Art. 5 
 
 
Modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007,  n.
                                 206 
 
  1. All'articolo 5, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1: 
      1)  la  lettera  a)  e'  sostituita  dalla  seguente:  "a)   la
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per  gli  affari
regionali, le autonomie e  lo  sport,  per  tutte  le  attivita'  che
riguardano il  settore  sportivo  e  per  quelle  esercitate  con  la
qualifica di professionista sportivo, ad accezione di quelle  di  cui
alla lettera l-septies);" 
      2) la lettera b) e' abrogata; 
      3)  alla  lettera  c),  le  parole:  "alla  lettera  g)"   sono
sostituite dalle seguenti: "alle lettere f) e l-sexies)"; 
      4) alla lettera f), le parole:  "il  Ministero  della  pubblica
istruzione"   sono   sostituite   dalle   seguenti:   "il   Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca" e, in  fine,  sono
aggiunte le seguenti parole: "nonche' per il personale ricercatore  e
per  le  professioni  di  architetto,   pianificatore   territoriale,
paesaggista, conservatore  dei  beni  architettonici  ed  ambientali,
architetto junior e pianificatore junior;"; 
      5) la lettera g) e' abrogata; 
      6) alla lettera h), le parole: "il Ministero dell'universita' e
della  ricerca"sono  sostituite   dalle   seguenti:   "il   Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca"; 
      7) alla lettera i), le parole: "il Ministero per i  beni  e  le
attivita' culturali" sono sostituite dalle  seguenti:  "il  Ministero
dei beni e delle attivita' culturali e del turismo" e, in fine,  sono
aggiunte le seguenti parole: "nonche' per le attivita' che riguardano
il settore turistico"; 
      8) alla lettera l) le parole: "il Ministero del lavoro e  della
previdenza sociale" sono sostituite dalle seguenti: "il Ministero del
lavoro e delle politiche  sociali"  e,  in  fine,  sono  aggiunte  le
seguenti parole:  "nonche'  per  la  professione  di  consulente  del
lavoro, per le professioni  afferenti  alla  conduzione  di  impianti
termici e di generatori di vapore;"; 
      9) dopo la lettera l) sono inserite le seguenti: 
        "l-bis)  il  Ministero  dello  sviluppo  economico,  per   la
professione di consulente in proprieta' industriale e per  quella  di
agente immobiliare; 
        l-ter) il Ministero delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali per le professioni di allenatore, fantino  e  guidatore  di
cavalli da corsa, classificatore di carcasse suine  e  classificatore
di carcasse bovine; 
        l-quater) il Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti,
per  le  professioni  di  insegnante,  istruttore  di  autoscuola   e
assistente bagnante; 
        l-quinquies) il Ministero dell'interno,  per  le  professioni
afferenti all'area  dei  servizi  di  controllo  e  della  sicurezza,
nonche' per le professioni  di  investigatore  privato,  titolare  di
istituto di investigazioni private, addetto ai servizi di accoglienza
in ambito sportivo; 
        l-sexies) l'Agenzia delle  dogane  e  dei  monopoli,  per  la
professione di spedizioniere doganale/doganalista; 
        l-septies) il Comitato olimpico nazionale  italiano,  per  le
professioni di maestro di scherma, allenatore, preparatore  atletico,
direttore tecnico sportivo, dirigente sportivo e ufficiale di gara". 
    b) dopo il comma 2, e' inserito il seguente: 
      "2-bis. Le autorita' competenti di cui ai commi 1 e 2, ciascuna
per le professioni di propria  competenza,  sono  altresi'  autorita'
competenti responsabili  della  gestione  delle  domande  di  tessera
professionale europea di cui agli articoli 5-ter e seguenti.  Per  la
professione  di  guida  alpina,  il  Dipartimento  per   gli   affari
regionali, le autonomie e lo sport e', inoltre, autorita'  competente
incaricata dell'assegnazione delle domande di  tessera  professionale
europea qualora vi siano piu' autorita' regionali  competenti,  cosi'
come previsto dall'articolo 2 del regolamento di esecuzione  (UE)  n.
983/2015 della Commissione del 24 giugno 2015."; 
    c) al comma 3: 
      1) alla lettera a), le parole: " Dipartimento per le  politiche
giovanili e le attivita' sportive" sono  sostituite  dalle  seguenti:
"Dipartimento per gli affari regionali, le autonomie e lo sport"; 
      2) la lettera b) e' abrogata; 
      3) la lettera d) e' sostituita dalla seguente: "d) il Ministero
dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, per le  attivita'
di cui all'allegato IV, Lista II e III, non  comprese  nelle  lettere
c), d), e) ed f)"; 
      4) alla lettera e), le parole: "il Ministero del lavoro e della
previdenza sociale" sono sostituite dalle seguenti: "il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali". 
 
