Art. 9 
 
        Trasmissione degli atti all'autorita' amministrativa 
 
  1.  Nei  casi  previsti  dall'articolo  8,  comma  1,   l'autorita'
giudiziaria, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente   decreto,    dispone    la    trasmissione    all'autorita'
amministrativa competente degli atti dei procedimenti penali relativi
ai reati trasformati in illeciti amministrativi, salvo che  il  reato
risulti prescritto o estinto per altra causa alla medesima data. 
  2.  Se  l'azione  penale  non  e'  stata  ancora   esercitata,   la
trasmissione  degli  atti  e'  disposta  direttamente  dal   pubblico
ministero che, in caso  di  procedimento  gia'  iscritto,  annota  la
trasmissione nel registro delle notizie di reato. Se il reato risulta
estinto  per  qualsiasi  causa,  il   pubblico   ministero   richiede
l'archiviazione a norma del codice di procedura penale; la  richiesta
ed il decreto del giudice che la accoglie possono  avere  ad  oggetto
anche elenchi cumulativi di procedimenti. 
  3. Se l'azione penale e' stata esercitata, il giudice pronuncia, ai
sensi dell'articolo 129 del  codice  di  procedura  penale,  sentenza
inappellabile perche' il fatto  non  e'  previsto  dalla  legge  come
reato, disponendo la trasmissione degli atti a  norma  del  comma  1.
Quando  e'  stata  pronunciata  sentenza  di  condanna,  il   giudice
dell'impugnazione, nel dichiarare che il fatto non e' previsto  dalla
legge come reato, decide  sull'impugnazione  ai  soli  effetti  delle
disposizioni e dei capi della sentenza che concernono  gli  interessi
civili. 
  4. L'autorita' amministrativa notifica gli estremi della violazione
agli interessati residenti nel territorio della Repubblica  entro  il
termine di novanta giorni e a quelli residenti  all'estero  entro  il
termine di trecentosettanta giorni dalla ricezione degli atti. 
  5. Entro sessanta giorni dalla notificazione  degli  estremi  della
violazione l'interessato e' ammesso al pagamento in  misura  ridotta,
pari alla meta' della sanzione, oltre alle spese del procedimento. Si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo
16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. 
  6. Il pagamento determina l'estinzione del procedimento. 
 
          Note all'art. 9: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 129 del  codice  di
          procedura penale: 
              "Art. 129.  Obbligo  della  immediata  declaratoria  di
          determinate cause di non punibilita'. 
              1. In ogni stato e grado del processo, il  giudice,  il
          quale riconosce che il fatto non sussiste o che  l'imputato
          non lo ha commesso o che il fatto non costituisce  reato  o
          non e' previsto dalla legge come reato ovvero che il  reato
          e' estinto o che manca una condizione di procedibilita', lo
          dichiara di ufficio con sentenza. 
              2. Quando ricorre una causa di estinzione del reato  ma
          dagli atti risulta evidente che il fatto non sussiste o che
          l'imputato  non  lo  ha  commesso  o  che  il   fatto   non
          costituisce reato o non e' previsto dalla legge come reato,
          il giudice pronuncia sentenza di assoluzione o di non luogo
          a procedere con la formula prescritta.". 
              - Per l'articolo 16  della  citata  legge  24  novembre
          1981, n. 689, si veda  note  all'articolo  6  del  presente
          decreto.