Art. 18 
 
 
Modifiche all'articolo 19 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n.
                                 206 
 
  1. All'articolo 19 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1: 
      1) all'alinea, dopo le parole: "articolo 21" sono  inserite  le
seguenti: "e all'articolo 22, comma 8-bis"; 
      2) alla lettera c), il numero 2) e'  sostituito  dal  seguente:
"2) o di una formazione o un'istruzione regolamentata o, nel caso  di
professione regolamentata, di una formazione a struttura  particolare
con  competenze  che  vanno  oltre  quanto  previsto  al  livello  b,
equivalenti al livello di formazione indicato al numero 1),  se  tale
formazione conferisce un analogo livello professionale e prepara a un
livello analogo di responsabilita' e funzioni, a condizione che detto
diploma sia  corredato  di  un  certificato  dello  Stato  membro  di
origine;". 
 
          Note all'art. 18: 
              -  Il  testo  dell'articolo  19  del   citato   decreto
          legislativo 9 novembre 2007, n. 206,  come  modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
              "Art. 19 (Livelli di qualifica).  -  1.  Ai  soli  fini
          dell'applicazione  delle   condizioni   di   riconoscimento
          professionale di cui all'articolo  21  e  all'articolo  22,
          comma 8-bis, le qualifiche  professionali  sono  inquadrate
          nei seguenti livelli: 
              a) attestato di  competenza:  attestato  rilasciato  da
          un'autorita'  competente  dello  Stato   membro   d'origine
          designata  ai   sensi   delle   disposizioni   legislative,
          regolamentari o amministrative di tale Stato membro,  sulla
          base: 
              1)  o  di  una  formazione  non  facente  parte  di  un
          certificato o diploma ai sensi delle lettere b), c),  d)  o
          e), o di un esame specifico non preceduto da una formazione
          o dell'esercizio a tempo pieno della  professione  per  tre
          anni consecutivi in uno Stato membro o a tempo parziale per
          un periodo equivalente nei precedenti dieci anni, 
              2)   o   di   una   formazione   generale   a   livello
          d'insegnamento elementare o secondario  attestante  che  il
          titolare possiede conoscenze generali; 
              b) certificato: certificato che attesta  il  compimento
          di un ciclo di studi secondari, 
              1) o generale completato da un  ciclo  di  studi  o  di
          formazione professionale diversi  da  quelli  di  cui  alla
          lettera c) o dal tirocinio o  dalla  pratica  professionale
          richiesti in aggiunta a tale ciclo di studi, 
              2) o tecnico o professionale, completato  eventualmente
          da un ciclo di studi o di formazione professionale  di  cui
          al punto 1, o dal tirocinio o dalla  pratica  professionale
          richiesti in aggiunta a tale ciclo di studi; 
              c) diploma: diploma che attesta il compimento: 
              1) o  di  una  formazione  a  livello  di  insegnamento
          post-secondario diverso da quello di cui alle lettere d) ed
          e) di almeno un anno o di una durata  equivalente  a  tempo
          parziale, di cui una delle condizioni  di  accesso  e',  di
          norma,  il  completamento  del  ciclo  di  studi  secondari
          richiesto per  accedere  all'insegnamento  universitario  o
          superiore  ovvero  il  completamento  di   una   formazione
          scolastica equivalente al secondo ciclo di studi secondari,
          nonche' la formazione professionale eventualmente richiesta
          oltre al ciclo di studi post-secondari; 
              2) o di una formazione o un'istruzione regolamentata o,
          nel caso di professione regolamentata, di una formazione  a
          struttura particolare con competenze che vanno oltre quanto
          previsto al livello b, equivalenti al livello di formazione
          indicato al numero 1), se  tale  formazione  conferisce  un
          analogo  livello  professionale  e  prepara  a  un  livello
          analogo di responsabilita' e  funzioni,  a  condizione  che
          detto diploma sia corredato di un certificato  dello  Stato
          membro di origine; 
              d) diploma: diploma che attesta il  compimento  di  una
          formazione a livello di insegnamento post-secondario di una
          durata minima di tre e non superiore a quattro  anni  o  di
          una durata equivalente a tempo parziale,  impartita  presso
          un'universita' o un istituto d'insegnamento superiore o  un
          altro istituto che impartisce  una  formazione  di  livello
          equivalente,   nonche'    la    formazione    professionale
          eventualmente   richiesta   oltre   al   ciclo   di   studi
          post-secondari; 
              e) diploma: diploma che  attesta  che  il  titolare  ha
          completato un ciclo di studi post-secondari della durata di
          almeno quattro anni, o di una durata  equivalente  a  tempo
          parziale,   presso    un'universita'    o    un    istituto
          d'insegnamento  superiore  ovvero  un  altro  istituto   di
          livello equivalente e, se del caso, che ha  completato  con
          successo la formazione professionale richiesta in  aggiunta
          al ciclo di studi post-secondari.".