Art. 24 Modifiche all'articolo 25 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 1. All'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, dopo le parole: "delle misure previste" sono inserite le seguenti: "dagli articoli da 5-bis a 5-sexies, nonche'".
Note all'art. 24: - Il testo dell'articolo 25 del citato decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: "Art. 25 (Disposizioni finanziarie). - 1. Gli eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall'attuazione delle misure previste dagli articoli da 5-bis a cinque-sexies, nonche' dagli articoli 11 e 23 sono a carico dell'interessato sulla base del costo effettivo del servizio, secondo modalita' da stabilire con decreto del Ministro competente da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.".