Art. 45 
 
 
Introduzione degli articoli 59-bis e 59-ter nel decreto legislativo 9
                        novembre 2007, n. 206 
 
  1. Al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, dopo  l'articolo
59 sono inseriti i seguenti: 
    "Art. 59-bis (Accesso centralizzato online alle informazioni).  -
1. Le autorita' competenti di cui all'articolo 5 garantiscono che  le
seguenti informazioni siano disponibili online attraverso il punto di
contatto unico, di cui all'articolo 25  del  decreto  legislativo  26
marzo 2010, n. 59, e che siano regolarmente aggiornate: 
      a) l'elenco di tutte le professioni regolamentate, che reca gli
estremi  delle  autorita'   competenti   per   ciascuna   professione
regolamentata e dei centri di assistenza di cui all'articolo 6; 
      b) l'elenco delle professioni per le quali e'  disponibile  una
tessera professionale europea, con  indicazione  delle  modalita'  di
funzionamento  della  tessera,  compresi  i  diritti  a  carico   dei
professionisti e delle autorita' competenti per il rilascio; 
      c) l'elenco di tutte le professioni per  le  quali  si  applica
l'articolo 11; 
      d) l'elenco delle formazioni regolamentate e delle formazioni a
struttura particolare di cui all'articolo 19, comma  1,  lettera  c),
numero 2); 
      e) i requisiti e le procedure indicati agli articoli 7, 11,  16
e  17  per  le  professioni  regolamentate,  compresi  i  diritti  da
corrispondere e i documenti da presentare alle autorita' competenti; 
      f) le modalita' di  ricorso,  conformemente  alle  disposizioni
legislative, regolamentari e  amministrative,  avverso  le  decisioni
delle autorita' competenti adottate ai sensi del presente decreto. 
    Art. 59-ter (Trasparenza). - 1. La Presidenza del  Consiglio  dei
ministri -  Dipartimento  per  le  politiche  europee  notifica  alla
Commissione europea: 
      a) le eventuali modifiche apportate all'elenco nazionale  delle
professioni regolamentate  e  all'elenco  nazionale  delle  tipologie
regolamentate di istruzione e formazione, nonche' di  formazione  con
una struttura particolare, di cui all'articolo 19, comma  1,  lettera
c), numero 2), gia'  inserite  nella  banca  dati  della  Commissione
europea; 
      b)  le   eventuali   modifiche   all'elenco   nazionale   delle
professioni,  gia'  inserite  nella  banca  dati  della   Commissione
europea, per le quali e' necessaria una  verifica  preliminare  delle
qualifiche  ai  sensi  dell'articolo  11,  corredate   da   specifica
motivazione. 
  2. Ogni due  anni  la  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  -
Dipartimento per le  politiche  europee  trasmette  alla  Commissione
europea una relazione sui  requisiti,  stabiliti  dalla  legislazione
nazionale per limitare l'accesso a una professione o il suo esercizio
ai possessori  di  una  specifica  qualifica  professionale,  inclusi
l'impiego  di  titoli  professionali  e  le  attivita'  professionali
autorizzate in base a tale titolo, che sono stati  eliminati  o  resi
meno rigidi. 
  3. Entro sei mesi dalla loro adozione, la Presidenza del  Consiglio
- Dipartimento per le politiche europee  trasmette  alla  Commissione
europea informazioni sui nuovi requisiti di cui al comma 2 introdotti
e sui motivi per ritenerli conformi ai seguenti principi: 
    a) i requisiti non devono essere  direttamente  o  indirettamente
discriminatori  sulla  base  della  nazionalita'  o  del   luogo   di
residenza; 
    b) i requisiti devono essere giustificati da un motivo imperativo
di interesse generale; 
    c) i requisiti devono essere tali da garantire il  raggiungimento
dell'obiettivo perseguito  e  non  vanno  al  di  la'  di  quanto  e'
necessario per raggiungere tale obiettivo.".