IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 14 della legge 23  agosto  1988,  n.  400  recante
disciplina dell'attivita' di Governo ed ordinamento della  Presidenza
del Consiglio dei ministri; 
  Visto l'articolo 21 della legge  7  agosto  2015,  n.  124  recante
delega al Governo per la modifica e l'abrogazione di disposizioni  di
legge che prevedono l'adozione di provvedimenti attuativi; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 23 novembre 2015; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari; 
  Acquisito  il  parere  della  Commissione   parlamentare   per   la
semplificazione; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 15 gennaio 2016; 
  Sulla proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  di
concerto con il Ministro per le riforme costituzionali e  i  rapporti
con il Parlamento; 
 
                              E M A N A 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
 
                            Modificazioni 
 
  1. All'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
le parole: «e le universita' statali» sono soppresse. 
  2. All'articolo 18, comma 1, lettera b), della  legge  12  novembre
2011, n. 183,  le  parole:  «,  nonche',  limitatamente  alle  grandi
infrastrutture portuali, per un periodo non superiore ai 15 anni, con
il 25% dell'incremento del gettito di  imposta  sul  valore  aggiunto
relativa    alle    operazioni    di    importazione    riconducibili
all'infrastruttura oggetto dell'intervento» sono soppresse. 
  3.  Al  decreto-legge  9  febbraio  2012,  n.  5,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 6, comma 1,  lettera  b),  le  parole:  «,  e  al
decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394»  sono
soppresse; 
    b) all'articolo 17, comma  4-quinquies,  le  parole:  «d'ufficio»
sono sostituite dalle seguenti: «, attraverso sistemi  informatici  e
banche dati,» e le parole: «nonche' le misure idonee a  garantire  la
celerita' nell'acquisizione della documentazione» sono soppresse. 
  4.  All'articolo  2  del  decreto-legge  20  giugno  2012,  n.  79,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131,  il
comma 3 e' sostituito  dal  seguente:  «3.  Nel  caso  in  cui  venga
concesso il godimento del fabbricato o di porzione di esso sulla base
di un contratto, anche  verbale,  non  soggetto  a  registrazione  in
termine fisso, l'obbligo di cui all'articolo 12 del decreto-legge  21
marzo 1978, n. 59, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  18
maggio  1978,  n.  191,   e'   assolto   attraverso   l'invio   della
comunicazione al Questore competente per territorio,  anche  mediante
l'inoltro  di  un  modello  informatico  approvato  con  decreto  del
Ministero dell'interno, adottato entro novanta giorni dalla  data  di
entrata in vigore del presente decreto, che ne stabilisce altresi' le
modalita' di trasmissione.». 
  5. All'articolo 14, comma 8, del decreto-legge 6  luglio  2012,  n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
il secondo periodo e' soppresso. 
  6. All'articolo 25, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo
14 agosto 2012, n. 150,  le  parole:  «e  le  relative  modalita'  di
versamento» sono soppresse. 
  7. Al decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.  179,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221,  sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 8, comma 2, dopo le  parole:  «per  l'innovazione
tecnologica,» sono inserite le seguenti: «ai sensi dell'articolo  17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,»; 
    b) all'articolo 20, comma 16, del decreto-legge 18 ottobre  2012,
n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre  2012,
n.  221,  le  parole  da:  «,  secondo  i  criteri»  a:  «innovazione
tecnologica» sono soppresse. 
  8. All'articolo 13, comma 2-quater,  del  decreto-legge  21  giugno
2013, n. 69, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  9  agosto
2013, n. 98,  le  parole:  «8,  commi  2  e»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «8, comma». 
  9. All'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 31 agosto  2013,  n.
101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre  2013,  n.
125, il secondo periodo e' soppresso. 
  10. All'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 12  settembre  2013,
n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8  novembre  2013,
n. 128, dopo le parole: «decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286»
sono inserite le seguenti: «, prevedendo la  comunicazione  dei  dati
tra pubbliche amministrazioni attraverso sistemi informatici e banche
dati». 
  11. All'articolo 7, comma 3-quater,  del  decreto-legge  31  maggio
2014, n. 83, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  29  luglio
2014, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al primo periodo, le parole  comprese  da:  «con  decreto»  a:
«enti locali,» sono sostituite dalle seguenti: «lo Stato, le  Regioni
e i Comuni interessati definiscono, attraverso  gli  accordi  di  cui
all'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996,  n.  662,  e
successive  modificazioni,  ed  anche  sotto  forma  di  investimento
territoriale integrato ai sensi dell'articolo 36 del Regolamento (UE)
n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17  dicembre
2013, il "Programma Italia 2019", volto a valorizzare»; 
    b) al secondo periodo, dopo le parole: «periodo  2014-2020»  sono
inserite le seguenti: «ed e' approvato con il decreto ministeriale di
cui al quarto periodo del presente comma.  I  programmi  di  ciascuna
citta',  sulla  base  dei  progetti  gia'  inseriti  nei  dossier  di
candidatura, sono definiti tramite apposito accordo, stipulato tra il
Comune interessato, la Regione di appartenenza  e  il  Ministero  dei
beni e delle attivita' culturali e del turismo,  con  il  quale  sono
individuate altresi' le risorse necessarie per la sua  realizzazione.
