Art. 46 
 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
  2.   Le   amministrazioni    pubbliche    interessate    provvedono
all'attuazione del presente decreto legislativo con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.