Art. 28 
 
 
Modifiche all'articolo 34 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n.
                                 206 
 
  1. All'articolo 34 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, la parola: "sei"  e'  sostituita  dalla  seguente:
"cinque"; 
    b) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: "3-bis. Ai  fini  del
conseguimento di un  titolo  di  medico  specialista  possono  essere
previste esenzioni parziali per alcune parti dei corsi di  formazione
medica specialistica, elencati al  punto  5.1.3  dell'allegato  V,  a
condizione che dette parti siano gia' state seguite in un altro corso
di specializzazione figurante  nell'elenco  di  cui  al  punto  5.1.3
dell'allegato V per il quale il professionista abbia gia' ottenuto la
qualifica professionale in uno Stato  membro.  L'esenzione  non  puo'
superare la meta' della durata minima del corso di formazione  medica
specialistica in questione. Il Ministero della salute, per il tramite
del  Dipartimento  delle  politiche  europee  della  Presidenza   del
Consiglio dei ministri, notifica alla Commissione e agli altri  Stati
membri la legislazione nazionale applicabile in  materia  per  ognuna
delle citate esenzioni parziali.". 
 
          Note all'art. 28: 
              -  Il  testo  dell'articolo  34  del   citato   decreto
          legislativo 9 novembre 2007, n. 206,  come  modificato  dal
          presente decreto cosi' recita: 
              "Art.   34   (Formazione   medica    specialistica    e
          denominazione medica specialistica). - 1. L'ammissione alla
          formazione   medica   specializzata   e'   subordinata   al
          compimento e alla convalida di cinque  anni  di  studi  nel
          quadro del ciclo  di  formazione  di  cui  all'articolo  33
          durante i quali sono state acquisite appropriate conoscenze
          di medico chirurgo. 
              2. La formazione che permette di ottenere un diploma di
          medico chirurgo specialista nelle specializzazioni indicate
          nell'allegato V, punti 5.1.2, 5.1.3  risponde  ai  seguenti
          requisiti: 
              a) presupporre il conferimento e validita'  del  titolo
          conseguito a seguito di  un  ciclo  di  formazione  di  cui
          all'articolo 33 nel corso del quale siano  state  acquisite
          adeguate conoscenze nel campo della medicina di base; 
              b) insegnamento teorico e  pratico,  effettuato  in  un
          centro universitario, un centro ospedaliero universitario o
          anche un istituto di cure sanitarie a tal fine  autorizzato
          da autorita' od organi competenti; 
              c) formazione a tempo pieno sotto  il  controllo  delle
          autorita' o enti competenti. 
              3.  Il  rilascio  di  un  diploma  di  medico  chirurgo
          specialista e' subordinato al possesso  di  un  diploma  di
          medico chirurgo di cui all'allegato V, punto 5.1.1. 
              3-bis. Ai fini del conseguimento di un titolo di medico
          specialista possono essere previste esenzioni parziali  per
          alcune parti dei corsi di formazione medica  specialistica,
          elencati al punto 5.1.3 dell'allegato V, a  condizione  che
          dette parti siano gia' state seguite in un altro  corso  di
          specializzazione figurante  nell'elenco  di  cui  al  punto
          5.1.3 dell'allegato V per il quale il professionista  abbia
          gia' ottenuto  la  qualifica  professionale  in  uno  Stato
          membro. L'esenzione non puo' superare la meta' della durata
          minima del corso  di  formazione  medica  specialistica  in
          questione. Il Ministero della salute, per  il  tramite  del
          Dipartimento delle politiche europee della  Presidenza  del
          Consiglio dei ministri, notifica alla  Commissione  e  agli
          altri Stati membri la legislazione nazionale applicabile in
          materia per ognuna delle citate esenzioni parziali. 
              4. Le durate minime della formazione specialistica  non
          possono essere inferiori a quelle indicate, per ciascuna di
          tale formazione, nell'allegato V, punto 5.1.3. 
              5. I titoli di formazione di medico specialista di  cui
          all'articolo 31 sono quelli rilasciati dalle  autorita'  od
          organi competenti di cui all'allegato V,  punto  5.1.2  che
          corrispondono per la formazione specialistica in  questione
          alle denominazioni vigenti negli Stati  membri  cosi'  come
          riportato all'allegato V, 5.1.3.".