Art. 35 
 
 
Modifiche all'articolo 46 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n.
                                 206 
 
  1. All'articolo 46 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2, lettera a), la parola: "dieci" e' sostituita dalla
seguente: "dodici" e dopo le parole: "formazione scolastica generale"
sono inserite le seguenti: "o possesso di un certificato che  attesti
il superamento di un esame, di livello equivalente, per  l'ammissione
a una scuola di ostetricia"; 
    b) al comma 3: 
      1) alla lettera a), le parole:  "un'adeguata  conoscenza"  sono
sostituite dalle seguenti: "una conoscenza  dettagliata"  e  dopo  le
parole " in special modo" sono inserite le seguenti:  "delle  scienze
ostetriche,"; 
      2) la lettera c) e' sostituita dalla seguente:  "c)  conoscenza
adeguata  di  nozioni  di  medicina  generale  (funzioni  biologiche,
anatomia e fisiologia) e di farmacologia nel settore  dell'ostetricia
e per quanto  riguarda  il  neonato,  nonche'  conoscenza  dei  nessi
esistenti tra lo stato  di  salute  e  l'ambiente  fisico  e  sociale
dell'essere umano e del proprio comportamento;"; 
      3) la lettera d) e' sostituita dalla seguente:  "d)  esperienza
clinica adeguata  acquisita  presso  istituzioni  approvate  per  cui
l'ostetrica e' in grado, in modo  indipendente  e  sotto  la  propria
responsabilita', per quanto necessario  e  a  esclusione  del  quadro
patologico, di gestire l'assistenza prenatale, condurre il parto e le
sue conseguenze in istituzioni approvate e  controllare  travaglio  e
nascita, assistenza postnatale e  rianimazione  neonatale  in  attesa
dell'intervento di un medico;"; 
      4) alla lettera e), le  parole:  "la  necessaria  comprensione"
sono sostituite dalle seguenti: "una comprensione adeguata". 
 
          Note all'art. 35: 
              -  Il  testo  dell'articolo  46  del   citato   decreto
          legislativo 9 novembre 2007, n. 206,  come  modificato  dal
          presente decreto cosi' recita: 
              "Art. 46 (Formazione di ostetrica). - 1. La  formazione
          di ostetrica comprende  almeno  una  delle  formazioni  che
          seguono: a) una  formazione  specifica  a  tempo  pieno  di
          ostetrica di almeno 3  anni  di  studi  teorici  e  pratici
          (possibilita' I)  vertente  almeno  sul  programma  di  cui
          all'allegato V, punto 5.5.1.; b) una formazione specifica a
          tempo pieno di ostetrica  di  18  mesi  (possibilita'  II),
          vertente almeno sul programma di cui all'allegato V,  punto
          5.5.1 le cui materie non siano comprese in un  insegnamento
          equivalente per la formazione  di  infermiere  responsabile
          dell'assistenza   generale.   L'ente    incaricato    della
          formazione   delle   ostetriche   e'    responsabile    del
          coordinamento tra teoria e pratica per tutto  il  programma
          di studi. 
              2.  L'accesso   alla   formazione   di   ostetrica   e'
          subordinato a una delle condizioni che seguono: 
              a)  compimento  almeno  dei  primi   dodici   anni   di
          formazione  scolastica   generale,   o   possesso   di   un
          certificato che attesti il  superamento  di  un  esame,  di
          livello equivalente,  per  l'ammissione  a  una  scuola  di
          ostetricia per la possibilita' I, o 
              b) possesso di un  titolo  di  formazione  d'infermiere
          responsabile dell'assistenza generale di  cui  all'allegato
          V, 5.5.1, per la possibilita' II. 
              3. La formazione di ostetrica garantisce l'acquisizione
          da parte dell'interessato  delle  conoscenze  e  competenze
          seguenti: 
              a) una conoscenza dettagliata delle  scienze  che  sono
          alla base delle attivita' di ostetrica, ed in special  modo
          delle   scienze   ostetriche,   dell'ostetricia   e   della
          ginecologia; 
              b) un'adeguata conoscenza  della  deontologia  e  della
          legislazione professionale; 
              c) conoscenza adeguata di nozioni di medicina  generale
          (funzioni  biologiche,  anatomia   e   fisiologia)   e   di
          farmacologia  nel  settore  dell'ostetricia  e  per  quanto
          riguarda il neonato, nonche' conoscenza dei nessi esistenti
          tra lo stato  di  salute  e  l'ambiente  fisico  e  sociale
          dell'essere umano e del proprio comportamento; 
              d)  esperienza  clinica   adeguata   acquisita   presso
          istituzioni approvate per cui l'ostetrica e' in  grado,  in
          modo indipendente e sotto la propria  responsabilita',  per
          quanto necessario e a esclusione del quadro patologico,  di
          gestire l'assistenza prenatale, condurre il parto e le  sue
          conseguenze  in   istituzioni   approvate   e   controllare
          travaglio e nascita, assistenza postnatale  e  rianimazione
          neonatale in attesa dell'intervento di un medico; 
              e)  una  comprensione  adeguata  della  formazione  del
          personale sanitario e un'esperienza di  collaborazione  con
          tale personale."