Art. 2 
 
 
Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 9 novembre 2007,  n.
                                 206 
 
  1. All'articolo 2 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n.  206,
dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: 
    "1-bis. Le disposizioni del presente decreto si  applicano  anche
ai cittadini italiani che hanno effettuato un tirocinio professionale
al di fuori del territorio nazionale. 
    1-ter. Gli articoli da 5-bis a 5-sexies si applicano: 
      a) ai cittadini italiani titolari di un qualifica professionale
conseguita o riconosciuta in Italia; 
      b) ai cittadini italiani o  europei  che  hanno  conseguito  le
qualifiche  professionali  in  piu'  di  uno  Stato  membro  tra  cui
l'Italia; 
      c) ai cittadini dell'Unione  europea  legalmente  stabiliti  in
Italia, che richiedono  il  rilascio  di  una  tessera  professionale
europea  ai  fini  della  libera  prestazione  di  servizi  o   dello
stabilimento in un altro Stato membro.". 
 
          Note all'art. 2: 
              -  Il  testo  dell'  articolo  2  del  citato   decreto
          legislativo 9 novembre 2007, n. 206,  come  modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
              "Art. 2 (Ambito di  applicazione).  -  1.  Il  presente
          decreto  si  applica  ai  cittadini  degli   Stati   membri
          dell'Unione europea che vogliano esercitare sul  territorio
          nazionale,  quali  lavoratori   subordinati   o   autonomi,
          compresi   i   liberi   professionisti,   una   professione
          regolamentata in base a qualifiche professionali conseguite
          in uno Stato membro dell'Unione europea e che, nello  Stato
          d'origine, li abilita all'esercizio di detta professione. 
              1-bis.  Le  disposizioni  del   presente   decreto   si
          applicano anche ai cittadini italiani che hanno  effettuato
          un tirocinio  professionale  al  di  fuori  del  territorio
          nazionale. 
              1-ter. Gli articoli da 5-bis a 5-sexies si applicano: 
              a) ai  cittadini  italiani  titolari  di  un  qualifica
          professionale conseguita o riconosciuta in Italia; 
              b) ai cittadini italiani o europei che hanno conseguito
          le qualifiche professionali in piu' di uno Stato membro tra
          cui l'Italia; 
              c)  ai   cittadini   dell'Unione   europea   legalmente
          stabiliti in Italia, che  richiedono  il  rilascio  di  una
          tessera  professionale  europea  ai   fini   della   libera
          prestazione di servizi o dello  stabilimento  in  un  altro
          Stato membro. 
              2.  Le  disposizioni  del  presente  decreto   non   si
          applicano  ai  cittadini  degli  Stati  membri  dell'Unione
          europea titolari di qualifiche professionali non  acquisite
          in uno Stato membro, per i quali continuano  ad  applicarsi
          le disposizioni vigenti. Per le professioni  che  rientrano
          nel titolo III, capo IV, il  riconoscimento  deve  avvenire
          nel rispetto delle condizioni minime di formazione elencate
          in tale capo. 
              3. Per  il  riconoscimento  dei  titoli  di  formazione
          acquisiti dai cittadini  dei  Paesi  aderenti  allo  Spazio
          economico  europeo  e  della  Confederazione  Svizzera,  si
          applicano gli accordi in vigore con l'Unione europea.".