Art. 33 
 
 
Modifiche all'articolo 43 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n.
                                 206 
 
  1. All'articolo 43 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206,
dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti: 
    "6-bis. I titoli ufficiali di formazione di odontoiatra, ottenuti
in uno Stato membro, sono riconosciuti, a norma dell'articolo 31  del
presente decreto, ai cittadini di cui all'articolo  2,  comma  1,  se
hanno iniziato la propria  formazione  anteriormente  al  18  gennaio
2016. 
    6-ter.  Ai  cittadini  di  cui  all'articolo  2,  comma  1,  sono
riconosciuti i titoli di formazione inmedicina rilasciati  in  Spagna
ai professionisti che hanno iniziato la formazione  universitaria  in
medicina tra il 1° gennaio  1986  e  il  31  dicembre  1997,  purche'
accompagnati da un attestato rilasciato  dalle  competenti  autorita'
spagnole. Detto attestato  deve  confermare  il  rispetto  delle  tre
condizioni che seguono: 
      a) il  professionista  interessato  ha  concluso  proficuamente
almeno tre anni di studio,  certificato  dalle  competenti  autorita'
spagnole come equivalenti alla formazione di cui all'articolo 41; 
      b) il professionista in questione ha esercitato effettivamente,
in maniera legale e a titolo principale in Spagna le attivita' di cui
all'articolo 41, comma 4, per almeno tre anni consecutivi  nel  corso
dei cinque precedenti il rilascio dell'attestato; 
      c) il professionista in questione e' autorizzato a esercitare o
esercita effettivamente, in maniera legale e a titolo  principale  le
attivita' di cui all'articolo 41, comma 4, alle stesse condizioni dei
titolari del titolo di formazione indicato per la Spagna all'allegato
V, punto 5.3.2.". 
 
