Art. 32 
 
 
Modifiche all'articolo 41 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n.
                                 206 
 
  1. All'articolo 41, comma 2, del  decreto  legislativo  9  novembre
2007, n. 206, dopo le  parole:  "a  tempo  pieno"  sono  inserite  le
seguenti: "che possono essere espressi in aggiunta anche  in  crediti
ECTS equivalenti e consiste in almeno 5.000 ore di insegnamento". 
 
          Note all'art. 32: 
              -  Il  testo  dell'articolo  41  del   citato   decreto
          legislativo 9 novembre 2007, n. 206,  come  modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
              "Art.   41   (Formazione   dell'odontoiatra).   -    1.
          L'ammissione alla formazione di odontoiatra e'  subordinata
          al possesso di un diploma di  scuola  secondaria  superiore
          che dia accesso, per tali studi, alle universita'. 
              2. La formazione dell'odontoiatra comprende un percorso
          di studi teorici e pratici della durata  minima  di  cinque
          anni svolti a tempo pieno che possono  essere  espressi  in
          aggiunta anche in crediti ECTS equivalenti  e  consiste  in
          almeno 5.000 ore di insegnamento. Il  programma  di  studi,
          che permette il conseguimento  del  diploma  di  laurea  in
          odontoiatria  e  protesi  dentaria,  corrisponde  almeno  a
          quello di cui all'allegato V, punto 5.3.1. Detti studi sono
          effettuati presso un'universita' o sotto  il  controllo  di
          un'universita'. 
              3.   La    formazione    dell'odontoiatra    garantisce
          l'acquisizione    da    parte    dell'interessato     delle
          sottoelencate conoscenze e competenze: 
              a) adeguate conoscenze delle  scienze  sulle  quali  si
          fonda l'odontoiatria, nonche' una  buona  comprensione  dei
          metodi scientifici e, in particolare, dei principi relativi
          alla misura delle funzioni biologiche, alla valutazione  di
          fatti stabiliti scientificamente e all'analisi dei dati; 
              b)  adeguate  conoscenze  della   costituzione,   della
          fisiologia e del comportamento di persone  sane  e  malate,
          nonche' del modo  in  cui  l'ambiente  naturale  e  sociale
          influisce sullo stato di salute dell'uomo, nella misura  in
          cui cio' sia correlato all'odontoiatria; 
              c) adeguate conoscenze della struttura e della funzione
          di denti, bocca, mascelle e dei relativi  tessuti,  sani  e
          malati, nonche' dei loro rapporti con lo stato generale  di
          salute ed il benessere fisico e sociale del paziente; 
              d) adeguata conoscenza delle discipline  e  dei  metodi
          clinici che forniscano un quadro coerente  delle  anomalie,
          lesioni e malattie dei denti, della bocca, delle mascelle e
          dei  relativi  tessuti,  nonche'  dell'odontoiatria   sotto
          l'aspetto preventivo, diagnostico e terapeutico; 
              e)  adeguata   esperienza   clinica   acquisita   sotto
          opportuno controllo. 
              4.  La  formazione   di   odontoiatra   conferisce   le
          competenze necessarie per  esercitare  tutte  le  attivita'
          inerenti alla prevenzione, alla diagnosi e alla cura  delle
          anomalie e delle malattie dei  denti,  della  bocca,  delle
          mascelle e dei relativi tessuti. 
              5. Le  attivita'  professionali  dell'odontoiatra  sono
          stabilite dall'articolo 1 della legge 24  luglio  1985,  n.
          409.".