          Note all'art. 5: 
              -  Il  testo  dell'articolo  5   del   citato   decreto
          legislativo 9 novembre 2007 n.  206,  come  modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
              "Art. 5  (Autorita'  competente).  -  1.  Ai  fini  del
          riconoscimento di cui al titolo II e al titolo III, capi II
          e IV, sono competenti a ricevere le domande, a ricevere  le
          dichiarazioni e a prendere le decisioni: 
              a)  la  Presidenza  del  Consiglio   dei   ministri   -
          Dipartimento per gli affari regionali, le  autonomie  e  lo
          sport, per tutte le attivita'  che  riguardano  il  settore
          sportivo e  per  quelle  esercitate  con  la  qualifica  di
          professionista sportivo, ad accezione di quelle di cui alla
          lettera l-septies); 
              b) (abrogata); 
              c)  il  Ministero  titolare  della  vigilanza  per   le
          professioni  che  necessitano,  per  il   loro   esercizio,
          dell'iscrizione  in  Ordini,  Collegi,  albi,  registri   o
          elenchi, fatto salvo quanto  previsto  alle  lettere  f)  e
          l-sexies); 
              d)  la  Presidenza  del  Consiglio   dei   Ministri   -
          Dipartimento della funzione pubblica,  per  le  professioni
          svolte in regime di lavoro subordinato presso  la  pubblica
          amministrazione, salvo quanto previsto alle lettere e),  f)
          e g); 
              e)  il  Ministero  della  salute,  per  le  professioni
          sanitarie; 
              f) il  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e
          della  ricerca  per  i  docenti  di  scuole  dell'infanzia,
          primaria, secondaria di primo grado e secondaria  superiore
          e per il personale  amministrativo,  tecnico  e  ausiliario
          della scuola; nonche' per il personale ricercatore e per le
          professioni  di  architetto,  pianificatore   territoriale,
          paesaggista,  conservatore  dei  beni   architettonici   ed
          ambientali, architetto junior e pianificatore junior; 
              g) (abrogata). 
              h) il  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e
          della  ricerca  per  ogni  altro   caso   relativamente   a
          professioni che possono essere esercitate solo da chi e' in
          possesso di qualifiche professionali  di  cui  all'articolo
          19, comma 1, lettere d) ed e), salvo quanto  previsto  alla
          lettera c); 
              i) il Ministero dei beni e delle attivita' culturali  e
          del turismo per  le  attivita'  afferenti  al  settore  del
          restauro e della manutenzione dei beni  culturali,  secondo
          quanto previsto dai commi 7, 8 e  9  dell'articolo  29  del
          decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.  42,  e  successive
          modificazioni nonche' per le attivita'  che  riguardano  il
          settore turistico; 
              l) il Ministero del lavoro e  delle  politiche  sociali
          per ogni altro caso relativamente a professioni che possono
          essere esercitate solo da chi e' in possesso di  qualifiche
          professionali di cui all'articolo 19, comma 1, lettere  a),
          b) e c)  nonche'  per  la  professione  di  consulente  del
          lavoro, per le professioni  afferenti  alla  conduzione  di
          impianti termici e di generatori di vapore; 
              l-bis) il Ministero dello sviluppo  economico,  per  la
          professione di consulente in proprieta' industriale  e  per
          quella di agente immobiliare; 
              l-ter) il Ministero delle politiche agricole alimentari
          e forestali per le professioni  di  allenatore,  fantino  e
          guidatore di cavalli da corsa, classificatore  di  carcasse
          suine e classificatore di carcasse bovine; 
              l-quater)  il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti, per le professioni di insegnante, istruttore  di
          autoscuola e assistente bagnante; 
              l-quinquies)  il   Ministero   dell'interno,   per   le
          professioni afferenti all'area dei servizi di  controllo  e
          della   sicurezza,   nonche'   per   le   professioni    di
          investigatore   privato,   titolare    di    istituto    di
          investigazioni private, addetto ai servizi  di  accoglienza
          in ambito sportivo; 
              l-sexies) l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, per la
          professione di spedizioniere doganale/doganalista; 
              l-septies) il Comitato olimpico nazionale italiano, per
          le  professioni  di   maestro   di   scherma,   allenatore,
          preparatore atletico, direttore tecnico sportivo, dirigente
          sportivo e ufficiale di gara; 
              m) le regioni a statuto speciale e le province autonome
          di Trento e di Bolzano per  le  professioni  per  le  quali
          sussiste competenza  esclusiva,  ai  sensi  dei  rispettivi
          statuti. 
                
              2. Per le attivita' di cui al titolo III, capo III,  le
          regioni e le province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
          individuano l'autorita'  competente  a  pronunciarsi  sulle
          domande di riconoscimento presentate dai beneficiari. 
              2-bis. Le autorita' competenti di cui ai commi 1  e  2,
          ciascuna per le professioni  di  propria  competenza,  sono
          altresi' autorita' competenti responsabili  della  gestione
          delle domande di tessera professionale europea di cui  agli
          articoli 5-ter e seguenti.  Per  la  professione  di  guida
          alpina,  il  Dipartimento  per  gli  affari  regionali,  le
          autonomie e lo  sport  e',  inoltre,  autorita'  competente
          incaricata  dell'assegnazione  delle  domande  di   tessera
          professionale  europea  qualora  vi  siano  piu'  autorita'
          regionali competenti, cosi' come previsto  dall'articolo  2
          del  regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.  983/2015  della
          Commissione del 24 giugno 2015. 
              3. Fino all'individuazione di cui  al  comma  2,  sulle
          domande di riconoscimento provvedono: 
              a)  la  Presidenza  del  Consiglio   dei   Ministri   -
          Dipartimento per gli affari regionali, le  autonomie  e  lo
          sport, per le attivita' di cui all'allegato IV, Lista  III,
          punto 4), limitatamente alle attivita' afferenti al settore
          sportivo; 
              b) (abrogata); 
              c)  il  Ministero  dello  sviluppo  economico  per   le
          attivita' di cui all'allegato IV, Lista I, Lista II e Lista
          III e non comprese nelle lettere d), e) ed f); 
              d) il Ministero dei beni e delle attivita' culturali  e
          del turismo, per le attivita' di cui all'allegato IV, Lista
          II e III, non comprese nelle lettere c), d), e) ed f); 
              e) il Ministero del lavoro e  delle  politiche  sociali
          per le attivita' di cui all'allegato IV, Lista  III,  punto
          4), classe ex 851 e 855; 
              f) il Ministero dei trasporti per le attivita'  di  cui
          all'allegato  IV,  Lista  II  e  Lista  III,  nelle   parti
          afferenti ad attivita' di trasporto.