Art. 2 
 
Regole per l'offerta al pubblico  dei  prestiti  vitalizi  ipotecari,
  trasparenza e certezza dell'importo oggetto del finanziamento,  dei
  termini di pagamento, degli interessi e di ogni altra spesa dovuta 
 
  1. Nel contratto di finanziamento sono presenti, secondo la  scelta
effettuata   dal   soggetto   finanziato   ai   sensi   dell'articolo
11-quaterdecies, comma 12-bis, della  legge,  anche  in  allegato  al
contratto stesso due prospetti esemplificativi, chiamati "Simulazione
del piano di ammortamento", che illustrano il possibile andamento del
debito  nel  tempo,  evidenziando  anno  per  anno  separatamente  il
capitale e gli interessi, uno applicando  il  tasso  contrattuale  al
momento della stipula del prestito vitalizio  ipotecario,  e  l'altro
simulando al terzo anno  dalla  stipula  del  contratto  di  prestito
ipotecario vitalizio uno scenario di rialzo dei  tassi  di  interesse
non inferiore a 300 punti base rispetto al tasso vigente  al  momento
della stipula del contratto o, se ha un  valore  inferiore  a  questa
ipotesi, all'eventuale cap previsto dal contratto. I prospetti devono
avere una durata minima pari alla differenza tra l'eta' del  soggetto
finanziato piu' giovane e 85 anni e comunque non inferiore a 15 anni,
ed includere tutti gli oneri dovuti al finanziatore al momento  della
stipula. 
  2. Il prospetto  puo'  essere  unico  quando  il  finanziamento  e'
stipulato ad un tasso fisso  e  si  fa  riferimento  al  tasso  fisso
previsto contrattualmente. 
  3.  E'  fatto  assoluto  divieto  al  finanziatore  di  esigere  il
pagamento  delle  spese  sostenute  per  le  attivita'   svolte   dal
finanziatore nell'ipotesi in cui il soggetto  richiedente  decide  di
non sottoscrivere il finanziamento. 
  4. La documentazione precontrattuale che il  finanziatore  consegna
al soggetto richiedente e' la medesima prevista per i mutui ipotecari
dalle "Disposizioni di trasparenza delle  operazioni  e  dei  servizi
bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari  e
clienti" della Banca d'Italia del 29 luglio  2009,  pubblicate  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 217 del 18  settembre
2009, e successive modificazioni, in quanto  applicabili.  E'  fatto,
altresi', obbligo al  finanziatore  di  consegnare  gratuitamente  al
soggetto richiedente, almeno 15 giorni prima  dell'eventuale  stipula
del contratto, un prospetto informativo contenente in modo chiaro  le
seguenti informazioni minime: 
    a) l'importo finanziato con la corrispondente  indicazione  della
percentuale del valore di perizia dell'immobile dato in garanzia; 
    b) l'indicazione  della  somma  che  sara'  erogata  al  soggetto
finanziato al netto delle imposte  e  di  tutti  i  costi  legati  al
finanziamento,  compresi  quelli  di  istruttoria,  notarili,   della
perizia estimativa e della polizza assicurativa. 
  5.  Deve  sempre  essere  garantito  il  diritto  per  il  soggetto
finanziato  di  acquistare  liberamente   la   obbligatoria   polizza
assicurativa  sull'immobile  anche  da  un   soggetto   diverso   dal
finanziatore. 
  6. E' fatto obbligo al finanziatore  di  inviare  con  periodicita'
annuale   al   soggetto   finanziato    un    resoconto    riportante
dettagliatamente gli importi costituenti  il  capitale  finanziato  e
quelli costituenti il capitale da restituire  a  scadenza,  ai  sensi
delle "Disposizioni di trasparenza delle  operazioni  e  dei  servizi
bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari  e
clienti" della Banca d'Italia del 29 luglio  2009,  pubblicate  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 217 del 18  settembre
2009, e successive modificazioni, in quanto applicabili. 
  7. Nel caso in cui il soggetto finanziato, al momento della stipula
del finanziamento, risulta coniugato, ovvero convivente  more  uxorio
da almeno un quinquennio documentato attraverso la  presentazione  di
un certificato di residenza storico, e nell'immobile posto a garanzia
risiedano entrambi i coniugi o conviventi more uxorio,  il  contratto
deve essere sottoscritto  da  entrambi  anche  se  l'immobile  e'  di
proprieta' di uno solo di essi, purche' i requisiti di eta'  previsti
dall'articolo 11-quaterdecies, comma 12, della legge siano  posseduti
da entrambi i sottoscrittori. 
 
          Note all'art. 2: 
              - Per il testo dell'articolo 11-quaterdecies, comma  12
          e comma 12-bis, del decreto-legge  30  settembre  2005,  n.
          203, si veda nelle note alle premesse.