Art. 22 
 
 
Modifiche all'articolo 23 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n.
                                 206 
 
  1. All'articolo 23 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206,
dopo il comma 2, e' inserito il seguente: 
      "2-bis: Nei casi di cui ai commi 1 e 2 le autorita'  competenti
di cui all'articolo 5 possono stabilire il numero di ripetizioni  cui
ha diritto il richiedente, tenendo conto  della  prassi  seguita  per
ciascuna professione a livello nazionale e nel rispetto del principio
di non discriminazione.". 
 
          Note all'art. 22: 
              -  Il  testo  dell'articolo  23  del   citato   decreto
          legislativo 9 novembre 2007, n. 206,  come  modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
              "Art.   23   (Tirocinio   di   adattamento   e    prova
          attitudinale). - 1. Nei casi di  cui  all'articolo  22,  la
          durata e le materie oggetto del tirocinio di adattamento  e
          della  prova  attitudinale  sono  stabilite  dall'Autorita'
          competente a seguito della Conferenza  di  servizi  di  cui
          all'articolo 16,  se  convocata.  In  caso  di  valutazione
          finale sfavorevole il tirocinio puo' essere  ripetuto.  Gli
          obblighi, i diritti e i benefici sociali  di  cui  gode  il
          tirocinante  sono  stabiliti   dalla   normativa   vigente,
          conformemente al diritto comunitario applicabile. 
              2. La prova  attitudinale  si  articola  in  una  prova
          scritta o pratica e orale o in una prova orale  sulla  base
          dei contenuti delle materie stabilite ai sensi del comma 1.
          In caso di esito sfavorevole  o  di  mancata  presentazione
          dell'interessato senza  valida  giustificazione,  la  prova
          attitudinale non puo' essere ripetuta prima di sei mesi. 
              2-bis: Nei casi di cui ai commi  1  e  2  le  autorita'
          competenti di  cui  all'articolo  5  possono  stabilire  il
          numero  di  ripetizioni  cui  ha  diritto  il  richiedente,
          tenendo conto della prassi seguita per ciascuna professione
          a livello nazionale e nel rispetto  del  principio  di  non
          discriminazione. 
              3.  Ai  fini  della  prova  attitudinale  le  autorita'
          competenti di cui all'articolo 5  predispongono  un  elenco
          delle  materie  che,  in  base  ad  un  confronto  tra   la
          formazione richiesta  sul  territorio  nazionale  e  quella
          posseduta dal richiedente, non sono contemplate dai  titoli
          di formazione del richiedente. La prova verte su materie da
          scegliere tra quelle che  figurano  nell'elenco  e  la  cui
          conoscenza  e'  una   condizione   essenziale   per   poter
          esercitare la professione sul territorio  dello  Stato.  Lo
          status  del  richiedente  che   desidera   prepararsi   per
          sostenere  la  prova  attitudinale   e'   stabilito   dalla
          normativa vigente.".