Art. 15 
 
 
Modifiche all'articolo 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n.
                                 206 
 
  1. All'articolo 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 3 la parola: "indice" e' sostituita  dalle  seguenti:
"puo' indire"; 
    b) al comma 6: 
      1) le parole: "con  decreto  motivato"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "con proprio provvedimento"; 
      2)  le  parole:  "Il  decreto  e'  pubblicato  nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana" sono sostituite dalle  seguenti:
"Il provvedimento e' pubblicato nel sito  istituzionale  di  ciascuna
amministrazione competente."; 
    c) al comma 7 la parola: "decreto" e' sostituita dalla  seguente:
"provvedimento". 
 
          Note all'art. 15: 
              -  Il  testo  dell'articolo  16  del   citato   decreto
          legislativo 9 novembre 2007, n. 206,  come  modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
              "Art. 16 (Procedura  di  riconoscimento  in  regime  di
          stabilimento).   -   1.   Ai   fini   del    riconoscimento
          professionale come disciplinato  dal  presente  titolo,  il
          cittadino di cui all'articolo 2 presenta  apposita  domanda
          all'autorita' competente di cui all'articolo 5. 
              2. Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di
          cui al comma 1 l'autorita'  accerta  la  completezza  della
          documentazione esibita, e ne da'  notizia  all'interessato.
          Ove  necessario,   l'Autorita'   competente   richiede   le
          eventuali necessarie integrazioni. 
              3. Fuori dai casi previsti dall'articolo  5,  comma  2,
          per la valutazione dei titoli acquisiti,  l'autorita'  puo'
          indire una conferenza di servizi ai  sensi  della  legge  7
          agosto 1990, n. 241,  previa  consultazione  del  Consiglio
          Universitario Nazionale per le attivita' di cui  al  titolo
          III,  capo  IV,  sezione  VIII,  alla   quale   partecipano
          rappresentanti: 
              a) delle amministrazioni di cui all'articolo 5; 
              b) del Dipartimento per le politiche europee; 
              c) del Ministero degli affari esteri. 
              4.  Nella  conferenza  dei  servizi  sono  sentiti   un
          rappresentante dell'Ordine o Collegio professionale  ovvero
          della categoria professionale interessata. 
              5.  Il  comma  3  non  si  applica  se  la  domanda  di
          riconoscimento ha per oggetto titoli identici a  quelli  su
          cui e' stato provveduto con precedente decreto e  nei  casi
          di cui al capo IV del presente titolo, sezioni I, II,  III,
          IV, V, VI e VII. 
              6. Sul riconoscimento provvede  l'autorita'  competente
          con proprio provvedimento, da adottarsi nel termine di  tre
          mesi dalla presentazione della documentazione  completa  da
          parte dell'interessato. Il provvedimento e' pubblicato  nel
          sito istituzione di  ciascuna  amministrazione  competente.
          Per le professioni di cui al capo II  e  al  capo  III  del
          presente titolo il termine e' di quattro mesi. 
              7. Nei casi di cui all'articolo  22,  il  provvedimento
          stabilisce le condizioni del  tirocinio  di  adattamento  e
          della prova  attitudinale,  individuando  l'ente  o  organo
          competente a norma dell'articolo 24. 
              8. Le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano,  nei  casi  di  cui  all'articolo  5,   comma   2,
          individuano le modalita' procedimentali di valutazione  dei
          titoli di loro competenza, assicurando forme equivalenti di
          partecipazione  delle  altre  autorita'   interessate.   Le
          autorita' di cui all'articolo 5, comma  2,  si  pronunciano
          con proprio provvedimento, stabilendo, qualora  necessario,
          le eventuali condizioni di cui  al  comma  7  del  presente
          articolo. 
              9. Se l'esercizio della  professione  in  questione  e'
          condizionato alla prestazione di un  giuramento  o  ad  una
          dichiarazione solenne, al cittadino interessato e' proposta
          una formula appropriata ed equivalente nel caso in  cui  la
          formula del giuramento  o  della  dichiarazione  non  possa
          essere utilizzata da detto cittadino. 
              10. I  beneficiari  del  riconoscimento  esercitano  la
          professione facendo  uso  della  denominazione  del  titolo
          professionale,  e  della   sua   eventuale   abbreviazione,
          prevista dalla legislazione italiana.