Con successivo decreto  del  Ministro  dei  beni  e  delle  attivita'
culturali e del turismo, adottato previa intesa in sede di Conferenza
unificata, e' redatto l'elenco ricognitivo degli accordi sottoscritti
ai sensi del periodo precedente.». 
  12. Al decreto-legge 12 settembre 2014,  n.  133,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164,  sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a)  all'articolo  1,  comma  11,  primo   periodo,   le   parole:
«dall'entrata in vigore  della  legge  di  conversione  del  presente
decreto» sono soppresse ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Il termine di centottanta giorni, di cui al primo  periodo,  decorre
dalla data di stipulazione dei suddetti contratti»; 
    b) all'articolo 7, comma 6, e' aggiunto,  in  fine,  il  seguente
periodo: «Le somme provenienti dalle revoche sono versate all'entrata
del bilancio dello Stato per essere  riassegnate  al  predetto  Fondo
istituito presso  il  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare»; 
    c) all'articolo 33, comma  3,  primo  periodo,  dopo  le  parole:
«Consiglio dei Ministri,» sono inserire le seguenti: «su proposta del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,». 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.10,  commi  2  e  3,   del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
          di  facilitare  la  lettura  delle  disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              -  L'art.  76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio della  funzione  legislativa  non  puo'  essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri direttivi e  soltanto  per  tempo  limitato  e  per
          oggetti definiti. 
              Il testo dell'articolo 14 della legge 23  agosto  1988,
          n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento
          della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri)   e'   il
          seguente: 
              «Art. 14. Decreti legislativi 
              1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai  sensi
          dell'articolo  76  della  Costituzione  sono  emanati   dal
          Presidente  della  Repubblica  con  la   denominazione   di
          «decreto legislativo» e con l'indicazione,  nel  preambolo,
          della  legge  di  delegazione,  della   deliberazione   del
          Consiglio  dei  ministri  e  degli  altri  adempimenti  del
          procedimento prescritti dalla legge di delegazione. 
              2. L'emanazione del decreto legislativo  deve  avvenire
          entro il termine fissato dalla  legge  di  delegazione;  il
          testo del  decreto  legislativo  adottato  dal  Governo  e'
          trasmesso  al   Presidente   della   Repubblica,   per   la
          emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza. 
              3.  Se  la  delega  legislativa  si  riferisce  ad  una
          pluralita' di oggetti  distinti  suscettibili  di  separata
          disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu'  atti
          successivi per  uno  o  piu'  degli  oggetti  predetti.  In
          relazione  al  termine  finale  stabilito  dalla  legge  di
          delegazione, il Governo informa  periodicamente  le  Camere
          sui criteri che  segue  nell'organizzazione  dell'esercizio
          della delega. 
              4. In  ogni  caso,  qualora  il  termine  previsto  per
          l'esercizio della delega ecceda i due anni, il  Governo  e'
          tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
          decreti delegati. Il parere e' espresso  dalle  Commissioni
          permanenti delle due Camere competenti  per  materia  entro
          sessanta  giorni,  indicando  specificamente  le  eventuali
          disposizioni non  ritenute  corrispondenti  alle  direttive
          della legge di delegazione. Il Governo, nei  trenta  giorni
          successivi, esaminato il parere, ritrasmette,  con  le  sue
          osservazioni e con eventuali modificazioni,  i  testi  alle
          Commissioni  per  il  parere  definitivo  che  deve  essere
          espresso entro trenta giorni.». 
              Il testo dell'articolo 21 della legge  7  agosto  2015,
          n.124 (Deleghe al Governo in  materia  di  riorganizzazione
          delle amministrazioni pubbliche) e' il seguente: 
              «Art. 21. Modifica e  abrogazione  di  disposizioni  di
          legge che prevedono l'adozione di provvedimenti attuativi. 
              1. Al fine di semplificare il  sistema  normativo  e  i
          procedimenti amministrativi e di dare maggiore  impulso  al
          processo di attuazione delle leggi, il Governo e'  delegato
          ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri  a  carico  della
          finanza  pubblica,  entro  novanta  giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore della presente  legge,  su  proposta  del
          Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto  con  il
          Ministro  delegato  per  le  riforme  costituzionali  e   i
          rapporti con il Parlamento, uno o piu' decreti  legislativi
          per   l'abrogazione   o   la   modifica   di   disposizioni
          legislative, entrate in vigore dopo il 31 dicembre  2011  e
          fino alla data di entrata in vigore della  presente  legge,
          che prevedono provvedimenti non legislativi di  attuazione.
          Nell'esercizio  della  delega  il  Governo  si  attiene  ai
          seguenti principi e criteri direttivi: 
                a) individuare, fra  le  disposizioni  di  legge  che
          prevedono l'adozione di provvedimenti attuativi, quelle che
          devono  essere  modificate  al  solo   fine   di   favorire
          l'adozione  dei  medesimi  provvedimenti  e  apportarvi  le
          modificazioni necessarie; 
                b) individuare, fra  le  disposizioni  di  legge  che
          prevedono l'adozione di provvedimenti attuativi, quelle per
          le quali non sussistono piu' le condizioni  per  l'adozione
          dei  provvedimenti  medesimi   e   disporne   l'abrogazione
          espressa e specifica; 
                c)  garantire  la  coerenza   giuridica,   logica   e
          sistematica della normativa; 
                d) identificare le disposizioni  la  cui  abrogazione
          comporterebbe  effetti,  anche  indiretti,  sulla   finanza
          pubblica; 
                e) identificare  espressamente  le  disposizioni  che
          costituiscono  adempimento  di  obblighi  derivanti   dalla
          normativa dell'Unione europea; 
                f) assicurare l'adozione dei provvedimenti  attuativi
          che  costituiscono  adempimenti  imposti  dalla   normativa
          dell'Unione europea e di quelli necessari per  l'attuazione
          di trattati internazionali ratificati dall'Italia. 
