Art. 13 
 
 
Modifiche all'articolo 11 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n.
                                 206 
 
  1. All'articolo 11 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n.  206
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole "titolo III, capo  IV"  sono  sostituite
dalle seguenti: "titolo III, capi III, IV e IV-bis"; 
    b) al comma 4, dopo  le  parole:  "alla  sanita'  pubblica"  sono
inserite le seguenti: "e non possa essere compensata  dall'esperienza
professionale del prestatore o da conoscenze, abilita'  e  competenze
acquisite   attraverso   l'apprendimento   permanente,    formalmente
convalidate a tal fine da un organismo competente,". 
 
          Note all'art. 13: 
              -  Il  testo  dell'articolo  11  del   citato   decreto
          legislativo 9 novembre 2007 n.  206,  come  modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
              "Art. 11 (Verifica preliminare). - 1.  Nel  caso  delle
          professioni regolamentate aventi ripercussioni  in  materia
          di pubblica  sicurezza  o  di  sanita'  pubblica,  che  non
          beneficiano del riconoscimento ai  sensi  del  titolo  III,
          capi III, IV e IV-bis, all'atto della prima prestazione  di
          servizi  le  Autorita'  di  cui  all'articolo   5   possono
          procedere ad una verifica  delle  qualifiche  professionali
          del prestatore prima della prima prestazione di servizi. 
              2.   La   verifica   preliminare   e'    esclusivamente
          finalizzata ad evitare danni  gravi  per  la  salute  o  la
          sicurezza del destinatario del servizio per la mancanza  di
          qualifica professionale del prestatore. 
              3. Entro un mese dalla ricezione della dichiarazione  e
          dei  documenti  che  la  corredano,  l'autorita'   di   cui
          all'articolo  5  informa  il  prestatore   che   non   sono
          necessarie verifiche preliminari, ovvero  comunica  l'esito
          del controllo ovvero, in caso di difficolta' che  causi  un
          ritardo, il motivo del ritardo e la  data  entro  la  quale
          sara' adottata la decisione definitiva, che  in  ogni  caso
          dovra'  essere  adottata  entro   il   secondo   mese   dal
          ricevimento della documentazione completa. 
              4. In caso di differenze sostanziali tra le  qualifiche
          professionali del  prestatore  e  la  formazione  richiesta
          dalle norme nazionali, nella misura in cui tale  differenza
          sia tale da nuocere alla pubblica sicurezza o alla  sanita'
          pubblica e  non  possa  essere  compensata  dall'esperienza
          professionale del prestatore o da  conoscenze,  abilita'  e
          competenze acquisite attraverso l'apprendimento permanente,
          formalmente  convalidate  a  tal  fine  da   un   organismo
          competente, il  prestatore  puo'  colmare  tali  differenze
          attraverso  il   superamento   di   una   specifica   prova
          attitudinale, con oneri a carico  dell'interessato  secondo
          quanto previsto dall'articolo 25. La prestazione di servizi
          deve poter essere effettuata entro il mese successivo  alla
          decisione adottata in applicazione del comma 3. 
              5.   In   mancanza   di   determinazioni    da    parte
          dell'autorita' competente  entro  il  termine  fissato  nei
          commi precedenti, la prestazione  di  servizi  puo'  essere
          effettuata.".