Art. 10 
 
 
Introduzione dell'articolo 8-bis nel decreto legislativo  9  novembre
                            2007, n. 206 
 
  Al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, dopo l'articolo  8,
e' inserito il seguente: 
    "Art. 8-bis (Meccanismo di allerta) - 1. Gli ordini o  i  collegi
professionali competenti e,  nel  caso  in  cui  per  la  professione
regolamentata  non  esistano  ordini  o  collegi  professionali,   le
autorita' competenti di cui all'articolo  5  informano  le  autorita'
competenti di tutti  gli  altri  Stati  membri,  mediante  un'allerta
attraverso il sistema IMI, dei provvedimenti che limitano  o  vietano
ad un professionista, anche solo  a  titolo  temporaneo,  l'esercizio
totale o parziale sul territorio nazionale delle  seguenti  attivita'
professionali: 
      a) medico e medico  generico,  in  possesso  di  un  titolo  di
formazione di cui all'allegato V, punti 5.1.1 e 5.1.4; 
      b)  medico  specialista,  in  possesso  di  un  titolo  di  cui
all'allegato V, punto 5.1.3; 
      c)  infermiere  responsabile   dell'assistenza   generale,   in
possesso di un titolo di formazione  di  cui  all'allegato  V,  punto
5.2.2; 
      d) dentista in possesso di  un  titolo  di  formazione  di  cui
all'allegato V, punto 5.3.2; 
      e) dentista specialista in possesso di un titolo di  formazione
di cui all'allegato V, punto 5.3.3; 
      f) veterinario in possesso di un titolo di  formazione  di  cui
all'allegato V, punto 5.4.2; 
      g) ostetrica in possesso di un  titolo  di  formazione  di  cui
all'allegato V, punto 5.5.2; 
      h) farmacista in possesso di un titolo  di  formazione  di  cui
all'allegato V, punto 5.6.2; 
      i) possessori dei certificati di cui all'articolo 17, comma  9,
attestanti  che  il  possessore  ha  completato  una  formazione  che
soddisfa i requisiti minimi di cui rispettivamente agli articoli  33,
34, 38, 41, 42, 44, 46 o 50, ma che e' iniziata prima delle  date  di
riferimento per i titoli di cui all'allegato V, punti  5.1.3,  5.1.4,
5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2 e 5.6.2; 
      l) possessori di attestati di diritti  acquisiti  di  cui  agli
articoli 32, 35, 37, 40, 45, 33-bis, 43, 49 e 43-bis; 
      m)   tutti   i   professionisti   che   esercitano    attivita'
regolamentate aventi ripercussioni sulla sicurezza dei pazienti; 
      n)  professionisti  che  esercitano   attivita'   regolamentate
relative  all'istruzione  dei  minori,   tra   cui   l'assistenza   e
l'istruzione della prima infanzia. 
  2. Le informazioni sono trasmesse entro il termine  di  tre  giorni
dal momento in cui i soggetti di cui al comma 1 vengono a  conoscenza
della decisione che limita o  vieta  l'esercizio  totale  o  parziale
dell'attivita' professionale. Tali informazioni riguardano: 
    a) l'identita' del professionista; 
    b) la professione in questione; 
    c) le informazioni circa l'autorita' o il giudice  nazionale  che
adotta la decisione sulla limitazione o il divieto; 
    d) l'ambito di applicazione della limitazione o del divieto; 
    e) il periodo durante il quale si applica  la  limitazione  o  il
divieto. 
  3.  Le  autorita'  competenti  di  cui  all'articolo  5  informano,
altresi', entro al massimo tre giorni dalla data  in  cui  vengono  a
conoscenza della decisione del tribunale, le autorita' competenti  di
tutti gli altri  Stati  membri,  mediante  un'allerta  attraverso  il
sistema  IMI,  circa  l'identita'  dei   professionisti   che   hanno
presentato domanda di riconoscimento di una qualifica  ai  sensi  del
presente decreto e  che  sono  stati  successivamente  giudicati  dai
tribunali   responsabili   di   aver   falsificato   le    qualifiche
professionali in questo contesto. 
  4.  Le  autorita'  giudiziarie  nazionali  che  hanno   emesso   un
provvedimento che limita o vieta, ad  un  professionista  di  cui  al
comma 1,  anche  solo  a  titolo  temporaneo,  l'esercizio  totale  o
parziale sul territorio, o la decisione di cui al comma 3,  informano
tempestivamente gli Ordini o i Collegi professionali e  le  autorita'
competenti di cui all'articolo 5. 
  5. I messaggi di allerta in arrivo dalle autorita' competenti degli
altri Stati membri sono  gestiti  dal  Dipartimento  delle  politiche
europee, che ne  cura  l'assegnazione  senza  indebito  ritardo  alle
autorita' competenti nazionali di cui all'articolo 5 e agli Ordini  o
Collegi professionali interessati, incaricati del trattamento. 
  6. Il trattamento dei dati  personali  ai  fini  dello  scambio  di
informazioni di cui ai  commi  1  e  3  deve  essere  effettuato  nel
rispetto delle disposizioni  contenute  nel  decreto  legislativo  30
giugno 2003, n. 196. 
  7. Le autorita' competenti di tutti gli Stati membri sono informate
senza indugio circa la scadenza di un divieto o di una restrizione di
cui al comma 1. A tal fine,  i  soggetti  competenti  che  forniscono
l'informazione di cui al comma 1 sono altresi' tenuti  a  fornire  la
data di scadenza del divieto o della  limitazione,  cosi'  come  ogni
successiva modifica a tale data. 
  8. Gli Ordini o i Collegi professionali e le  autorita'  competenti
di cui all'articolo 5, contemporaneamente all'invio dell'allerta,  ne
informano per iscritto il professionista interessato. 
  9. Avverso l'allerta il professionista puo' presentare ricorso  per
chiederne la cancellazione o la rettifica, oltre al  risarcimento  di
eventuali danni causati da allerte ingiustificate.  In  tali  casi  i
soggetti di cui al comma 1 indicano, nel sistema IMI, che  contro  la
decisione sull'allerta il professionista ha intentato un ricorso. 
  10. I dati relativi ai messaggi di allerta possono essere  trattati
all'interno dell'IMI solo fintanto che sono validi. Le  allerte  sono
eliminate entro tre giorni dalla data di adozione della decisione  di
revoca o dalla scadenza del divieto o della  limitazione  di  cui  al
paragrafo 1. 
  11.  Le  disposizioni  sulle  autorita'  legittimate  a  inviare  o
ricevere allerte e sul ritiro e la conclusione delle stesse,  nonche'
sulle misure intese a garantire la sicurezza durante  il  periodo  di
trattamento sono stabilite dal  regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.
2015/983 della Commissione del 24 giugno 2015.".