Art. 24 
 
 
Modifiche all'articolo 25 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n.
                                 206 
 
  1. All'articolo 25, comma 1, del  decreto  legislativo  9  novembre
2007, n. 206, dopo le parole: "delle misure previste"  sono  inserite
le seguenti: "dagli articoli da 5-bis a 5-sexies, nonche'". 
 
          Note all'art. 24: 
              -  Il  testo  dell'articolo  25  del   citato   decreto
          legislativo 9 novembre 2007, n. 206,  come  modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
              "Art. 25 (Disposizioni finanziarie). - 1. Gli eventuali
          oneri aggiuntivi  derivanti  dall'attuazione  delle  misure
          previste dagli articoli da 5-bis a  cinque-sexies,  nonche'
          dagli articoli 11 e 23 sono a carico dell'interessato sulla
          base del costo effettivo del servizio, secondo modalita' da
          stabilire con decreto del Ministro competente  da  emanarsi
          entro sessanta giorni dalla data di entrata in  vigore  del
          presente decreto.".