Art. 8 
 
            Applicabilita' delle sanzioni amministrative 
               alle violazioni anteriormente commesse 
 
  1. Le disposizioni del presente decreto che sostituiscono  sanzioni
penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni
commesse anteriormente alla data di entrata  in  vigore  del  decreto
stesso, sempre che il procedimento penale non sia stato definito  con
sentenza o con decreto divenuti irrevocabili. 
  2. Se i procedimenti penali per i reati depenalizzati dal  presente
decreto sono stati definiti, prima della sua entrata in  vigore,  con
sentenza   di   condanna   o   decreto   irrevocabili,   il   giudice
dell'esecuzione revoca la sentenza o il decreto, dichiarando  che  il
fatto non e' previsto dalla legge come reato e adotta i provvedimenti
conseguenti. Il giudice  dell'esecuzione  provvede  con  l'osservanza
delle  disposizioni  dell'articolo  667,  comma  4,  del  codice   di
procedura penale. 
  3. Ai fatti commessi prima della data  di  entrata  in  vigore  del
presente   decreto   non   puo'   essere   applicata   una   sanzione
amministrativa pecuniaria per un importo superiore al  massimo  della
pena originariamente inflitta per il reato, tenuto conto del criterio
di ragguaglio di cui all'articolo 135 del codice penale. A tali fatti
non si applicano le sanzioni amministrative accessorie introdotte dal
presente decreto, salvo che le  stesse  sostituiscano  corrispondenti
pene accessorie. 
 
          Note all'art. 8: 
              - Si riporta il testo degli  articoli  135  del  codice
          penale e 667, comma 4, del codice di procedura penale: 
              "Art.  135.  Ragguaglio  fra  pene  pecuniarie  e  pene
          detentive. 
              Quando,  per  qualsiasi  effetto  giuridico,  si   deve
          eseguire  un  ragguaglio  fra  pene   pecuniarie   e   pene
          detentive, il computo  ha  luogo  calcolando  euro  250,  o
          frazione di euro 250, di pena pecuniaria per un  giorno  di
          pena detentiva. " 
              "Art. 667. Dubbio sull'identita' fisica  della  persona
          detenuta. 
              1. - 3. (omissis) 
              4. Il giudice dell'esecuzione  provvede  in  ogni  caso
          senza  formalita'  con  ordinanza  comunicata  al  pubblico
          ministero e notificata all'interessato. Contro  l'ordinanza
          possono proporre opposizione davanti allo stesso giudice il
          pubblico ministero, l'interessato e il  difensore;  in  tal
          caso si procede a norma dell'articolo 666. L'opposizione e'
          proposta, a pena di decadenza, entro quindici giorni  dalla
          comunicazione o dalla notificazione dell'ordinanza. 
              5. (omissis).".