Art. 4 
 
 
Modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo 9 novembre 2007,  n.
                                 206 
 
  1. All'articolo 4, comma 1,  del  decreto  legislativo  9  novembre
2007, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    1) la lettera e) e' sostituita dalla  seguente:  "e)  «formazione
regolamentata»: qualsiasi formazione  che,  secondo  le  prescrizioni
vigenti, e' specificamente orientata all'esercizio di una determinata
professione  e  consiste   in   un   ciclo   di   studi   completato,
eventualmente,  da  una  formazione   professionale,   un   tirocinio
professionale  o  una  pratica   professionale,   secondo   modalita'
stabilite dalla legge; 
    2) la lettera f) e' sostituita dalla  seguente:  "f)  «esperienza
professionale»: l'esercizio effettivo e legittimo  della  professione
in uno Stato membro, a tempo pieno o a tempo parziale per un  periodo
equivalente;"; 
    3) la  lettera  h)  e'  sostituita  dalla  seguente:  "h)  «prova
attitudinale»: una verifica riguardante le conoscenze, le  competenze
e  le  abilita'  professionali  del  richiedente   effettuata   dalle
autorita'  competenti  allo  scopo  di   valutare   l'idoneita'   del
richiedente ad esercitare una professione regolamentata;"; 
    4) la lettera n) e' abrogata; 
    5) dopo la lettera n) sono aggiunte le seguenti: 
      n-bis)  «tirocinio  professionale»:  un  periodo   di   pratica
professionale effettuato sotto supervisione, purche' costituisca  una
condizione per l'accesso a una professione regolamentata e  che  puo'
svolgersi in forma di tirocinio curriculare o in forma  di  tirocinio
extracurriculare o, laddove previsto, anche in apprendistato; 
      n-ter)  «tessera   professionale   europea»:   un   certificato
elettronico attestante o che il professionista ha  soddisfatto  tutte
le condizioni necessarie per fornire servizi, su  base  temporanea  e
occasionale, nel territorio dello Stato  o  il  riconoscimento  delle
qualifiche professionali ai fini dello  stabilimento  nel  territorio
dello Stato; 
      n-quater) «apprendimento  permanente»:  l'intero  complesso  di
istruzione   generale,   istruzione   e   formazione   professionale,
istruzione non formale  e  apprendimento  non  formale  e  informale,
intrapresi nel corso della vita, che comporta un miglioramento  delle
conoscenze, delle abilita' e delle  competenze,  che  puo'  includere
l'etica professionale; 
      n-quinquies) «motivi imperativi di interesse generale»:  motivi
riconosciuti tali  dalla  giurisprudenza  della  Corte  di  giustizia
dell'Unione europea; 
      n-sexies) «Sistema europeo di accumulazione e trasferimento dei
crediti o crediti ECTS»:  il  sistema  di  crediti  per  l'istruzione
superiore utilizzato nello Spazio europeo dell'istruzione superiore; 
      n-septies) «legalmente  stabilito»:  un  cittadino  dell'Unione
europea e' legalmente  stabilito  nello  Stato  membro  di  residenza
quando ha ottenuto il riconoscimento della qualifica professionale da
parte delle Autorita' competenti di detto Stato e non e' soggetto  ad
alcun divieto, neppure temporaneo,  all'esercizio  della  professione
sul territorio nazionale. E' possibile  essere  legalmente  stabiliti
come lavoratore autonomo o lavoratore dipendente.". 
 
