Art. 8 
 
 
Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo 9 novembre 2007,  n.
                                 206 
 
  1. All'articolo 7 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n.  206,
dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti: 
    "1-bis. Nel caso in cui la  professione  ha  ripercussioni  sulla
sicurezza dei pazienti, le Autorita' competenti di cui all'articolo 5
devono verificare la conoscenza della lingua  italiana.  I  controlli
devono essere effettuati anche relativamente  ad  altre  professioni,
nei casi in cui sussista un serio e concreto dubbio  in  merito  alla
sussistenza di una conoscenza sufficiente della lingua  italiana  con
riguardo all'attivita' che il professionista intende svolgere. 
    1-ter.  I  controlli  possono  essere  effettuati  solo  dopo  il
rilascio di una tessera professionale europea a  norma  dell'articolo
5-quinquies o dopo il riconoscimento di una qualifica professionale. 
    1-quater. Il controllo linguistico e' proporzionato all'attivita'
da eseguire. Il professionista puo' presentare ricorso ai  sensi  del
diritto nazionale contro la decisione che dispone tali controlli. 
    1-quinquies.  Le  autorita'  competenti  di  cui  all'articolo  5
possono stabilire con successivi atti regolamentari o amministrativi,
ciascuna  per  le  professioni  di  propria  competenza,  il  livello
linguistico necessario per il corretto svolgimento della  professione
e le modalita' di verifica.". 
 
          Note all'art. 8: 
              -  Il  testo  dell'articolo  7   del   citato   decreto
          legislativo 9 novembre 2007 n.  206,  come  modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
              "Art. 7 (Conoscenze linguistiche). - 1. Fermi  restando
          i requisiti di cui al titolo  II  ed  al  titolo  III,  per
          l'esercizio   della   professione   i    beneficiari    del
          riconoscimento  delle   qualifiche   professionali   devono
          possedere le conoscenze linguistiche necessarie. 
              1-bis. Nel caso in cui la professione ha  ripercussioni
          sulla sicurezza dei pazienti, le  Autorita'  competenti  di
          cui all'articolo 5 devono verificare  la  conoscenza  della
          lingua italiana. I controlli devono essere effettuati anche
          relativamente  ad  altre  professioni,  nei  casi  in   cui
          sussista  un  serio  e  concreto  dubbio  in  merito   alla
          sussistenza di  una  conoscenza  sufficiente  della  lingua
          italiana con riguardo all'attivita' che  il  professionista
          intende svolgere. 
              1-ter. I controlli possono essere effettuati solo  dopo
          il rilascio di una tessera professionale  europea  a  norma
          dell'articolo 5-quinquies o dopo il riconoscimento  di  una
          qualifica professionale. 
              1-quater. Il  controllo  linguistico  e'  proporzionato
          all'attivita'   da   eseguire.   Il   professionista   puo'
          presentare ricorso ai sensi del diritto nazionale contro la
          decisione che dispone tali controlli. 
              1-quinquies.   Le   autorita'   competenti    di    cui
          all'articolo  5  possono  stabilire  con  successivi   atti
          regolamentari o amministrativi, ciascuna per le professioni
          di propria competenza, il  livello  linguistico  necessario
          per  il  corretto  svolgimento  della  professione   e   le
          modalita' di verifica.".