              2. Lo schema di ciascun decreto legislativo di  cui  al
          comma 1 e' trasmesso  alle  Camere  per  l'espressione  dei
          pareri  delle  Commissioni  parlamentari   competenti   per
          materia e per i  profili  finanziari  e  della  Commissione
          parlamentare per la semplificazione.  I  pareri  sono  resi
          entro  il  termine  di  trenta   giorni   dalla   data   di
          trasmissione, decorso  il  quale  il  decreto  puo'  essere
          comunque adottato. Qualora il termine per l'espressione dei
          pareri cada nei trenta giorni che precedono  o  seguono  il
          termine  per  l'esercizio  della  delega,  quest'ultimo  e'
          prorogato di  sessanta  giorni.  Il  Governo,  qualora  non
          intenda  conformarsi  ai  pareri  parlamentari,   trasmette
          nuovamente i testi alle Camere con le  sue  osservazioni  e
          con  eventuali  modificazioni,  corredate   dei   necessari
          elementi integrativi  di  informazione  e  motivazione.  Le
          Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle
          osservazioni del Governo entro il termine di  dieci  giorni
          dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale  termine,
          i decreti possono comunque essere adottati. 
              3. Entro dodici mesi dalla data di  entrata  in  vigore
          dell'ultimo dei decreti  legislativi  di  cui  al  presente
          articolo,  il  Governo  puo'  adottare,  nel  rispetto  dei
          principi e criteri direttivi e della procedura  di  cui  al
          presente articolo, uno o piu' decreti  legislativi  recanti
          disposizioni integrative e correttive.». 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 450, della
          legge  27  dicembre  2006,  n.  296  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          legge  finanziaria  2007),  come  modificato  dal  presente
          decreto: 
              «450.   Le   amministrazioni   statali    centrali    e
          periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di
          ogni ordine e grado, delle istituzioni  educative  e  delle
          istituzioni universitarie, nonche' gli  enti  nazionali  di
          previdenza e  assistenza  sociale  pubblici  e  le  agenzie
          fiscali di cui al decreto legislativo 30  luglio  1999,  n.
          300, per gli acquisti di  beni  e  servizi  di  importo  di
          importo pari o superiore a 1.000 euro e al di  sotto  della
          soglia di rilievo comunitario, sono tenute a  fare  ricorso
          al mercato elettronico della  pubblica  amministrazione  di
          cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010,  n.
          207. Fermi restando gli obblighi e le facolta' previsti  al
          comma 449 del presente articolo, le  altre  amministrazioni
          pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo  30
          marzo 2001, n. 165, nonche' le autorita' indipendenti,  per
          gli acquisti di beni e servizi di importo pari o  superiore
          a 1.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario
          sono tenute a fare ricorso  al  mercato  elettronico  della
          pubblica   amministrazione   ovvero   ad   altri    mercati
          elettronici istituiti ai sensi del  medesimo  articolo  328
          ovvero al sistema telematico  messo  a  disposizione  dalla
          centrale regionale di riferimento per lo svolgimento  delle
          relative procedure. Per gli istituti e le  scuole  di  ogni
          ordine e grado, le  istituzioni  educative,  tenendo  conto
          delle rispettive specificita', sono definite,  con  decreto
          del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
          ricerca, linee guida indirizzate alla  razionalizzazione  e
          al coordinamento degli acquisti di beni e servizi  omogenei
          per natura merceologica tra piu'  istituzioni,  avvalendosi
          delle procedure di cui al presente comma. A  decorrere  dal
          2014 i risultati conseguiti dalle singole istituzioni  sono
          presi in considerazione ai fini della  distribuzione  delle
          risorse per il funzionamento.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 18, comma 1,  della
          legge  12  novembre  2011,  n.  183  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          Legge di stabilita' 2012),  come  modificato  dal  presente
          decreto: 
              « Art. 18.  Finanziamento  di  infrastrutture  mediante
          defiscalizzazione 
              1. Al  fine  di  favorire  la  realizzazione  di  nuove
          infrastrutture,   incluse   in   piani   o   programmi   di
          amministrazioni pubbliche previsti a legislazione  vigente,
          da  realizzare  con  contratti  di  partenariato   pubblico
          privato di cui all'articolo 3, comma  15-ter,  del  decreto
          legislativo  12  aprile  2006,  n.  163,  riducendo  ovvero
          azzerando il contributo pubblico a fondo perduto,  in  modo
          da assicurare la sostenibilita'  economica  dell'operazione
          di  partenariato  pubblico  privato  tenuto   conto   delle
          condizioni di mercato,  possono  essere  previste,  per  le
          societa' di progetto costituite ai sensi dell'articolo  156
          del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
          163, e successive modificazioni, nonche', a  seconda  delle
          diverse   tipologie   di   contratto,   per   il   soggetto
          interessato,  ivi  inclusi  i  soggetti  concessionari,  le
          seguenti misure: 
                a) le imposte sui redditi e l'IRAP  generate  durante
          il  periodo  di  concessione  possono   essere   compensate
          totalmente o parzialmente  con  il  predetto  contributo  a
          fondo perduto; 
                b) il versamento  dell'imposta  sul  valore  aggiunto
          dovuta ai sensi dell'articolo 27 del decreto del Presidente
          della Repubblica 26 ottobre  1972,  n.  633,  e  successive
          modificazioni, puo' essere assolto  mediante  compensazione
          con il predetto contributo pubblico a  fondo  perduto,  nel
          rispetto della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del  28
          novembre  2006,  relativa  all'IVA   e   delle   pertinenti
          disposizioni in materia di  risorse  proprie  del  bilancio
          dell'Unione europea; 
                c) l'ammontare del  canone  di  concessione  previsto
          dall'articolo 1, comma 1020, della legge 27 dicembre  2006,
          n. 296, e successive modificazioni, nonche', l'integrazione
          prevista dall'articolo 19, comma 9-bis,  del  decreto-legge
          1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 3 agosto 2009, n. 102,  e  successive  modificazioni,
          possono  essere   riconosciuti   al   concessionario   come
          contributo in conto esercizio. 