          Note all'art. 4: 
              -  Il  testo  dell'articolo  4   del   citato   decreto
          legislativo 9 novembre 2007 n.  206,  come  modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
              "Art. 4 (Definizioni). - 1 Ai fini del presente decreto
          si applicano le seguenti definizioni: 
              a) «professione regolamentata»: 
              1) l'attivita', o l'insieme  delle  attivita',  il  cui
          esercizio e' consentito solo a  seguito  di  iscrizione  in
          Ordini o Collegi o in albi, registri ed elenchi  tenuti  da
          amministrazioni  o  enti  pubblici,  se  la  iscrizione  e'
          subordinata  al  possesso  di  qualifiche  professionali  o
          all'accertamento delle specifiche professionalita'; 
              2) i rapporti di lavoro subordinato,  se  l'accesso  ai
          medesimi e'  subordinato,  da  disposizioni  legislative  o
          regolamentari, al possesso di qualifiche professionali; 
              3) l'attivita' esercitata con l'impiego  di  un  titolo
          professionale il cui uso e' riservato a  chi  possiede  una
          qualifica professionale; 
              4) le attivita' attinenti al settore sanitario nei casi
          in cui  il  possesso  di  una  qualifica  professionale  e'
          condizione determinante ai fini  della  retribuzione  delle
          relative prestazioni o della ammissione al rimborso; 
              5)   le   professioni   esercitate   dai   membri    di
          un'associazione o di un organismo di cui all'Allegato I. 
              b) «qualifiche professionali»: le qualifiche  attestate
          da un titolo di formazione, un attestato di  competenza  di
          cui all'articolo 19, comma 1,  lettera  a),  numero  1),  o
          un'esperienza  professionale;  non  costituisce   qualifica
          professionale quella attestata da  una  decisione  di  mero
          riconoscimento di una qualifica professionale acquisita  in
          Italia adottata da parte di un altro Stato membro; 
              c) «titolo di formazione»: diplomi, certificati e altri
          titoli rilasciati da un'universita' o  da  altro  organismo
          abilitato secondo particolari discipline che certificano il
          possesso  di  una  formazione  professionale  acquisita  in
          maniera prevalente sul territorio  della  Comunita'.  Hanno
          eguale valore i titoli di formazione rilasciati da un Paese
          terzo se i loro possessori hanno  maturato,  nell'effettivo
          svolgimento dell'attivita' professionale, un'esperienza  di
          almeno tre anni sul territorio dello Stato  membro  che  ha
          riconosciuto tale titolo, certificata dal medesimo; 
              d)  «autorita'  competente»:  qualsiasi   autorita'   o
          organismo abilitato da disposizioni nazionali a  rilasciare
          o a ricevere titoli  di  formazione  e  altri  documenti  o
          informazioni, nonche' a ricevere le domande e  ad  adottare
          le decisioni di cui al presente decreto; 
              e)  «formazione  regolamentata»:  qualsiasi  formazione
          che, secondo le  prescrizioni  vigenti,  e'  specificamente
          orientata all'esercizio di una  determinata  professione  e
          consiste in un ciclo di studi completato, eventualmente, da
          una formazione professionale, un tirocinio professionale  o
          una  pratica  professionale,  secondo  modalita'  stabilite
          dalla legge; 
              f) «esperienza professionale»: l'esercizio effettivo  e
          legittimo della professione in uno Stato  membro,  a  tempo
          pieno o a tempo parziale per un periodo equivalente; 
              g)  «tirocinio  di  adattamento»:  l'esercizio  di  una
          professione regolamentata sotto la  responsabilita'  di  un
          professionista qualificato, accompagnato  eventualmente  da
          una formazione complementare  secondo  modalita'  stabilite
          dalla legge. Il tirocinio e' oggetto di una valutazione  da
          parte dell'autorita' competente; 
              h) «prova attitudinale»: una  verifica  riguardante  le
          conoscenze, le competenze e le abilita'  professionali  del
          richiedente  effettuata  dalle  autorita'  competenti  allo
          scopo di valutare l'idoneita' del richiedente ad esercitare
          una professione regolamentata; 
              i) «dirigente d'azienda»: qualsiasi persona  che  abbia
          svolto   in   un'impresa    del    settore    professionale
          corrispondente: 
              1) la funzione di direttore d'azienda o di filiale; 
              2) la funzione di institore o vice direttore d'azienda,
          se tale funzione implica una responsabilita' corrispondente
          a  quella  dell'imprenditore  o  del  direttore   d'azienda
          rappresentato; 
              3) la funzione di dirigente responsabile di uno o  piu'
          reparti dell'azienda, con mansioni commerciali o tecniche; 
              l) «Stato membro  di  stabilimento»:  lo  stato  membro
          dell'Unione europea nel quale il prestatore  e'  legalmente
          stabilito per esercitarvi una professione; 
              m) «Stato membro d'origine»: lo Stato membro in cui  il
          cittadino  dell'Unione  europea  ha  acquisito  le  proprie
          qualifiche professionali; 
              n) (abrogata); 
              n-bis) «tirocinio professionale»: un periodo di pratica
          professionale  effettuato   sotto   supervisione,   purche'
          costituisca una condizione per l'accesso a una  professione
          regolamentata e che puo' svolgersi in  forma  di  tirocinio
          curriculare o in forma  di  tirocinio  extracurriculare  o,
          laddove previsto, anche in apprendistato; 
              n-ter) «tessera professionale europea»: un  certificato
          elettronico  attestante  o   che   il   professionista   ha
          soddisfatto tutte  le  condizioni  necessarie  per  fornire
          servizi, su base temporanea e occasionale,  nel  territorio
          dello  Stato   o   il   riconoscimento   delle   qualifiche
          professionali ai fini  dello  stabilimento  nel  territorio
          dello Stato; 
              n-quater)    «apprendimento    permanente»:    l'intero
          complesso di istruzione generale, istruzione  e  formazione
          professionale, istruzione non formale e  apprendimento  non
          formale e informale, intrapresi nel corso della  vita,  che
          comporta un miglioramento delle conoscenze, delle  abilita'
          e   delle   competenze,   che   puo'   includere    l'etica
          professionale; 
              n-quinquies) «motivi imperativi di interesse generale»:
          motivi riconosciuti tali dalla giurisprudenza  della  Corte
          di giustizia dell'Unione europea; 
              n-sexies)   «Sistema   europeo   di   accumulazione   e
          trasferimento dei crediti o crediti ECTS»:  il  sistema  di
          crediti per l'istruzione superiore utilizzato nello  Spazio
          europeo dell'istruzione superiore; 
              n-septies)   «legalmente   stabilito»:   un   cittadino
          dell'Unione europea e'  legalmente  stabilito  nello  Stato
          membro di residenza quando ha  ottenuto  il  riconoscimento
          della qualifica  professionale  da  parte  delle  Autorita'
          competenti di detto  Stato  e  non  e'  soggetto  ad  alcun
          divieto,   neppure    temporaneo,    all'esercizio    della
          professione sul territorio nazionale. E'  possibile  essere
          legalmente stabiliti come lavoratore autonomo o  lavoratore
          dipendente.".