Art. 42 
 
 
Modifiche all'articolo 53 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n.
                                 206 
 
  1. All'articolo 53 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) i commi 1 e 2 sono abrogati; 
    b) al comma 3 le parole: "soddisfare l'articolo" sono  sostituite
dalle seguenti: "soddisfacente ai sensi dell'articolo" e, al  secondo
periodo, le parole: "a quello di fine di studi  di  cui  all'articolo
52, comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "all'esame finale di cui
all'articolo 52, comma 1, lettera b).". 
 
          Note all'art. 42: 
              -  Il  testo  dell'articolo  53  del   citato   decreto
          legislativo 9 novembre 2007, n. 206,  come  modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
              "Art. 53 (Deroghe alle condizioni della  formazione  di
          architetto). - 1. (abrogato). 
              2. (abrogato). 
              3.  In  deroga   all'articolo   52,   e'   riconosciuta
          soddisfacente ai sensi dell'articolo 31 anche la formazione
          acquisita nel quadro della promozione sociale  o  di  studi
          universitari  a  tempo  parziale,  nonche'  la   formazione
          sancita dal superamento di  un  esame  in  architettura  da
          parte di chi lavori  da  sette  anni  o  piu'  nel  settore
          dell'architettura sotto il controllo di un architetto o  di
          un ufficio di architetti. L'esame deve  essere  di  livello
          universitario  ed  equivalente  all'esame  finale  di   cui
          all'articolo 52, comma 1, lettera b).".