Art. 39 
 
 
Modifiche all'articolo 50 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n.
                                 206 
 
  1. All'articolo 50 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2: 
      1) dopo le  parole:  "almeno  cinque  anni"  sono  inserite  le
seguenti: "che puo' essere anche espressa in aggiunta in crediti ECTS
equivalenti,"; 
      2) alla lettera b) prima delle parole: "sei mesi di  tirocinio"
sono inserite le seguenti: "durante o  al  termine  della  formazione
teorica e pratica,". 
 
          Note all'art. 39: 
              -  Il  testo  dell'articolo  50  del   citato   decreto
          legislativo 9 novembre 2007, n. 206,  come  modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
              "Art. 50 (Formazione di farmacista). - 1.  L'ammissione
          alla formazione di farmacista e' subordinata al possesso di
          un diploma di scuola secondaria superiore che dia  accesso,
          per tali studi, alle universita'. 
              2. Il titolo di formazione di farmacista  sancisce  una
          formazione della durata di almeno  cinque  anni,  che  puo'
          essere  anche  espressa  in  aggiunta   in   crediti   ECTS
          equivalenti, di cui almeno: a) quattro anni  d'insegnamento
          teorico e pratico a tempo  pieno  in  una  universita',  un
          istituto superiore di livello  riconosciuto  equivalente  o
          sotto la sorveglianza di una universita'; b) durante  o  al
          termine della formazione teorica e  pratica,  sei  mesi  di
          tirocinio in una  farmacia  aperta  al  pubblico  o  in  un
          ospedale sotto la sorveglianza del servizio farmaceutico di
          quest'ultimo. Tale ciclo di  formazione  verte  almeno  sul
          programma di cui all'allegato V, punto 5.6.1. 
              3.   La    formazione    di    farmacista    garantisce
          l'acquisizione    da    parte    dell'interessato     delle
          sottoelencate conoscenze e competenze: 
              a)  un'adeguata  conoscenza  dei  medicinali  e   delle
          sostanze utilizzate per la loro fabbricazione; 
              b) un'adeguata conoscenza della tecnologia farmaceutica
          e del controllo fisico, chimico, biologico e microbiologico
          dei medicinali; 
              c)  un'adeguata  conoscenza  del  metabolismo  e  degli
          effetti dei medicinali, nonche' dell'azione delle  sostanze
          tossiche e dell'utilizzazione dei medicinali stessi; 
              d) un'adeguata conoscenza che consenta  di  valutare  i
          dati scientifici concernenti i medicinali in modo da potere
          su tale base fornire le informazioni appropriate; 
              e)  un'adeguata  conoscenza   delle   norme   e   delle
          condizioni che  disciplinano  l'esercizio  delle  attivita'
          farmaceutiche.".