              2-4. (Omissis).». 
              - Si riporta il testo vigente degli articoli  6,  comma
          1, e 17, comma 4-quinquies, del  decreto-legge  9  febbraio
          2012,  n.   5   (Disposizioni   urgenti   in   materia   di
          semplificazione   e   di   sviluppo),    convertito,    con
          modificazioni, dalla legge  4  aprile  2012,  n.  35,  come
          modificati dal presente decreto: 
              «Art. 6. Comunicazione di dati per via  telematica  tra
          amministrazioni 
              1.  Sono   effettuate   esclusivamente   in   modalita'
          telematica in conformita' alle disposizioni del  codice  di
          cui  al  decreto  legislativo  7  marzo  2005,  n.  82,   e
          successive modificazioni: 
                a) le comunicazioni e le trasmissioni tra  comuni  di
          atti e di documenti previsti  dai  regolamenti  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n.
          396 e al decreto del Presidente della Repubblica 30  maggio
          1989, n. 223, nonche' dal testo unico delle  leggi  per  la
          disciplina dell'elettorato attivo e  per  la  tenuta  e  la
          revisione delle liste elettorali, di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223; 
                b) le comunicazioni tra comuni  e  questure  previste
          dai regolamenti di cui al regio decreto 6 maggio  1940,  n.
          635; 
                c) le comunicazioni inviate ai comuni  dai  notai  ai
          fini delle annotazioni  delle  convenzioni  matrimoniali  a
          margine dell'atto di matrimonio ai sensi dell'articolo  162
          del codice civile; 
                d) le trasmissioni e  l'accesso  alle  liste  di  cui
          all'articolo 1937 del codice dell'ordinamento militare,  di
          cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. 
              2-3-bis. (Omissis).» 
              «Art. 17. Semplificazione in materia di  assunzione  di
          lavoratori extra UE e di documentazione amministrativa  per
          gli immigrati 
              1-4 quater. (Omissis). 
              4-quinquies. Con decreto del Ministro dell'interno,  da
          adottare entro novanta giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore della legge di conversione del presente decreto,  di
          concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione  e
          la  semplificazione,  sono  individuate  le  modalita'  per
          l'acquisizione, attraverso  sistemi  informatici  e  banche
          dati, dei certificati del casellario  giudiziale  italiano,
          delle iscrizioni relative ai procedimenti penali  in  corso
          sul territorio nazionale, dei dati anagrafici  e  di  stato
          civile, delle certificazioni concernenti l'iscrizione nelle
          liste di collocamento del lavoratore licenziato, dimesso  o
          invalido, di quelle necessarie per il rinnovo del  permesso
          di soggiorno per motivi di studio.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo  2,  comma  3,  del
          decreto-legge 20 giugno 2012, n.  79  (Misure  urgenti  per
          garantire la sicurezza dei  cittadini,  per  assicurare  la
          funzionalita' del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di
          altre strutture dell'Amministrazione dell'interno,  nonche'
          in materia di Fondo  nazionale  per  il  Servizio  civile),
          convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012,  n.
          131, come modificato dal presente decreto: 
              "Art. 2. Comunicazione della cessione di fabbricati 
              1. La registrazione dei contratti di  locazione  e  dei
          contratti di comodato di fabbricato o di porzioni di  esso,
          soggetti all'obbligo di registrazione in termine fisso,  ai
          sensi  del  Testo  unico  delle  disposizioni   concernenti
          l'imposta di registro, di cui  al  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, assorbe  l'obbligo
          di comunicazione di cui all'articolo 12  del  decreto-legge
          21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 18 maggio 1978, n. 191. 
              2. L'Agenzia delle  entrate,  sulla  base  di  apposite
          intese con il Ministero dell'interno, individua, nel quadro
          delle  informazioni  acquisite  per  la  registrazione  nel
          sistema informativo  dei  contratti  di  cui  al  comma  1,
          nonche' dei contratti di trasferimento  aventi  ad  oggetto
          immobili o comunque diritti immobiliari di cui all'articolo
          5, commi 1, lettera d), e 4  del  decreto-legge  13  maggio
          2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge  12
          luglio 2011, n.  106,  quelle  rilevanti  ai  fini  di  cui
          all'articolo  12  del  decreto-legge  n.   59   del   1978,
          convertito, con modificazioni, dalla legge n. 191 del 1978,
          e  le   trasmette   in   via   telematica,   al   Ministero
          dell'interno. 
