Art. 37 
 
 
Modifiche all'articolo 48 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n.
                                 206 
 
  1. All'articolo 48, comma 2, lettera b), del decreto legislativo  9
novembre 2007, n. 206, le parole: "diagnosticata come" e  le  parole:
"da un soggetto abilitato alla professione medica" sono soppresse. 
 
          Note all'art. 37: 
              -  Il  testo  dell'articolo  48  del   citato   decreto
          legislativo 9 novembre 2007, n. 206,  come  modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
              "Art. 48 (Esercizio delle  attivita'  professionali  di
          ostetrica). - 1. Le disposizioni della presente sezione  si
          applicano alle attivita' di ostetrica come  definite  dalla
          legislazione vigente, fatto salvo il comma 2, ed esercitate
          con i titoli professionali di  cui  all'allegato  V,  punto
          5.5.2. 
              2. Le ostetriche sono autorizzate  all'esercizio  delle
          seguenti attivita': 
              a) fornire una buona informazione e dare  consigli  per
          quanto concerne i problemi della pianificazione familiare; 
              b) accertare la gravidanza e in seguito sorvegliare  la
          gravidanza  normale,  effettuare  gli  esami  necessari  al
          controllo dell'evoluzione della gravidanza normale; 
              c) prescrivere gli  esami  necessari  per  la  diagnosi
          quanto piu' precoce di gravidanze a rischio; 
              d) predisporre programmi  di  preparazione  dei  futuri
          genitori  ai  loro  compiti,  assicurare  la   preparazione
          completa al parto e fornire consigli in materia di igiene e
          di alimentazione; 
              e) assistere la  partoriente  durante  il  travaglio  e
          sorvegliare lo  stato  del  feto  nell'utero  con  i  mezzi
          clinici e tecnici appropriati; 
              f) praticare il parto  normale,  quando  si  tratti  di
          presentazione  del   vertex,   compresa,   se   necessario,
          l'episiotomia e, in caso di urgenza, praticare il parto nel
          caso di una presentazione podalica; 
              g) individuare nella madre o nel  bambino  i  segni  di
          anomalie  che  richiedono  l'intervento  di  un  medico   e
          assistere quest'ultimo in  caso  d'intervento;  prendere  i
          provvedimenti d'urgenza che si  impongono  in  assenza  del
          medico  e,  in  particolare,  l'estrazione  manuale   della
          placenta  seguita  eventualmente  dalla  revisione  uterina
          manuale; 
              h) esaminare il neonato e averne  cura;  prendere  ogni
          iniziativa  che  s'imponga  in  caso   di   necessita'   e,
          eventualmente, praticare la rianimazione immediata; 
              i) assistere la partoriente, sorvegliare il puerperio e
          dare alla madre tutti  i  consigli  utili  affinche'  possa
          allevare il neonato nel modo migliore; 
              l) praticare le cure prescritte da un medico; 
              m) redigere i necessari rapporti scritti.".