Art. 34 
 
 
Modifiche all'articolo 44 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n.
                                 206 
 
  1. All'articolo 44 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2, dopo le parole: "a tempo pieno," sono inserite  le
seguenti: "che possono essere in aggiunta anche espressi  in  crediti
ECTS equivalenti,"; 
    b) al comma 4: 
      1) all'alinea, la  parola:  "competenze"  e'  sostituita  dalla
seguente: "abilita'"; 
      2) alla lettera a) dopo le parole:  "medico  veterinario"  sono
aggiunte le seguenti: "e della pertinente legislazione dell'Unione"; 
      3) la lettera b) e' sostituita  dalla  seguente:  "b)  adeguate
conoscenze dell'anatomia, delle funzioni, del comportamento  e  delle
esigenze  fisiologiche  degli  animali,  nonche'  delle  abilita'   e
competenze richieste per il loro allevamento, la loro  alimentazione,
il  loro  benessere,  la  loro  riproduzione  e  la  loro  igiene  in
generale;"; 
      4) la lettera c) e' sostituita dalla seguente: "c)  abilita'  e
competenze cliniche, epidemiologiche e analitiche necessarie ai  fini
della prevenzione, della diagnosi  e  delle  terapie  delle  malattie
degli animali, compresa anestesia, chirurgia asettica e  morte  senza
dolore,  sia  individualmente  che   collettivamente,   nonche'   una
conoscenza specifica delle malattie trasmissibili all'uomo;"; 
      5) la lettera d) e' sostituita dalla seguente: "d)  conoscenze,
abilita'  e  competenze  necessarie   all'utilizzo   responsabile   e
ragionato dei prodotti medicinali veterinari, al fine di  trattare  e
assicurare la sicurezza  della  catena  alimentare  e  la  protezione
dell'ambiente;"; 
      6) la lettera e) e' sostituita  dalla  seguente:  "e)  adeguate
conoscenze, abilita' e competenze della medicina preventiva, tra  cui
competenze in materia di indagini e certificazione;"; 
      7) alla lettera f): 
        a) le parole: "i prodotti alimentari  animali  o  di  origine
animale" sono sostituite dalle  seguenti:  "i  mangimi  animali  o  i
prodotti alimentari di origine animale"; 
        b) dopo le parole: "consumo umano" sono aggiunte, in fine, le
seguenti:  ",  incluse  le  abilita'  e  competenze  necessarie  alla
comprensione e spiegazione delle buone prassi in materia;"; 
      8) le lettere g) ed h) sono abrogate. 
 
          Note all'art. 34: 
              -  Il  testo  dell'articolo  44  del   citato   decreto
          legislativo 9 novembre 2007, n. 206,  come  modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
              " Art. 44 (Formazione del  medico  veterinario).  -  1.
          L'ammissione alla  formazione  del  medico  veterinario  e'
          subordinata al possesso di un diploma di scuola  secondaria
          superiore  che  dia   accesso,   per   tali   studi,   alle
          Universita'. 
              2. Il diploma di  laurea  in  medicina  veterinaria  si
          consegue a  seguito  di  un  corso  di  studi  universitari
          teorici e pratici, della  durata  minima  di  cinque  anni,
          svolti a tempo pieno, che possono essere in aggiunta  anche
          espressi in crediti  ECTS  equivalenti,  effettuati  presso
          un'universita' o sotto il controllo di un'universita'. 
              3. Il ciclo di  formazione  per  il  conseguimento  del
          titolo di medico veterinario  verte  almeno  sul  programma
          indicato nell'allegato V, punto 5.4.1. 
              4.  La  formazione  di  medico  veterinario  garantisce
          l'acquisizione    da    parte    dell'interessato     delle
          sottoelencate conoscenze e abilita': 
              a) adeguate conoscenze delle  scienze  sulle  quali  si
          fondano  le  attivita'  di  medico  veterinario   e   della
          pertinente legislazione dell'Unione; 
              b) adeguate conoscenze dell'anatomia,  delle  funzioni,
          del  comportamento  e  delle  esigenze  fisiologiche  degli
          animali, nonche' delle abilita' e competenze richieste  per
          il  loro  allevamento,  la  loro  alimentazione,  il   loro
          benessere,  la  loro  riproduzione  e  la  loro  igiene  in
          generale; 
              c) abilita' e competenze  cliniche,  epidemiologiche  e
          analitiche necessarie  ai  fini  della  prevenzione,  della
          diagnosi e delle  terapie  delle  malattie  degli  animali,
          compresa  anestesia,  chirurgia  asettica  e  morte   senza
          dolore, sia individualmente  che  collettivamente,  nonche'
          una  conoscenza  specifica  delle  malattie   trasmissibili
          all'uomo; 
              d)  conoscenze,  abilita'   e   competenze   necessarie
          all'utilizzo  responsabile   e   ragionato   dei   prodotti
          medicinali veterinari, al fine di trattare e assicurare  la
          sicurezza  della  catena   alimentare   e   la   protezione
          dell'ambiente; 
              e) adeguate conoscenze,  abilita'  e  competenze  della
          medicina preventiva,  tra  cui  competenze  in  materia  di
          indagini e certificazione; 
              f) adeguate conoscenze dell'igiene e  della  tecnologia
          per ottenere, fabbricare e immettere in commercio i mangimi
          animali  o  i  prodotti  alimentari  di   origine   animale
          destinati  al  consumo  umano,  incluse   le   abilita'   e
          competenze necessarie alla comprensione e spiegazione delle
          buone prassi in materia; 
              g) (abrogata); 
              h) (abrogata).".