Art. 12 
 
 
Modifiche all'articolo 10 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n.
                                 206 
 
  1. All'articolo 10 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2: 
      1) alla lettera d), le parole: "due anni" sono sostituite dalle
seguenti: "un anno"; 
      2) la lettera e) e' sostituita dalla seguente: 
        "e) per le  professioni  nel  settore  della  sicurezza,  nel
settore della sanita' e per le  professioni  inerenti  all'istruzione
dei minori, inclusa l'assistenza e l'istruzione della prima infanzia,
un attestato che  comprovi  l'assenza  di  sospensioni  temporanee  o
definitive dall'esercizio della professione o di condanne penali."; 
      3) dopo la lettera e), sono aggiunte le seguenti: 
        "e-bis) per le professioni  che  hanno  implicazioni  per  la
sicurezza dei pazienti, una dichiarazione da parte del richiedente di
essere  in  possesso  della  conoscenza   della   lingua   necessaria
all'esercizio della professione; 
        e-ter) per le professioni riguardanti  le  attivita'  di  cui
all'articolo 27, contenute nell'elenco  notificato  alla  Commissione
europea, per le quali e' necessaria una  verifica  preliminare  delle
qualifiche professionali, un certificato concernente la natura  e  la
durata dell'attivita',  rilasciato  dall'autorita'  o  dall'organismo
competente dello Stato membro di stabilimento."; 
    b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
      "2-bis. La presentazione della dichiarazione di cui al comma  1
consente al prestatore di avere accesso all'attivita' di  servizio  e
di esercitarla su tutto il territorio nazionale."; 
    c) dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: 
      "4-bis.  Le  autorita'  competenti  di   cui   all'articolo   5
assicurano che tutti i requisiti, le procedure e le formalita', fatta
eccezione  per  la  prova  attitudinale  prevista  dall'articolo  11,
possano essere espletate con facilita' mediante connessione remota  e
per  via  elettronica.  Cio'  non  impedisce  alle  stesse  autorita'
competenti di richiedere le copie autenticate in una fase successiva,
in caso di dubbio fondato e ove strettamente necessario.". 
 
          Note all'art. 12: 
              Il  testo   dell'articolo   10   del   citato   decreto
          legislativo 9 novembre 2007 n.  206,  come  modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
              "Art.  10.  (Dichiarazione  preventiva   in   caso   di
          spostamento del prestatore) 
              1. Il prestatore che ai sensi dell'articolo 9 si sposta
          per la prima volta da un altro Stato membro sul  territorio
          nazionale per fornire servizi e'  tenuto  ad  informare  in
          anticipo,  l'autorita'  di  cui  all'articolo  5  con   una
          dichiarazione  scritta,   contenente   informazioni   sulla
          prestazione di servizi che intende svolgere, nonche'  sulla
          copertura  assicurativa  o  analoghi  mezzi  di  protezione
          personale   o    collettiva    per    la    responsabilita'
          professionale. Tale dichiarazione ha validita'  per  l'anno
          in corso e deve essere rinnovata, se il prestatore  intende
          successivamente fornire servizi temporanei o occasionali in
          tale  Stato  membro.  Il   prestatore   puo'   fornire   la
          dichiarazione con qualsiasi mezzo idoneo di comunicazione. 
              2. In occasione della prima prestazione, o in qualunque
          momento interviene un mutamento oggettivo della  situazione
          attestata dai documenti, la dichiarazione di cui al comma 1
          deve essere corredata di: 
              a) un certificato o copia di un documento  che  attesti
          la nazionalita' del prestatore; 
              b) una  certificazione  dell'autorita'  competente  che
          attesti che il titolare  e'  legalmente  stabilito  in  uno
          Stato membro per esercitare le attivita' in questione e che
          non gli e' vietato esercitarle, anche su  base  temporanea,
          al momento del rilascio dell'attestato; 
              c)  un  documento  che  comprovi  il   possesso   delle
          qualifiche professionali; 
              d) nei casi di cui all'articolo 9, comma 1, lettera b),
          una  prova  con  qualsiasi  mezzo  che  il  prestatore   ha
          esercitato l'attivita' in questione per almeno un anno  nei
          precedenti dieci anni; 
              e) per le professioni nel settore della sicurezza,  nel
          settore  della  sanita'  e  per  le  professioni   inerenti
          all'istruzione   dei   minori,   inclusa   l'assistenza   e
          l'istruzione  della  prima  infanzia,  un   attestato   che
          comprovi l'assenza di sospensioni temporanee  o  definitive
          dall'esercizio della professione o di condanne penali; 
              e-bis) per le professioni che hanno implicazioni per la
          sicurezza dei pazienti,  una  dichiarazione  da  parte  del
          richiedente di essere in possesso  della  conoscenza  della
          lingua necessaria all'esercizio della professione; 
              e-ter) per le professioni riguardanti le  attivita'  di
          cui all'articolo 27, contenute nell'elenco notificato  alla
          Commissione  europea,  per  le  quali  e'  necessaria   una
          verifica preliminare  delle  qualifiche  professionali,  un
          certificato   concernente   la   natura   e    la    durata
          dell'attivita', rilasciato dall'autorita' o  dall'organismo
          competente dello Stato membro di stabilimento. 
              2-bis. La presentazione della dichiarazione di  cui  al
          comma  1  consente   al   prestatore   di   avere   accesso
          all'attivita' di servizio e  di  esercitarla  su  tutto  il
          territorio nazionale. 
              3.  Per  i  cittadini  dell'Unione  europea   stabiliti
          legalmente in Italia l'attestato di cui al comma 2, lettera
          b) e' rilasciato, a richiesta dell'interessato e  dopo  gli
          opportuni accertamenti, dall'autorita'  competente  di  cui
          all'articolo 5. 
              4. Il prestatore deve informare della sua  prestazione,
          prima dell'esecuzione o, in caso di urgenza, immediatamente
          dopo, l'ente di previdenza obbligatoria competente  per  la
          professione esercitata. La comunicazione, che non  comporta
          obblighi di iscrizione  o  di  contribuzione,  puo'  essere
          effettuata con qualsiasi mezzo idoneo. 
              4-bis. Le autorita' competenti di  cui  all'articolo  5
          assicurano  che  tutti  i  requisiti,  le  procedure  e  le
          formalita',  fatta  eccezione  per  la  prova  attitudinale
          prevista dall'articolo 11,  possano  essere  espletate  con
          facilita'   mediante   connessione   remota   e   per   via
          elettronica.  Cio'  non  impedisce  alle  stesse  autorita'
          competenti di richiedere le copie autenticate in  una  fase
          successiva, in caso di dubbio fondato  e  ove  strettamente
          necessario.".