Art. 9 
 
 
Modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo 9 novembre 2007,  n.
                                 206 
 
  1. All'articolo 8 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n.  206,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    1) al comma 1, ultimo periodo, le parole:  "puo'  avvenire  anche
per via telematica secondo modalita' definite con  l'Unione  europea"
sono sostituite dalle seguenti: "deve avvenire attraverso il  sistema
di Informazione del mercato interno (IMI)."; 
    2) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
      "3-bis. Nell'ambito  della  procedura  di  cui  al  titolo  II,
qualora le autorita' competenti di cui  all'articolo  5  decidano  di
procedere alla verifica delle qualifiche professionali del prestatore
come disposto  dall'articolo  11,  comma  4,  possono  chiedere  alle
competenti autorita' dello Stato membro di  stabilimento,  attraverso
il sistema IMI, informazioni circa i corsi di formazione seguiti  dal
prestatore,  nella  misura  necessaria  per  la   valutazione   delle
differenze  sostanziali   potenzialmente   pregiudizievoli   per   la
sicurezza o la sanita' pubblica.". 
 
          Note all'art. 9: 
              -  Il  testo  dell'articolo  8   del   citato   decreto
          legislativo 9 novembre 2007, n. 206,  come  modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
              "Art.  8  (Cooperazione  amministrativa).  -  1.   Ogni
          autorita'  di  cui   all'articolo   5   assicura   che   le
          informazioni richieste dall'autorita'  dello  Stato  membro
          d'origine nel rispetto della disciplina nazionale  relativa
          alla protezione dei dati personali siano fornite non  oltre
          trenta giorni. Lo scambio  di  informazioni  deve  avvenire
          attraverso il sistema di Informazione del  mercato  interno
          (IMI). 
              2. Lo scambio di informazioni di cui al  comma  1  puo'
          riguardare, in particolare, le  azioni  disciplinari  e  le
          sanzioni penali adottate nei  riguardi  del  professionista
          oggetto   di   specifica   procedura   di    riconoscimento
          professionale di cui al titolo II e al titolo III,  qualora
          suscettibili  di  incidere,  anche  indirettamente,   sulla
          attivita' professionale. 
              3. Al fine di cui al  comma  1  gli  Ordini  e  Collegi
          professionali competenti, se esistenti, danno comunicazione
          all'autorita' di cui all'articolo 5 di  tutte  le  sanzioni
          che incidono sull'esercizio della professione. 
              3-bis. Nell'ambito della procedura di cui al titolo II,
          qualora le  autorita'  competenti  di  cui  all'articolo  5
          decidano  di  procedere  alla  verifica  delle   qualifiche
          professionali del prestatore  come  disposto  dall'articolo
          11, comma 4, possono  chiedere  alle  competenti  autorita'
          dello Stato membro di stabilimento, attraverso  il  sistema
          IMI, informazioni circa i corsi di formazione  seguiti  dal
          prestatore, nella  misura  necessaria  per  la  valutazione
          delle differenze sostanziali potenzialmente pregiudizievoli
          per la sicurezza o la sanita' pubblica. 
              4. Nell'ambito  della  procedura  di  riconoscimento  a
          norma del titolo III l'autorita' di cui all'articolo 5,  in
          caso  di  fondato  dubbio,  puo'   chiedere   all'autorita'
          competente   dello   Stato   membro   d'origine    conferma
          sull'autenticita'  degli  attestati   o   dei   titoli   di
          formazione da esso rilasciati e, per le attivita'  previste
          dal titolo III, capo IV, conferma che siano soddisfatte  le
          condizioni minime di formazione previste dalla legge. 
              5. Nei casi di cui al titolo III,  in  presenza  di  un
          titolo di formazione rilasciato da una autorita' competente
          dello Stato membro di origine a seguito di  una  formazione
          ricevuta in tutto  o  in  parte  in  un  centro  legalmente
          stabilito in Italia, ovvero  nel  territorio  di  un  altro
          Stato membro dell'Unione europea, l'autorita' competente di
          cui all'articolo 5 assicura l'ammissione alla procedura  di
          riconoscimento  previa  verifica,  presso   la   competente
          autorita' dello stato membro d'origine, che: 
              a)  il  programma  di  formazione  del  centro  che  ha
          impartito la formazione sia stato certificato  nelle  forme
          prescritte dall'autorita' competente che ha  rilasciato  il
          titolo di formazione; 
              b) il titolo di formazione in  oggetto  sia  lo  stesso
          titolo rilasciato  dall'autorita'  competente  dello  stato
          membro d'origine a seguito del percorso formativo impartito
          integralmente nella propria struttura d'origine; 
              c) i titoli  di  formazione  di  cui  alla  lettera  b)
          conferiscano gli stessi diritti d'accesso  e  di  esercizio
          della relativa professione.".