L'autorizzazione   e'   subordinata   esclusivamente   alla
          verifica della  conformita'  alle  disposizioni  del  piano
          regolatore,  alle   prescrizioni   fiscali   e   a   quelle
          concernenti la sicurezza sanitaria, ambientale e  stradale,
          alle  disposizioni  per  la  tutela  dei  beni  storici   e
          artistici, nonche' alle norme  di  indirizzo  programmatico
          delle  regioni.  Insieme   all'autorizzazione   il   comune
          rilascia  le  concessioni  edilizie  necessarie  ai   sensi
          dell'articolo  2.  L'autorizzazione   e'   subordinata   al
          rispetto delle prescrizioni di prevenzione incendi  secondo
          le  procedure  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37. 
              3. Il richiedente trasmette al comune, unitamente  alla
          domanda di autorizzazione, un'analitica  autocertificazione
          corredata della documentazione prescritta dalla legge e  di
          una perizia  giurata,  redatta  da  un  ingegnere  o  altro
          tecnico  competente  per  la  sottoscrizione  del  progetto
          presentato, abilitato ai sensi delle  specifiche  normative
          vigenti  nei  Paesi  dell'Unione  europea,  attestanti   il
          rispetto delle prescrizioni di cui al comma 2 e dei criteri
          di cui all'articolo 2, comma 1.  Trascorsi  novanta  giorni
          dal ricevimento degli atti, la domanda si considera accolta
          se non e' comunicato al richiedente il diniego. Il sindaco,
          sussistendo ragioni di pubblico interesse,  puo'  annullare
          l'assenso    illegittimamente    formatosi,    salvo    che
          l'interessato provveda a sanare i  vizi  entro  il  termine
          fissato dal comune stesso. 
              4. In caso di trasferimento  della  titolarita'  di  un
          impianto, le parti ne danno comunicazione al  comune,  alla
          regione e all'ufficio tecnico  di  finanza  entro  quindici
          giorni. 
              5. Le concessioni di cui all'articolo 16, comma 1,  del
          decreto-legge 26 ottobre  1970,  n.  745,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034,  sono
          convertite di diritto in autorizzazione ai sensi del  comma
          2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 2,
          i soggetti gia' titolari di concessione,  senza  necessita'
          di   alcun   atto   amministrativo,   possono    proseguire
          l'attivita', dandone comunicazione al comune, alla  regione
          e al competente ufficio tecnico di  finanza.  Le  verifiche
          sull'idoneita'  tecnica  degli  impianti  ai   fini   della
          sicurezza sanitaria e ambientale sono effettuate al momento
          del collaudo e non oltre  quindici  anni  dalla  precedente
          verifica. Gli impianti in esercizio alla data di entrata in
          vigore del presente decreto legislativo sono sottoposti dal
          comune  a  verifica,  comprendente  anche  i   profili   di
          incompatibilita' di cui all'articolo 3, comma  2,  entro  e
          non oltre il 30 giugno 1998. Le risultanze concernenti tali
          verifiche sono comunicate all'interessato e trasmesse  alla
          regione, al  competente  ufficio  tecnico  di  finanza,  al
          Ministero dell'industria, del commercio e  dell'artigianato
          ed al Ministero dell'ambiente,  anche  ai  fini  di  quanto
          previsto dall'articolo 3, comma 2.  Restano  esclusi  dalle
          verifiche di cui al presente comma  gli  impianti  inseriti
          dal titolare nei programmi di chiusura e smantellamento  di
          cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3, fermi restando i poteri
          di intervento in caso di rischio sanitario o ambientale. Il
          controllo, la verifica e la certificazione  concernenti  la
          sicurezza  sanitaria  necessaria  per   le   autorizzazioni
          previste dal presente articolo sono effettuati dall'azienda
          sanitaria  locale  competente  per  territorio,  ai   sensi
          dell'articolo 7 del decreto legislativo 30  dicembre  1992,
          n. 502, e successive modifiche e integrazioni. 
              6. La gestione degli impianti puo' essere affidata  dal
          titolare dell'autorizzazione ad altri soggetti, di  seguito
          denominati  gestori,  mediante  contratti  di  durata   non
          inferiore  a  sei  anni  aventi  per  oggetto  la  cessione
          gratuita dell'uso di tutte le attrezzature fisse  e  mobili
          finalizzate alla distribuzione di  carburanti  per  uso  di
          autotrazione, secondo le modalita'  e  i  termini  definiti
          dagli   accordi   interprofessionali   stipulati   fra   le
          associazioni di categoria piu' rappresentative,  a  livello
          nazionale, dei gestori e dei titolari  dell'autorizzazione.
          Gli altri aspetti contrattuali e commerciali sono  regolati
          in conformita' con i predetti accordi interprofessionali. I
          medesimi  accordi  interprofessionali   si   applicano   ai
          titolari  di  autorizzazione  e  ai  gestori;   essi   sono
          depositati  presso   il   Ministero   dell'industria,   del
          commercio   e   dell'artigianato   che   ne   assicura   la
          pubblicita'.  Gli  accordi  interprofessionali  di  cui  al
          presente  comma  prevedono  un  tentativo  obbligatorio  di
          conciliazione delle controversie  contrattuali  individuali
          secondo le modalita' e i termini ivi definiti. Il  Ministro
          dell'industria,  del  commercio  e   dell'artigianato,   su
          richiesta di una delle parti,  esperisce  un  tentativo  di
          mediazione delle vertenze collettive. 
              6-bis. Il contratto di  cessione  gratuita  di  cui  al
          comma 6 comporta la stipula di un contratto  di  fornitura,
          ovvero di somministrazione, dei carburanti. 
              7. I contratti di affidamento in uso  gratuito  di  cui
          all'articolo 16 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n.  745,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  18  dicembre
          1970, n. 1034, tra concessionari e gestori  esistenti  alla
          data di entrata in vigore del presente decreto  legislativo
          restano in vigore fino alla loro scadenza, anche in caso di
          trasferimento della titolarita' del  relativo  impianto.  A
          tali contratti si applicano le norme contenute nel comma  6
          per quanto riguarda la conciliazione delle controversie. 
              8. Gli aspetti relativi agli acquisti in esclusiva sono
          disciplinati  in  conformita'  alle  disposizioni  adottate
          dall'Unione europea. 
              9.    Nell'area    dell'impianto     possono     essere
          commercializzati,  previa  comunicazione  al  comune,  alle
          condizioni previste dai contratti di cui al comma 6  e  nel
          rispetto  delle  vigenti  norme  in  materia  sanitaria   e
          ambientale, altri  prodotti  secondo  quanto  previsto  con
          decreto  del  Ministro  dell'industria,  del  commercio   e
          dell'artigianato. 
              Gli interventi di ordinaria  e  minuta  manutenzione  e
          riparazione dei veicoli a motore di cui  agli  articoli  1,
          comma 2, secondo periodo, e 6 della legge 5 febbraio  1992,
          n.  122,  possono  essere  effettuati  dai  gestori   degli
          impianti. 
              10. Ogni pattuizione contraria al presente articolo  e'
          nulla  di  diritto.  Le  clausole  previste  dal   presente
          articolo  sono  di  diritto  inserite  nel   contratto   di
          gestione, anche in  sostituzione  delle  clausole  difformi
          apposte dalle parti.".