Art. 31 
 
 
Modifiche all'articolo 40 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n.
                                 206 
 
  1. All'articolo 40 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) i commi 2, 3 e 4 sono soppressi; 
    b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: 
      "1-bis. Ai cittadini di cui all'articolo 2, comma 1, allo scopo
di verificare che gli infermieri interessati siano in possesso di  un
livello di conoscenza e di competenza  paragonabile  a  quello  degli
infermieri in possesso delle qualifiche di  cui  alla  lista  per  la
Polonia, al punto 5.2.2 dell'allegato V, sono riconosciuti  i  titoli
di infermiere: 
        a)  rilasciati  in  Polonia  agli  infermieri   che   abbiano
completato  anteriormente  al  1º  maggio  2004   la   corrispondente
formazione che non soddisfa i requisiti minimi di formazione  di  cui
all'articolo 31; 
        b) attestati dal diploma di «licenza di infermiere»  ottenuto
sulla base di uno speciale programma di rivalorizzazione di cui: 
          1) all'articolo 11 della legge  del  20  aprile  2004,  che
modifica la legge sulle  professioni  di  infermiere  e  ostetrica  e
taluni altri atti giuridici (Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  di
Polonia del 2004 n. 92, pag. 885 e del 2007, n. 176, pag. 1237), e il
regolamento del Ministro della  sanita'  dell'11  maggio  2004  sulle
condizioni dettagliate riguardanti i corsi impartiti agli  infermieri
e alle ostetriche, che sono titolari  di  un  certificato  di  scuola
secondaria (esame finale -  maturita')  e  che  hanno  conseguito  un
diploma di infermiere e di ostetrica presso un  liceo  medico  o  una
scuola professionale medica (Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  di
Polonia del 2004, n. 110, pag. 1170 e del 2010, n. 65, pag. 420), o 
          2) all'articolo 52, paragrafo 3, della legge del 15  luglio
2011 relativa alle professioni di infermiere  e  ostetrica  (Gazzetta
Ufficiale della Repubblica di Polonia del 2011, n. 174, pag. 1039)  e
al regolamento del Ministro della sanita' del 14  giugno  2012  sulle
condizioni   dettagliate   riguardanti   i   corsi   di    istruzione
universitaria impartiti agli infermieri e alle  ostetriche  che  sono
titolari di un certificato  di  scuola  secondaria  (esame  finale  -
maturita') e che hanno conseguito  un  diploma  di  infermiere  e  di
ostetrica presso una scuola medica secondaria o un istituto di  studi
superiori (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Polonia  del  2012,
pag. 770). 
      1-ter. Per quanto riguarda la qualifica  rumena  di  infermiere
responsabile dell'assistenza generale, si applicano solo le  seguenti
disposizioni: ai cittadini di cui all'articolo 2, comma 1, che  hanno
completato in  Romania  una  formazione  di  infermiere  responsabile
dell'assistenza generale che non soddisfa i requisiti minimi  di  cui
all'articolo 31, gli Stati membri riconoscono come prova  sufficiente
i  seguenti  titoli  di   formazione   di   infermiere   responsabile
dell'assistenza generale, a condizione che tale prova  sia  corredata
di un certificato da cui risulti che i cittadini di Stati  membri  in
questione  hanno  effettivamente   esercitato   in   maniera   legale
l'attivita' di infermiere responsabile  dell'assistenza  generale  in
Romania, con  piena  responsabilita'  anche  per  la  pianificazione,
l'organizzazione e la  prestazione  delle  cure  infermieristiche  ai
pazienti, per un periodo di almeno tre anni consecutivi nel corso dei
cinque anni precedenti la data di emissione dei seguenti certificati: 
        a) "Certificat de competenţe profesionale de asistent medical
generalist" conseguito mediante istruzione post-secondaria presso una
"scoala postliceala", da cui si evinca che la formazione e'  iniziata
prima del 1° gennaio 2007; 
        b) "Diploma de  absolvire  de  asistent  medical  generalist"
conseguito a seguito di corso di laurea breve, da cui si  evinca  che
la formazione e' iniziata prima del 1° ottobre 2003; 
        c)  "Diploma  de  licenţa  de  asistent  medical  generalist"
conseguito a seguito di corso di  laurea  specialistica,  da  cui  si
evinca che la formazione e' iniziata prima del 1° ottobre 2003.". 
 
