Art. 4 Funzioni legislative 1. Il legislatore regionale e' autorizzato a disciplinare l'esercizio delle funzioni amministrative di cui all'articolo 3. 2. Il legislatore regionale disciplina, nell'ambito della potesta' legislativa ripartita in materia di istruzione ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, l'esercizio delle funzioni di coordinamento dei compiti attribuiti alle istituzioni scolastiche autonome ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 482/1999 in materia di uso della lingua della minoranza nella scuola dell'infanzia e in materia di insegnamento della lingua della minoranza nelle scuole primarie e secondarie di primo grado, nel rispetto dei principi stabiliti in materia dalla legislazione statale e dell'autonomia delle istituzioni scolastiche stesse.
Note all'art. 4: L'art. 117 della Costituzione dispone, tra l'altro, che la potesta' legislativa e' esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonche' dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. Il testo dell'art. 4 della citata legge 15 dicembre 1999, n. 482 e' il seguente: "Art. 4. 1. Nelle scuole materne dei comuni di cui all'art. 3, l'educazione linguistica prevede, accanto all'uso della lingua italiana, anche l'uso della lingua della minoranza per lo svolgimento delle attivita' educative. Nelle scuole elementari e nelle scuole secondarie di primo grado e' previsto l'uso anche della lingua della minoranza come strumento di insegnamento. 2. Le istituzioni scolastiche elementari e secondarie di primo grado, in conformita' a quanto previsto dall'art. 3, comma 1, della presente legge, nell'esercizio dell'autonomia organizzativa e didattica di cui all' art. 21, commi 8 e 9, della legge 15 marzo 1997, n. 59, nei limiti dell'orario curriculare complessivo definito a livello nazionale e nel rispetto dei complessivi obblighi di servizio dei docenti previsti dai contratti collettivi, al fine di assicurare l'apprendimento della lingua della minoranza, deliberano, anche sulla base delle richieste dei genitori degli alunni, le modalita' di svolgimento delle attivita' di insegnamento della lingua e delle tradizioni culturali delle comunita' locali, stabilendone i tempi e le metodologie, nonche' stabilendo i criteri di valutazione degli alunni e le modalita' di impiego di docenti qualificati. 3. Le medesime istituzioni scolastiche di cui al comma 2, ai sensi dell' art. 21, comma 10, della legge 15 marzo 1997, n. 59, sia singolarmente sia in forma associata, possono realizzare ampliamenti dell'offerta formativa in favore degli adulti. Nell'esercizio dell'autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo, di cui al citato art. 21, comma 10, le istituzioni scolastiche adottano, anche attraverso forme associate, iniziative nel campo dello studio delle lingue e delle tradizioni culturali degli appartenenti ad una minoranza linguistica riconosciuta ai sensi degli articoli 2 e 3 della presente legge e perseguono attivita' di formazione e aggiornamento degli insegnanti addetti alle medesime discipline. A tale scopo le istituzioni scolastiche possono stipulare convenzioni ai sensi dell' art. 21, comma 12, della citata legge n. 59 del 1997. 4. Le iniziative previste dai commi 2 e 3 sono realizzate dalle medesime istituzioni scolastiche avvalendosi delle risorse umane a disposizione, della dotazione finanziaria attribuita ai sensi dell' art. 21, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59, nonche' delle risorse aggiuntive reperibili con convenzioni, prevedendo tra le priorita' stabilite dal medesimo comma 5 quelle di cui alla presente legge. Nella ripartizione delle risorse di cui al citato comma 5 dell' art. 21 della legge n. 59 del 1997, si tiene conto delle priorita' aggiuntive di cui al presente comma. 5. Al momento della preiscrizione i genitori comunicano alla istituzione scolastica interessata se intendono avvalersi per i propri figli dell'insegnamento della lingua della minoranza.".