              3. Nel caso in cui  venga  concesso  il  godimento  del
          fabbricato  o  di  porzione  di  esso  sulla  base  di   un
          contratto, anche verbale, non soggetto a  registrazione  in
          termine  fisso,  l'obbligo  di  cui  all'articolo  12   del
          decreto-legge  21  marzo  1978,  n.  59,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge  18  maggio  1978,  n.  191,  e'
          assolto attraverso l'invio della comunicazione al  Questore
          competente per territorio, anche mediante l'inoltro  di  un
          modello informatico approvato  con  decreto  del  Ministero
          dell'interno, adottato entro novanta giorni dalla  data  di
          entrata in vigore del presente decreto, che  ne  stabilisce
          altresi' le modalita' di trasmissione. 
              4. Le disposizioni di cui al presente articolo  non  si
          applicano per la comunicazione  all'autorita'  di  pubblica
          sicurezza, di cui all'articolo  7  del  testo  unico  delle
          disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione  e
          norme sulla condizione dello straniero di  cui  al  decreto
          legislativo 25 luglio 1998, n.  286,  per  la  quale  resta
          fermo quanto ivi previsto. Con il decreto di cui al comma 3
          sono definite le modalita' di trasmissione  della  predetta
          comunicazione anche attraverso  l'utilizzo  di  un  modello
          informatico approvato con il medesimo decreto. 
              5. L'articolo 3, comma 3, primo  periodo,  del  decreto
          legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e' soppresso. Al medesimo
          articolo 3, comma 6, primo periodo, le parole: «ai commi da
          1 a 5» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 1, 2, 4  e
          5». 
              6. Dall'attuazione del  presente  articolo  non  devono
          derivare nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica.". 
              - Si riporta il testo dell'articolo 14,  comma  8,  del
          decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95  (Disposizioni  urgenti
          per la revisione della spesa pubblica  con  invarianza  dei
          servizi  ai  cittadini  nonche'  misure  di   rafforzamento
          patrimoniale   delle   imprese   del   settore   bancario),
          convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n.
          135, come modificato dal presente decreto: 
              «Art. 14. Riduzione delle spese di personale 
              1-7 (Omissis). 
              8. Le strutture  interessate  dalla  limitazione  delle
          assunzioni previste dal comma 2 adottano, con le  procedure
          previste dai rispettivi ordinamenti,  le  opportune  misure
          per destinare a servizi effettivamente operativi un  numero
          di   unita'   di   personale   non   inferiore   a   quello
          corrispondente alle minori assunzioni  da  esso  derivanti;
          tra le predette misure e' inclusa anche la revisione  della
          nozione  di  servizi  operativi  in  modo  tale  che   essi
          corrispondano  in  via  diretta  agli   specifici   compiti
          assegnati alla struttura dalla normativa di riferimento. In
          ogni caso i dipendenti di eta' inferiore a 32  anni,  salvo
          casi  eccezionali,  devono  essere  utilizzati  a   servizi
          operativi. 
              9-27 (Omissis).». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 25,  comma  3,  del
          decreto legislativo 14 agosto 2012 n. 150 (Attuazione della
          direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione
          comunitaria   ai   fini   dell'utilizzo   sostenibile   dei
          pesticidi), come modificato dal presente decreto: 
              «Art. 25. Disposizioni finanziarie 
              1-2 (Omissis). 
              3. Con decreto del Ministro  delle  politiche  agricole
          alimentari  e  forestali,  di  concerto  con   i   Ministri
          dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare,
          della salute e dell'economia e delle finanze,  da  emanarsi
          entro 180 giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto, sentita la Conferenza  permanente  per  i
          rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di
          Trento e di Bolzano, sono determinate le tariffe di cui  al
          comma 2. Le  suddette  tariffe  sono  aggiornate  ogni  tre
          anni.». 
              - Si riporta il testo vigente degli articoli  8,  comma
          2, e 20, comma 16, del decreto-legge 18  ottobre  2012,  n.
          179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita  del  Paese),
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  17  dicembre
          2012, n. 221, come modificati dal presente decreto: 
              « Art. 8.  Misure  per  l'innovazione  dei  sistemi  di
          trasporto 
              1. (Omissis). 
              2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei
          trasporti  e  del  Ministro  delegato   per   l'innovazione
          tecnologica, ai sensi  dell'articolo  17,  comma  3,  della
          legge  23  agosto  1988,  n.  400,  sentita  la  Conferenza
          unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo  28
          agosto 1997, n. 281, da adottare entro novanta giorni dalla
          data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  sono
          adottate, in coerenza con il decreto  legislativo  7  marzo
          2005, n. 82, le  regole  tecniche  necessarie  al  fine  di
          attuare quanto disposto dal comma 1, anche  gradualmente  e
          nel rispetto delle soluzioni esistenti. 
              3-17. (Omissis).» 
              «Art. 20. Comunita' intelligenti 
              1-15 (Omissis). 