          Note all'art. 31: 
              -  Il  testo  dell'articolo  40  del   citato   decreto
          legislativo 9 novembre 2007, n. 206,  come  modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
              "Art. 40 (Diritti acquisiti specifici  agli  infermieri
          responsabili  dell'assistenza  generale).  -  1.  Se   agli
          infermieri   responsabili   dell'assistenza   generale   si
          applicano le  norme  generali  sui  diritti  acquisiti,  le
          attivita'  da  essi  svolte  devono  comprendere  la  piena
          responsabilita'  della  programmazione,  organizzazione   e
          somministrazione delle cure infermieristiche ai pazienti. 
              1-bis. Ai cittadini di cui  all'articolo  2,  comma  1,
          allo scopo di verificare  che  gli  infermieri  interessati
          siano  in  possesso  di  un  livello  di  conoscenza  e  di
          competenza  paragonabile  a  quello  degli  infermieri   in
          possesso delle qualifiche di cui alla lista per la Polonia,
          al punto 5.2.2 dell'allegato V, sono riconosciuti i  titoli
          di infermiere: 
              a) rilasciati in Polonia agli  infermieri  che  abbiano
          completato   anteriormente   al   1o   maggio    2004    la
          corrispondente formazione  che  non  soddisfa  i  requisiti
          minimi di formazione di cui all'articolo 31; 
              b) attestati dal diploma  di  «licenza  di  infermiere»
          ottenuto  sulla  base  di   uno   speciale   programma   di
          rivalorizzazione di cui: 
              1) all'articolo 11 della legge del 20 aprile 2004,  che
          modifica  la  legge  sulle  professioni  di  infermiere   e
          ostetrica e taluni altri atti giuridici (Gazzetta Ufficiale
          della Repubblica di Polonia del 2004 n. 92, pag. 885 e  del
          2007, n. 176, pag. 1237), e  il  regolamento  del  Ministro
          della  sanita'  dell'11  maggio   2004   sulle   condizioni
          dettagliate riguardanti i corsi impartiti agli infermieri e
          alle ostetriche, che sono titolari  di  un  certificato  di
          scuola secondaria (esame finale - maturita')  e  che  hanno
          conseguito un diploma di infermiere e di  ostetrica  presso
          un liceo medico o una scuola professionale medica (Gazzetta
          Ufficiale della Repubblica di Polonia  del  2004,  n.  110,
          pag. 1170 e del 2010, n. 65, pag. 420), o 
              2) all'articolo 52, paragrafo 3,  della  legge  del  15
          luglio 2011  relativa  alle  professioni  di  infermiere  e
          ostetrica (Gazzetta Ufficiale della Repubblica  di  Polonia
          del 2011, n. 174, pag. 1039) e al regolamento del  Ministro
          della  sanita'  del  14  giugno   2012   sulle   condizioni
          dettagliate riguardanti i corsi di istruzione universitaria
          impartiti  agli  infermieri  e  alle  ostetriche  che  sono
          titolari di un  certificato  di  scuola  secondaria  (esame
          finale - maturita') e che hanno conseguito  un  diploma  di
          infermiere  e  di  ostetrica  presso  una   scuola   medica
          secondaria o  un  istituto  di  studi  superiori  (Gazzetta
          Ufficiale della Repubblica di Polonia del 2012, pag. 770). 
              1-ter. Per  quanto  riguarda  la  qualifica  rumena  di
          infermiere  responsabile   dell'assistenza   generale,   si
          applicano solo le seguenti disposizioni:  ai  cittadini  di
          cui all'articolo  2,  comma  1,  che  hanno  completato  in
          Romania   una   formazione   di   infermiere   responsabile
          dell'assistenza  generale  che  non  soddisfa  i  requisiti
          minimi di cui all'articolo 31, gli Stati membri riconoscono
          come prova sufficiente i seguenti titoli di  formazione  di
          infermiere   responsabile   dell'assistenza   generale,   a
          condizione che tale prova sia corredata di  un  certificato
          da cui risulti che i cittadini di Stati membri in questione
          hanno   effettivamente   esercitato   in   maniera   legale
          l'attivita'  di  infermiere  responsabile   dell'assistenza
          generale in Romania, con piena responsabilita' anche per la
          pianificazione, l'organizzazione  e  la  prestazione  delle
          cure infermieristiche ai pazienti, per un periodo di almeno
          tre anni consecutivi nel corso dei cinque  anni  precedenti
          la data di emissione dei seguenti certificati: 
              a) "Certificat de competențe profesionale  de  asistent
          medical   generalist"   conseguito   mediante    istruzione
          post-secondaria presso una "scoala postliceala", da cui  si
          evinca che la formazione e' iniziata prima del  1°  gennaio
          2007; 
              b)  "Diploma   de   absolvire   de   asistent   medical
          generalist" conseguito a seguito di corso di laurea  breve,
          da cui si evinca che la formazione e' iniziata prima del 1o
          ottobre 2003; 
              c) "Diploma de licența de asistent medical  generalist"
          conseguito a seguito di corso di laurea  specialistica,  da
          cui si evinca che la formazione e' iniziata  prima  del  1o
          ottobre 2003. 
              2. (abrogato). 
              3. (abrogato). 
              4. (abrogato).".