Art. 27 
 
 
Modifiche all'articolo 33 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n.
                                 206 
 
  1. All'articolo 33, comma 3, del  decreto  legislativo  9  novembre
2007, n. 206, le parole: "di sei anni o un minimo di" sono sostituite
dalle seguenti: "di cinque anni di studio  complessivi,  che  possono
essere espressi  in  aggiunta  anche  in  crediti  ECTS  equivalenti,
consistenti in almeno". 
 
          Note all'art. 27: 
              -  Il  testo  dell'articolo  33  del   citato   decreto
          legislativo 9 novembre 2007, n. 206,  come  modificato  dal
          presente decreto cosi' recita: 
              " Art. 33  (Formazione  dei  medici  chirurghi).  -  1.
          L'ammissione  alla  formazione  di   medico   chirurgo   e'
          subordinata al possesso del diploma  di  scuola  secondaria
          superiore,  che  dia  accesso,   per   tali   studi,   alle
          universita'. 
              2.  La  formazione  di   medico   chirurgo   garantisce
          l'acquisizione da  parte  dell'interessato  delle  seguenti
          conoscenze e competenze: 
              a) adeguate conoscenze delle  scienze  sulle  quali  si
          fonda l'arte medica, nonche'  una  buona  comprensione  dei
          metodi  scientifici,  compresi  i  principi  relativi  alla
          misura delle funzioni biologiche, alla valutazione di fatti
          stabiliti scientificamente e all'analisi dei dati; 
              b) adeguate conoscenze della struttura, delle  funzioni
          e del comportamento degli esseri umani, in buona  salute  e
          malati,  nonche'  dei  rapporti  tra  l'ambiente  fisico  e
          sociale dell'uomo ed il suo stato di salute; 
              c) adeguate conoscenze dei problemi e delle metodologie
          cliniche atte a sviluppare una  concezione  coerente  della
          natura delle malattie mentali e fisiche,  dei  tre  aspetti
          della medicina: prevenzione, diagnosi  e  terapia,  nonche'
          della riproduzione umana; 
              d)  adeguata   esperienza   clinica   acquisita   sotto
          opportuno controllo in ospedale. 
              3. La  formazione  di  cui  al  comma  1  comprende  un
          percorso formativo di  durata  minima  di  cinque  anni  di
          studio complessivi, che possono essere espressi in aggiunta
          anche in crediti ECTS equivalenti,  consistenti  in  almeno
          5.500 ore di insegnamento teoriche e pratiche impartite  in
          una universita' o sotto il controllo di una universita'. 
              4. Per coloro che hanno iniziato i loro studi prima del
          1° gennaio 1972, la formazione  di  cui  al  comma  2  puo'
          comportare una formazione pratica a  livello  universitario
          di 6 mesi effettuata a tempo pieno sotto il controllo delle
          autorita' competenti. 
              5. Fermo restando il  principio  dell'invarianza  della
          spesa,  la  formazione  continua,  ai  sensi  del   decreto
          legislativo 19 giugno 1999, n. 229, assicura la  formazione
          professionale e l'aggiornamento permanente  di  coloro  che
          hanno completato i loro studi, per tutto l'arco della  vita
          professionale.".