          Note all'art. 33: 
              -  Il  testo  dell'articolo  43  del   citato   decreto
          legislativo 9 novembre 2007, n. 206,  come  modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
              "Art.   43   (Diritti   acquisiti    specifici    degli
          odontoiatri). - 1. Ai  fini  dell'esercizio  dell'attivita'
          professionale di odontoiatra di cui all'allegato  V,  punto
          5.3.2, ai cittadini di cui  all'articolo  2,  comma  1,  in
          possesso di un  titolo  di  medico  rilasciato  in  Spagna,
          Austria, Repubblica Ceca, Slovacchia e Romania,  che  hanno
          iniziato la formazione in medicina entro la  data  indicata
          per ciascuno dei  suddetti  Stati  nell'allegato  V,  punto
          5.3.2, e' riconosciuto il titolo di  formazione  di  medico
          purche'  accompagnato  da  un  attestato  rilasciato  dalla
          autorita' competente dello Stato di provenienza. 
              2. Detto  attestato  deve  certificare  il  contestuale
          rispetto delle sottoelencate condizioni: 
              a) che tali cittadini hanno esercitato  effettivamente,
          lecitamente  e  a  titolo   principale   nello   Stato   di
          provenienza l'attivita' professionale di  odontoiatra,  per
          almeno tre anni consecutivi nel corso dei cinque precedenti
          il rilascio dell'attestato; 
              b) che tali persone sono autorizzate  a  esercitare  la
          suddetta attivita' alle stesse condizioni dei titolari  del
          titolo di formazione indicato per lo Stato  di  provenienza
          nell'allegato V, punto 5.3.2. 
              3.  E'   dispensato   dal   requisito   della   pratica
          professionale di tre anni, di cui al comma 2,  lettera  a),
          chi ha portato a termine studi di almeno tre anni,  che  le
          autorita'   competenti   dello   Stato    di    provenienza
          dell'interessato certificano equivalenti alla formazione di
          cui all'articolo 41. 
              4.  Per  quanto  riguarda  la  Repubblica  Ceca  e   la
          Slovacchia,  i  titoli  di  formazione  conseguiti  nell'ex
          Cecoslovacchia sono riconosciuti  al  pari  dei  titoli  di
          formazione cechi  e  slovacchi  e  alle  stesse  condizioni
          stabilite nei commi precedenti. 
              5.  Il  Ministero  della   salute,   previi   opportuni
          accertamenti ed in collaborazione con gli Ordini dei medici
          chirurghi e degli  odontoiatri,  attesta  il  possesso  dei
          titoli di formazione in medicina rilasciati in Italia a chi
          ha iniziato la formazione universitaria in medicina dopo il
          28 gennaio 1980 e prima del 31 dicembre  1984.  L'attestato
          deve certificare il rispetto delle tre seguenti condizioni: 
              a) che tali persone hanno superato la  specifica  prova
          attitudinale   organizzata   dalle   competenti   autorita'
          italiane per verificare  il  possesso  delle  conoscenze  e
          competenze di livello paragonabile a quelle dei  possessori
          del titolo di formazione indicato per l'Italia all'allegato
          V, punto 5.3.2; 
              b) che tali persone  hanno  esercitato  effettivamente,
          lecitamente e a titolo  principale  in  Italia  l'attivita'
          professionale  di  odontoiatra,   per   almeno   tre   anni
          consecutivi nel corso dei  cinque  precedenti  il  rilascio
          dell'attestato; 
              c) che tali persone sono  autorizzate  a  esercitare  o
          esercitano   effettivamente,   lecitamente   e   a   titolo
          principale le attivita' professionale di  odontoiatra  alle
          stesse condizioni dei possessori del titolo  di  formazione
          indicato per l'Italia all'allegato V, punto 5.3.2. 
              6. E' dispensato dalla prova attitudinale,  di  cui  al
          quinto comma, lettera a), chi ha portato a termine studi di
          almeno tre anni, che il Ministero della salute, previi  gli
          opportuni accertamenti presso il Ministero dell'universita'
          e della ricerca ed in collaborazione  con  gli  Ordini  dei
          medici   chirurghi   e   degli   odontoiatri    certificano
          equivalenti alla formazione di cui  all'articolo  41.  Sono
          equiparati ai predetti soggetti coloro che  hanno  iniziato
          la formazione universitaria in Italia di medico dopo il  31
          dicembre 1984, purche' i tre anni di  studio  sopra  citati
          abbiano avuto inizio entro il 31 dicembre 1994. 
              6-bis. I titoli ufficiali di formazione di odontoiatra,
          ottenuti in uno Stato membro, sono  riconosciuti,  a  norma
          dell'articolo 31 del presente decreto, ai cittadini di  cui
          all'articolo 2, comma  1,  se  hanno  iniziato  la  propria
          formazione anteriormente al 18 gennaio 2016. 
              6-ter. Ai cittadini di cui  all'articolo  2,  comma  1,
          sono  riconosciuti  i  titoli  di  formazione  in  medicina
          rilasciati in Spagna ai professionisti che  hanno  iniziato
          la formazione universitaria in medicina tra  il 1°  gennaio
          1986 e il 31 dicembre  1997,  purche'  accompagnati  da  un
          attestato rilasciato dalle competenti  autorita'  spagnole.
          Detto attestato  deve  confermare  il  rispetto  delle  tre
          condizioni che seguono: 
              a)   il   professionista   interessato   ha    concluso
          proficuamente almeno tre anni di studio, certificato  dalle
          competenti  autorita'  spagnole   come   equivalenti   alla
          formazione di cui all'articolo 41; 
              b)  il  professionista  in  questione   ha   esercitato
          effettivamente, in maniera legale e a titolo principale  in
          Spagna le attivita' di cui all'articolo 41,  comma  4,  per
          almeno tre anni consecutivi nel corso dei cinque precedenti
          il rilascio dell'attestato; 
              c) il professionista  in  questione  e'  autorizzato  a
          esercitare o esercita effettivamente, in maniera legale e a
          titolo principale le  attivita'  di  cui  all'articolo  41,
          comma 4, alle stesse condizioni dei titolari del titolo  di
          formazione indicato per la  Spagna  all'allegato  V,  punto
          5.3.2.".