              16. L'inclusione intelligente consiste nella capacita',
          nelle  forme  e  nei  limiti  consentiti  dalle  conoscenze
          tecnologiche, di offrire informazioni nonche' progettare ed
          erogare servizi fruibili senza discriminazioni dai soggetti
          appartenenti a categorie deboli o svantaggiate e funzionali
          alla  partecipazione   alle   attivita'   delle   comunita'
          intelligenti, definite dal piano nazionale di cui al  comma
          2, lettera a). 
              17-20-ter. (Omissis).». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 13, comma 2-quater,
          del decreto legge  21  giugno  2013,  n.  69  (Disposizioni
          urgenti per il  rilancio  dell'economia),  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  9  agosto  2013,  n.  98,  come
          modificato dal presente decreto: 
              «Art. 13. Governance dell'Agenda digitale Italiana 
              1-2-ter (Omissis). 
              2-quater.  I  decreti   ministeriali   previsti   dalle
          disposizioni di cui agli articoli 4, comma 1, 8, comma  13,
          10, comma 10, 12, comma 7, 13, comma 2, e 15, comma 2,  del
          decreto-legge 18 ottobre  2012,  n.  179,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  17  dicembre  2012,  n.  221,
          qualora non ancora  adottati  e  decorsi  ulteriori  trenta
          giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di
          conversione  del  presente  decreto,  sono   adottati   dal
          Presidente del Consiglio dei ministri  anche  ove  non  sia
          pervenuto il concerto dei Ministri interessati.». 
              - Si riporta il testo vigente dell'articolo  11,  comma
          2, del decreto-legge 31 agosto 2013, n.  101  (Disposizioni
          urgenti   per   il   perseguimento    di    obiettivi    di
          razionalizzazione   nelle    pubbliche    amministrazioni),
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013,
          n. 125, come modificato dal presente decreto: 
              « Art.  11.  Semplificazione  e  razionalizzazione  del
          sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti e  in
          materia di energia 
              1 (Omissis). 
              2.  Per  gli  enti  o  le  imprese  che  raccolgono   o
          trasportano   rifiuti   speciali   pericolosi   a    titolo
          professionale compresi  i  vettori  esteri  che  effettuano
          trasporti di rifiuti all'interno del territorio nazionale o
          trasporti transfrontalieri in partenza  dal  territorio,  o
          che  effettuano  operazioni   di   trattamento,   recupero,
          smaltimento,  commercio  e   intermediazione   di   rifiuti
          speciali pericolosi, inclusi i nuovi produttori, il termine
          iniziale di  operativita'  del  SISTRI  e'  fissato  al  1°
          ottobre 2013. 3-14-bis (Omissis).». 
              - Si riporta il testo dell'articolo  9,  comma  2,  del
          decreto-legge 12 settembre 2013 n. 104 (Misure  urgenti  in
          materia di istruzione, universita' e ricerca),  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 8  novembre  2013,  n.  128,
          come modificato dal presente decreto: 
              « Art. 9. Durata  del  permesso  di  soggiorno  per  la
          frequenza a corsi di studio o per formazione 
              1 (Omissis). 
              2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
          legge di conversione  del  presente  decreto,  si  provvede
          all'adeguamento del  regolamento  di  cui  al  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  31  agosto  1999,  n.   394,
          adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 6, del testo unico
          di cui al decreto  legislativo  25  luglio  1998,  n.  286,
          prevedendo  la  comunicazione  dei   dati   tra   pubbliche
          amministrazioni attraverso  sistemi  informatici  e  banche
          dati. La disposizione di  cui  al  comma  1  si  applica  a
          decorrere dal quindicesimo giorno successivo all'entrata in
          vigore delle predette norme regolamentari di adeguamento. 
              3 (Omissis).». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 7, comma  3-quater,
          del decreto-legge  31  maggio  2014,  n.  83  (Disposizioni
          urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo
          della cultura e il rilancio del turismo),  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106: 
              «Art.  7.  Piano  strategico   Grandi   Progetti   Beni
          culturali e altre misure urgenti per  il  patrimonio  e  le
          attivita' culturali 
              1-3-ter (Omissis). 
              3-quater. Al fine di favorire  progetti,  iniziative  e
          attivita' di  valorizzazione  e  fruizione  del  patrimonio
          culturale   materiale   e   immateriale   italiano,   anche
          attraverso forme di confronto  e  di  competizione  tra  le
          diverse realta' territoriali, promuovendo la  crescita  del
          turismo e dei relativi investimenti, lo Stato, le Regioni e
          i Comuni interessati definiscono, attraverso gli accordi di
          cui all'articolo 2, comma  203,  della  legge  23  dicembre
          1996, n. 662, e successive modificazioni,  ed  anche  sotto
          forma  di  investimento  territoriale  integrato  ai  sensi
          dell'articolo 36 del  Regolamento  (UE)  n.  1303/2013  del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 17  dicembre  2013,
          il  "Programma  Italia  2019",  volto  a   valorizzare   il
          patrimonio progettuale dei  dossier  di  candidatura  delle
          citta'  a  "Capitale  europea  della  cultura   2019".   Il
          "Programma Italia  2019"  individua,  secondo  principi  di
          trasparenza e pubblicita', anche tramite portale  web,  per
          ciascuna  delle  azioni  proposte,   l'adeguata   copertura
          finanziaria,  anche  attraverso  il  ricorso  alle  risorse
          previste dai programmi dell'Unione europea per  il  periodo
          2014-2020 ed e' approvato con il  decreto  ministeriale  di
          cui al quarto periodo del presente comma.  I  programmi  di
          ciascuna citta', sulla base dei progetti gia' inseriti  nei
          dossier di  candidatura,  sono  definiti  tramite  apposito
          accordo, stipulato tra il Comune interessato, la Regione di
          appartenenza e il Ministero  dei  beni  e  delle  attivita'
          culturali e del turismo,  con  il  quale  sono  individuate
          altresi' le risorse necessarie per  la  sua  realizzazione.
