Art. 38 
 
 
Modifiche all'articolo 49 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n.
                                 206 
 
  1. All'articolo 49 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: "1-bis. Ai  cittadini
di cui all'articolo 2, comma 1, in possesso dei titoli di  formazione
in  ostetricia,  sono  riconosciute  automaticamente  le   qualifiche
professionali se il richiedente ha iniziato la formazione  prima  del
18 gennaio 2016 e i criteri di ammissione prevedevano all'epoca dieci
anni di formazione scolastica generale o un livello equivalente,  per
la possibilita' I, oppure ha completato la formazione come infermiere
responsabile dell'assistenza generale  confermato  da  un  titolo  di
formazione di cui all'allegato V, punto 5.2.2, prima di  iniziare  la
formazione in ostetricia, nell'ambito della possibilita' II."; 
    b) il comma 3 e' abrogato; 
    c) il comma 4 e' sostituito dal seguente: "4. Ai cittadini di cui
all'articolo 2, comma 1, allo scopo di verificare che  le  ostetriche
interessate sono in  possesso  di  un  livello  di  conoscenze  e  di
competenze paragonabili a quello delle ostetriche in  possesso  delle
qualifiche di cui alla lista per la  Polonia  all'allegato  V,  punto
5.5.2, sono  riconosciuti  i  titoli  di  ostetrica  che  sono  stati
rilasciati in Polonia a ostetriche che hanno completato anteriormente
al 1° maggio 2004 la corrispondente formazione, che  non  soddisfa  i
requisiti minimi di formazione di cui all'articolo  40,  sancita  dal
titolo di «licenza di ostetrica» ottenuto sulla base di uno  speciale
programma di aggiornamento di cui: 
      a) all'articolo 11 della legge del 20 aprile 2004 che  modifica
la legge sulle professioni di infermiere e ostetrica e  taluni  altri
atti giuridici (Gazzetta Ufficiale della Repubblica  di  Polonia  del
2004 n. 92, pag. 885 e del 2007, n. 176, pag. 1237) e al  regolamento
del Ministro della  sanita'  dell'11  maggio  2004  sulle  condizioni
dettagliate riguardanti i corsi  impartiti  agli  infermieri  e  alle
ostetriche, che sono titolari di un certificato di scuola  secondaria
(esame finale - maturita') e che hanno conseguito un  diploma  presso
un liceo medico o una scuola professionale medica per  l'insegnamento
di una professione di  infermiere  e  ostetrica  (Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica di Polonia del 2004, n. 110, pag. 1170 e  del  2010,
n. 65, pag. 420), o 
      b) all'articolo 53, paragrafo 3, della legge del 15 luglio 2011
relativa  alle  professioni  di  infermiere  e  ostetrica   (Gazzetta
Ufficiale della Repubblica di Polonia del 2011, n. 174, pag. 1039)  e
al regolamento del Ministro della sanita' del 14  giugno  2012  sulle
condizioni  dettagliate   riguardanti   i   corsi   di   insegnamento
universitario impartiti agli infermieri e alle ostetriche,  che  sono
titolari di un certificato  di  scuola  secondaria  (esame  finale  -
maturita') e che hanno conseguito  un  diploma  di  infermiere  e  di
ostetrica presso una scuola medica secondaria o un istituto di  studi
superiori per l'insegnamento  di  una  professione  di  infermiere  e
ostetrica (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Polonia  del  2012,
pag. 770).". 
 
