Art. 3 
 
 
              Trasferimento di funzioni amministrative 
 
  1. A decorrere dall'entrata in vigore del  presente  decreto,  alla
Regione  e'  trasferito  l'esercizio  delle  funzioni  amministrative
connesse all'attuazione delle disposizioni previste dagli articoli  9
e 15 della legge n. 482/1999. 
 
          Note all'art. 3: 
              Si riporta il testo degli articoli 9 e 15 della  citata
          legge 15 dicembre 1999, n. 482: 
              "Art. 9. 
              1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 7, nei  comuni
          di  cui  all'art.  3  e'  consentito,  negli  uffici  delle
          amministrazioni pubbliche,  l'uso  orale  e  scritto  della
          lingua ammessa a  tutela.  Dall'applicazione  del  presente
          comma sono escluse le forze armate e le  forze  di  polizia
          dello Stato. 
              2. Per rendere effettivo l'esercizio delle facolta'  di
          cui al comma 1, le  pubbliche  amministrazioni  provvedono,
          anche attraverso convenzioni con altri enti, a garantire la
          presenza di personale che sia in grado di  rispondere  alle
          richieste del pubblico usando la lingua ammessa a tutela. A
          tal fine e' istituito, presso la Presidenza  del  Consiglio
          dei ministri - Dipartimento per gli  affari  regionali,  un
          Fondo nazionale per la tutela delle minoranze  linguistiche
          con una dotazione finanziaria annua di lire 9.800.000.000 a
          decorrere dal 1999.  Tali  risorse,  da  considerare  quale
          limite massimo di spesa,  sono  ripartite  annualmente  con
          decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,  sentite
          le amministrazioni interessate. 
              3. Nei procedimenti  davanti  al  giudice  di  pace  e'
          consentito l'uso della lingua  ammessa  a  tutela.  Restano
          ferme le disposizioni di cui all'art.  109  del  codice  di
          procedura penale." 
              "Art. 15. 
              1. Oltre a quanto previsto dagli articoli 5, comma 1, e
          9, comma 2,  le  spese  sostenute  dagli  enti  locali  per
          l'assolvimento  degli  obblighi  derivanti  dalla  presente
          legge sono poste a carico del  bilancio  statale  entro  il
          limite massimo complessivo annuo di  lire  8.700.000.000  a
          decorrere dal 1999. 
              2. L'iscrizione nei bilanci  degli  enti  locali  delle
          previsioni di spesa per le esigenze di cui al  comma  1  e'
          subordinata alla previa ripartizione delle risorse  di  cui
          al medesimo comma 1 tra gli  enti  locali  interessati,  da
          effettuare con decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri. 
              3. L'erogazione delle  somme  ripartite  ai  sensi  del
          comma   2   avviene   sulla   base   di   una   appropriata
          rendicontazione, presentata  dall'ente  locale  competente,
          con  indicazione  dei  motivi   dell'intervento   e   delle
          giustificazioni circa la congruita' della spesa.".