          Con successivo  decreto  del  Ministro  dei  beni  e  delle
          attivita' culturali e del turismo, adottato  previa  intesa
          in  sede  di  Conferenza  unificata,  e'  redatto  l'elenco
          ricognitivo degli accordi sottoscritti ai sensi del periodo
          precedente. Per le  medesime  finalita'  di  cui  al  primo
          periodo, il Consiglio dei ministri  conferisce  annualmente
          il titolo di  "Capitale  italiana  della  cultura"  ad  una
          citta' italiana, sulla base  di  un'apposita  procedura  di
          selezione definita con decreto  del  Ministro  dei  beni  e
          delle attivita' culturali e del turismo, previa  intesa  in
          sede  di  Conferenza  unificata,  anche  tenuto  conto  del
          percorso di individuazione della citta' italiana  "Capitale
          europea della cultura 2019". I  progetti  presentati  dalla
          citta' designata "Capitale italiana della cultura" al  fine
          di  incrementare  la  fruizione  del  patrimonio  culturale
          materiale e immateriale hanno natura strategica di  rilievo
          nazionale ai sensi dell'articolo 4 del decreto  legislativo
          31 maggio 2011, n. 88, e sono  finanziati  a  valere  sulla
          quota nazionale del Fondo per lo sviluppo  e  la  coesione,
          programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1,  comma  6,
          della legge 27 dicembre 2013, n.  147,  nel  limite  di  un
          milione di euro per ciascuno degli anni 2015,  2016,  2017,
          2018 e 2020. A tal  fine  il  Ministro  dei  beni  e  delle
          attivita' culturali  e  del  turismo  propone  al  Comitato
          interministeriale  per  la   programmazione   economica   i
          programmi da finanziare con le risorse del medesimo  Fondo,
          nel  limite  delle  risorse  disponibili   a   legislazione
          vigente. In  ogni  caso,  gli  investimenti  connessi  alla
          realizzazione  dei   progetti   presentati   dalla   citta'
          designata "Capitale italiana della cultura",  finanziati  a
          valere sulla quota nazionale del Fondo per lo sviluppo e la
          coesione, programmazione 2014-2020, di cui all'articolo  1,
          comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono esclusi
          dal saldo rilevante ai  fini  del  rispetto  del  patto  di
          stabilita' interno degli enti pubblici territoriali. 
              4 (Omissis).». 
              - Si riporta il testo degli articoli 1,  comma  11,  7,
          comma 6, e 33, comma  3,  del  decreto-legge  12  settembre
          2014, n. 133 (Misure urgenti per l'apertura  dei  cantieri,
          la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione
          del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza  del
          dissesto idrogeologico e per  la  ripresa  delle  attivita'
          produttive), convertito, con modificazioni, dalla legge  11
          novembre  2014,  n.  164,  come  modificati  dal   presente
          decreto: 
              "Art.  1.  Disposizioni  urgenti  per   sbloccare   gli
          interventi   sugli   assi    ferroviari    Napoli-Bari    e
          Palermo-Catania-Messina  ed  altre   misure   urgenti   per
          sbloccare interventi sugli aeroporti di interesse nazionale 
              1-10-bis (Omissis). 
              11. Per consentire l'avvio degli investimenti  previsti
          nei contratti di programma  degli  aeroporti  di  interesse
          nazionale  di  cui  all'articolo  698  del   codice   della
          navigazione sono approvati, con decreto del Ministro  delle
          infrastrutture  e  dei   trasporti   da   adottarsi   entro
          centottanta   giorni,   di   concerto   con   il   Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze,   che   deve   esprimersi
          improrogabilmente  entro  trenta  giorni,  i  contratti  di
          programma sottoscritti dall'ENAC con i gestori degli  scali
          aeroportuali  di  interesse  nazionale.  Per   gli   stessi
          aeroporti il parere favorevole  espresso  dalle  Regioni  e
          dagli  enti  locali  interessati   sui   piani   regolatori
          aeroportuali in  base  alle  disposizioni  del  regolamento
          recante disciplina dei procedimenti di localizzazione delle
          opere di interesse statale di cui al decreto del Presidente
          della Repubblica 18  aprile  1994,  n.  383,  e  successive
          modificazioni, comprende ed assorbe, a tutti  gli  effetti,
          la verifica di conformita' urbanistica delle singole  opere
          inserite negli  stessi  piani  regolatori.  Il  termine  di
          centottanta giorni, di cui al primo periodo, decorre  dalla
          data di stipulazione dei suddetti contratti. 
              11-bis-11-quater (Omissis)." 
