Art. 43 
 
 
Modifiche all'articolo 55 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n.
                                 206 
 
  1. All'articolo 55 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  al  comma  1,  le  parole:  "I  titoli  di  formazione"  sono
sostituite dalle seguenti: "Sono riconosciuti i titoli di formazione"
e le  parole:  "all'articolo  47"  sono  sostituite  dalle  seguenti:
"all'articolo 52"; 
    b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: "1-bis. Il comma 1 si
applica, inoltre, ai  titoli  di  formazione  di  architetto  di  cui
all'allegato V, qualora la formazione abbia avuto inizio prima del 18
gennaio 2016."; 
    c) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti: 
      "2-bis.  Fatti  salvi  i  commi  1  e  2,  sono   riconosciuti,
attribuendo  loro  gli  stessi  effetti  dei  titoli  di   formazione
rilasciati  sul  territorio  italiano  per  accedere  ed   esercitare
l'attivita' professionale di architetto, con il titolo  professionale
di architetto, gli attestati  rilasciati  ai  cittadini  degli  Stati
membri da Stati membri  che  dispongono  di  norme  per  l'accesso  e
l'esercizio dell'attivita' di architetto, alle seguenti date: 
        a) 1° gennaio 1995 per Austria, Finlandia e Svezia; 
        b) 1° gennaio 2004 per la Repubblica  ceca,  Estonia,  Cipro,
Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Polonia, Slovenia e Slovacchia; 
        c) 1° luglio 2013 per la Croazia; 
        d) 5 agosto 1987 per gli altri Stati membri. 
      2-ter. Gli attestati di cui al comma 1 certificano che il  loro
titolare e' stato autorizzato a  usare  il  titolo  professionale  di
architetto  entro  tale  data  e,  nel  quadro  di  tali  norme,   ha
effettivamente esercitato l'attivita' in  questione  per  almeno  tre
anni consecutivi nel corso dei cinque  anni  precedenti  il  rilascio
dell'attestato. 
      2-quater. Ai fini dell'accesso e dell'esercizio delle attivita'
professionali   di   architetto,   sono   riconosciuti   titoli    di
completamento della formazione vigente al 5 agosto  1985  e  iniziata
non oltre il 17 gennaio 2014, impartita  da  «Fachhochschulen»  nella
Repubblica federale di Germania per un periodo di tre anni,  conforme
ai requisiti di cui all'articolo 52, comma 2,  e  idonea  all'accesso
alle attivita'  esercitate  in  detto  Stato  membro  con  il  titolo
professionale di «architetto» purche' la formazione sia completata da
un periodo di esperienza professionale di 4  anni,  nella  Repubblica
federale  di  Germania,  attestato  da  un   certificato   rilasciato
dall'autorita' competente cui e' iscritto l'architetto  che  desidera
beneficiare delle disposizioni del presente decreto.". 
 
          Note all'art. 43: 
              -  Il  testo  dell'articolo  55  del   citato   decreto
          legislativo 9 novembre 2007, n. 206,  come  modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
              "Art.   55   (Diritti   acquisiti    specifici    degli
          architetti). - 1. Sono riconosciuti i titoli di  formazione
          di architetto, di cui all'allegato VI, punto 6,  rilasciati
          dagli Stati membri, che sanciscono una formazione  iniziata
          entro l'anno accademico di riferimento di cui  al  suddetto
          allegato, anche se non soddisfano i requisiti minimi di cui
          all'articolo 52, attribuendo loro ai  fini  dell'accesso  e
          dell'esercizio delle attivita' professionali di architetto,
          lo  stesso  effetto  sul  suo  territorio  dei  titoli   di
          formazione di architetto che esso rilascia. 
              1-bis. Il comma 1 si applica,  inoltre,  ai  titoli  di
          formazione di architetto di cui all'allegato V, qualora  la
          formazione abbia avuto inizio prima del 18 gennaio 2016. 
              2. Sono  riconosciuti  gli  attestati  delle  autorita'
          competenti  della  Repubblica  federale  di  Germania   che
          sanciscono  la  rispettiva  equivalenza  tra  i  titoli  di
          formazione rilasciati a partire dell'8  maggio  1945  dalle
          autorita' competenti della Repubblica democratica tedesca e
          quelli al suddetto allegato. 
              2-bis. Fatti salvi i commi 1 e  2,  sono  riconosciuti,
          attribuendo  loro  gli  stessi  effetti   dei   titoli   di
          formazione rilasciati sul territorio italiano per  accedere
          ed esercitare l'attivita' professionale di architetto,  con
          il  titolo  professionale  di  architetto,  gli   attestati
          rilasciati ai cittadini degli Stati membri da Stati  membri
          che  dispongono  di  norme  per  l'accesso  e   l'esercizio
          dell'attivita' di architetto, alle seguenti date: 
              a) 1° gennaio 1995 per Austria, Finlandia e Svezia; 
              b) 1° gennaio 2004 per  la  Repubblica  ceca,  Estonia,
          Cipro,  Lettonia,  Lituania,  Ungheria,   Malta,   Polonia,
          Slovenia e Slovacchia; 
              c) 1° luglio 2013 per la Croazia; 
              d) 5 agosto 1987 per gli altri Stati membri. 
              2-ter. Gli attestati di cui al comma 1 certificano  che
          il loro titolare e' stato autorizzato  a  usare  il  titolo
          professionale di architetto entro tale data e,  nel  quadro
          di tali norme, ha effettivamente esercitato l'attivita'  in
          questione per almeno tre anni  consecutivi  nel  corso  dei
          cinque anni precedenti il rilascio dell'attestato. 
              2-quater. Ai fini dell'accesso e  dell'esercizio  delle
          attivita' professionali di  architetto,  sono  riconosciuti
          titoli di  completamento  della  formazione  vigente  al  5
          agosto 1985 e  iniziata  non  oltre  il  17  gennaio  2014,
          impartita da «Fachhochschulen» nella Repubblica federale di
          Germania per un periodo di tre anni, conforme ai  requisiti
          di cui all'articolo 52, comma 2, e idonea all'accesso  alle
          attivita' esercitate in detto Stato membro  con  il  titolo
          professionale di «architetto»  purche'  la  formazione  sia
          completata da un periodo di esperienza professionale  di  4
          anni, nella Repubblica federale di Germania,  attestato  da
          un certificato rilasciato dall'autorita' competente cui  e'
          iscritto  l'architetto  che  desidera   beneficiare   delle
          disposizioni del presente decreto.".