          Note all'art. 38: 
              -  Il  testo  dell'articolo  49  del   citato   decreto
          legislativo 9 novembre 2007, n. 206,  come  modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
              "Art. 49 (Diritti acquisiti specifici alle ostetriche).
          - 1.  Viene  riconosciuta  come  prova  sufficiente  per  i
          cittadini degli altri Stati membri dell'Unione  europea,  i
          cui titoli di formazione in ostetricia soddisfano  tutti  i
          requisiti minimi di formazione di cui all'articolo  46  ma,
          ai sensi  dell'articolo  47,  sono  riconoscibili  solo  se
          accompagnati dall'attestato di pratica professionale di cui
          al suddetto articolo 47, comma 2, i  titoli  di  formazione
          rilasciati  dagli  Stati  membri  prima   della   data   di
          riferimento   di   cui   all'allegato   V,   punto   5.5.2,
          accompagnati da un attestato che certifichi  l'effettivo  e
          lecito  esercizio  da  parte  di  questi  cittadini   delle
          attivita' in questione per almeno due anni consecutivi  nei
          cinque che precedono il rilascio dell'attestato. 
              1 bis. Ai cittadini di cui all'articolo 2, comma 1,  in
          possesso dei  titoli  di  formazione  in  ostetricia,  sono
          riconosciute automaticamente le qualifiche professionali se
          il richiedente ha  iniziato  la  formazione  prima  del  18
          gennaio  2016  e  i  criteri  di   ammissione   prevedevano
          all'epoca dieci anni di formazione scolastica generale o un
          livello equivalente,  per  la  possibilita'  I,  oppure  ha
          completato  la  formazione  come  infermiere   responsabile
          dell'assistenza  generale  confermato  da  un   titolo   di
          formazione di cui all'allegato V,  punto  5.2.2,  prima  di
          iniziare la formazione  in  ostetricia,  nell'ambito  della
          possibilita' II. 
              2. Le condizioni di cui al  comma  1  si  applicano  ai
          cittadini degli Stati membri i cui titoli di formazione  in
          ostetricia  sanciscono   una   formazione   acquisita   sul
          territorio della ex Repubblica democratica  tedesca  e  che
          soddisfa tutti i requisiti  minimi  di  formazione  di  cui
          all'articolo  46,  ma,  ai  sensi  dell'articolo  47,  sono
          riconoscibili  solo  se  accompagnati   dall'attestato   di
          pratica professionale di cui all'articolo 47, comma  2,  se
          sanciscono una formazione  iniziata  prima  del  3  ottobre
          1990. 
              3 abrogato. 
              4. Ai cittadini di cui all'articolo 2,  comma  1,  allo
          scopo di verificare che le ostetriche interessate  sono  in
          possesso di  un  livello  di  conoscenze  e  di  competenze
          paragonabili a quello delle ostetriche  in  possesso  delle
          qualifiche di cui alla lista per la Polonia all'allegato V,
          punto 5.5.2, sono riconosciuti i titoli  di  ostetrica  che
          sono stati rilasciati in Polonia  a  ostetriche  che  hanno
          completato   anteriormente   al   1°   maggio    2004    la
          corrispondente formazione ,che  non  soddisfa  i  requisiti
          minimi di formazione di cui all'articolo  40,  sancita  dal
          titolo di «licenza di ostetrica» ottenuto sulla base di uno
          speciale programma di aggiornamento di cui: 
              a) all'articolo 11 della legge del 20 aprile  2004  che
          modifica  la  legge  sulle  professioni  di  infermiere   e
          ostetrica e taluni altri atti giuridici (Gazzetta Ufficiale
          della Repubblica di Polonia del 2004 n. 92, pag. 885 e  del
          2007, n. 176, pag. 1237)  e  al  regolamento  del  Ministro
          della  sanita'  dell'11  maggio   2004   sulle   condizioni
          dettagliate riguardanti i corsi impartiti agli infermieri e
          alle ostetriche, che sono titolari  di  un  certificato  di
          scuola secondaria (esame finale - maturita')  e  che  hanno
          conseguito un diploma presso un liceo medico o  una  scuola
          professionale medica per l'insegnamento di una  professione
          di  infermiere  e  ostetrica  (Gazzetta   Ufficiale   della
          Repubblica di Polonia del 2004, n. 110,  pag.  1170  e  del
          2010, n. 65, pag. 420), o 
              b) all'articolo 53, paragrafo 3,  della  legge  del  15
          luglio 2011  relativa  alle  professioni  di  infermiere  e
          ostetrica (Gazzetta Ufficiale della Repubblica  di  Polonia
          del 2011, n. 174, pag. 1039) e al regolamento del  Ministro
          della  sanita'  del  14  giugno   2012   sulle   condizioni
          dettagliate   riguardanti   i   corsi    di    insegnamento
          universitario impartiti agli infermieri e alle  ostetriche,
          che sono titolari di un certificato  di  scuola  secondaria
          (esame finale  -  maturita')  e  che  hanno  conseguito  un
          diploma di infermiere e  di  ostetrica  presso  una  scuola
          medica secondaria o un  istituto  di  studi  superiori  per
          l'insegnamento di una professione di infermiere e ostetrica
          (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Polonia  del  2012,
          pag. 770). 
              5. Per i cittadini degli Stati membri i cui  titoli  di
          formazione     in     ostetricia     (asistent      medical
          obstetricã-ginecologie) sono stati rilasciati dalla Romania
          anteriormente alla data di adesione all'Unione europea e la
          cui  formazione  non  soddisfa  i   requisiti   minimi   di
          formazione  di  cui  all'articolo  46,  detti  titoli  sono
          riconosciuti come prova sufficiente ai fini  dell'esercizio
          delle attivita' di ostetrica, se corredati da un  attestato
          il quale dimostri l'effettivo e lecito esercizio  da  parte
          degli interessati,  nel  territorio  della  Romania,  delle
          attivita' di ostetrica per un periodo di almeno cinque anni
          consecutivi nei  sette  anni  precedenti  il  rilascio  del
          certificato.".