              "Art. 7.  Norme  in  materia  di  gestione  di  risorse
          idriche. Modifiche urgenti al decreto legislativo 3  aprile
          2006,  n.  152,  per  il  superamento  delle  procedure  di
          infrazione  2014/2059,  2004/2034  e  2009/2034,   sentenze
          C-565-10 del 19 luglio 2012 e C-85-13 del 10  aprile  2014;
          norme di accelerazione degli interventi per la  mitigazione
          del rischio idrogeologico e per l'adeguamento  dei  sistemi
          di collettamento, fognatura e depurazione degli agglomerati
          urbani; finanziamento  di  opere  urgenti  di  sistemazione
          idraulica  dei  corsi  d'acqua  nelle  aree   metropolitane
          interessate da fenomeni di esondazione e alluvione. 
              1-5 (Omissis). 
              6. Al fine di garantire l'adeguamento  dell'ordinamento
          nazionale alla normativa europea in materia di gestione dei
          servizi  idrici,   e'   istituito   presso   il   Ministero
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  un
          apposito Fondo destinato al finanziamento degli  interventi
          relativi alle  risorse  idriche.  Il  Fondo  e'  finanziato
          mediante la  revoca  delle  risorse  gia'  stanziate  dalla
          delibera   del   Comitato    interministeriale    per    la
          programmazione economica (CIPE) 30 aprile 2012, n. 60/2012,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 160  dell'11  luglio
          2012, destinate ad interventi  nel  settore  idrico  per  i
          quali, alla data  del  30  settembre  2014,  non  risultino
          essere stati ancora assunti atti giuridicamente  vincolanti
          e per i quali, a seguito di specifiche  verifiche  tecniche
          effettuate  dall'ISPRA,   risultino   accertati   obiettivi
          impedimenti di carattere tecnico-progettuale o  urbanistico
          ovvero situazioni di inerzia del  soggetto  attuatore.  Per
          quanto  non  diversamente  previsto  dal  presente   comma,
          restano ferme le previsioni della stessa delibera del  CIPE
          n. 60/2012 e della delibera del CIPE del 30 giugno 2014, n.
          21/2014, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del  22
          settembre 2014, relative al monitoraggio, alla pubblicita',
          all'assegnazione  del  codice  unico  di  progetto  e,   ad
          esclusione  dei  termini,  alle  modalita'   attuative.   I
          Presidenti  delle  Regioni  o  i  commissari   straordinari
          comunicano al Ministero dell'ambiente e  della  tutela  del
          territorio e del mare l'elenco degli interventi, di cui  al
          presente  comma,  entro  il  31  ottobre  2014.   Entro   i
          successivi sessanta giorni ISPRA procede alle verifiche  di
          competenza riferendone al Ministero dell'ambiente  e  della
          tutela del territorio e del mare. L'utilizzo delle  risorse
          del  Fondo  e'  subordinato  all'avvenuto  affidamento   al
          gestore unico del  servizio  idrico  integrato  nell'Ambito
          territoriale ottimale, il quale e' tenuto a  garantire  una
          quota di partecipazione al finanziamento degli interventi a
          valere  sulla  tariffa  del   servizio   idrico   integrato
          commisurata all'entita' degli investimenti da finanziare. I
          criteri, le modalita' e l'entita' delle  risorse  destinate
          al finanziamento degli interventi in materia di adeguamento
          dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione  sono
          definiti con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri, su proposta del Ministro  dell'ambiente  e  della
          tutela del territorio e del mare, di concerto,  per  quanto
          di competenza, con il Ministro delle infrastrutture  e  dei
          trasporti. Le somme provenienti dalle revoche sono  versate
          all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate
          al   predetto   Fondo   istituito   presso   il   Ministero
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare." 
              "Art. 33. (Omissis). 
              3. Le aree di rilevante interesse nazionale alle  quali
          si applicano le disposizioni  del  presente  articolo  sono
          individuate con deliberazione del Consiglio  dei  Ministri,
          su proposta del Ministro dell'ambiente e della  tutela  del
          territorio e del mare e del Ministro delle infrastrutture e
          dei trasporti, sentita la  Conferenza  Stato-Regioni.  Alla
          seduta del Consiglio dei Ministri partecipano i  Presidenti
          delle Regioni interessate. In relazione a ciascuna area  di
          interesse nazionale cosi' individuata  e'  predisposto  uno
          specifico  programma  di  risanamento   ambientale   e   un
          documento di  indirizzo  strategico  per  la  rigenerazione
          urbana finalizzati, in particolare: 
                a) a individuare e realizzare i lavori  di  messa  in
          sicurezza e bonifica dell'area; 
                b) a definire gli indirizzi per  la  riqualificazione
          urbana dell'area; 
                c) a valorizzare  eventuali  immobili  di  proprieta'
          pubblica meritevoli di salvaguardia e riqualificazione; 
                d)   a   localizzare   e    realizzare    le    opere
          infrastrutturali per il potenziamento della rete stradale e
          dei  trasporti  pubblici,  per  i  collegamenti   aerei   e
          marittimi, per gli impianti di depurazione e  le  opere  di
          urbanizzazione  primaria  e  secondaria   funzionali   agli
          interventi pubblici e privati,  e  il  relativo  fabbisogno
          finanziario, cui si fa fronte, per quanto riguarda la parte
          di  competenza  dello  Stato,  nell'ambito  delle   risorse
          previste a legislazione vigente.