Art. 7 
 
 
Modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007,  n.
                                 206 
 
  L'articolo 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007,  n.  206,  e'
sostituito dal seguente: 
    "Art. 6 (Centro di assistenza) - 1. La Presidenza  del  Consiglio
dei ministri -  Dipartimento  per  le  politiche  europee  assolve  i
compiti di: 
      a) Coordinatore nazionale presso la Commissione europea; 
      b) Centro di assistenza per il riconoscimento delle  qualifiche
professionali. 
  2. Il coordinatore di cui al comma 1, lettera  a),  ha  i  seguenti
compiti: 
    a) promuovere l'applicazione uniforme  del  presente  decreto  da
parte delle autorita' di cui all'articolo 5; 
    b)  favorire  la  circolazione  di  ogni  informazione  utile  ad
assicurare l'applicazione del presente decreto, in particolare quelle
relative alle condizioni d'accesso  alle  professioni  regolamentate,
anche sollecitando  l'aiuto  dei  centri  di  assistenza  di  cui  al
presente decreto; 
    c) esaminare proposte di quadri comuni di formazione e  di  prove
di formazione comune; 
    d)  scambiare  informazioni  e  migliori  prassi   al   fine   di
ottimizzare il continuo sviluppo professionale; 
    e) scambiare informazioni  e  migliori  prassi  sull'applicazione
delle  misure  compensative  di  cui  all'articolo  22  per  presente
decreto. 
  3. Le autorita' di cui all'articolo 5 mettono  a  disposizione  del
coordinatore di cui al comma 1, lettera a), le informazioni e i  dati
statistici necessari ai fini della  predisposizione  della  relazione
biennale sull'applicazione del presente decreto da  trasmettere  alla
Commissione europea. 
  4. Il centro di assistenza di cui al comma 1, lettera  b),  curando
il raccordo delle attivita' dei centri di assistenza di cui al  comma
5 e i rapporti con la Commissione europea: 
    a) fornisce ai cittadini e ai centri di  assistenza  degli  altri
Stati membri l'assistenza necessaria  in  materia  di  riconoscimento
delle qualifiche  professionali  interessate  dal  presente  decreto,
incluse le informazioni sulla legislazione nazionale  che  disciplina
le professioni e il loro esercizio, compresa la legislazione  sociale
ed eventuali norme deontologiche; 
    b) assiste, se  del  caso,  i  cittadini  per  l'ottenimento  dei
diritti  attribuiti  loro   dal   presente   decreto,   eventualmente
cooperando con il centro di assistenza dello Stato membro di  origine
nonche' con le autorita' competenti e con il punto di contatto  unico
di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n.  59.
Su richiesta della  Commissione  europea,  il  centro  di  assistenza
assicura le  informazioni  sui  risultati  dell'assistenza  prestata,
entro due mesi dalla richiesta; 
    c) valuta le questioni di particolare rilevanza  o  complessita',
congiuntamente  con  un  rappresentante  delle  regioni  e   province
autonome designato in sede di  Conferenza  Stato-regioni  e  province
autonome di Trento e di Bolzano,  nell'ambito  delle  risorse  umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. 
  5. Le autorita' competenti di cui all'articolo  5  istituiscono  un
proprio centro di assistenza che, in relazione ai  riconoscimenti  di
competenza, assicura i compiti di cui alla lettera a) e b) del  comma
4. I casi trattati ai sensi del comma 4, lettera b), sono  comunicati
al centro di assistenza di cui al comma 1, lettera b).".