Art. 3 
 
           Casi e formalita' che comportano una riduzione 
          significativa del valore di mercato dell'immobile 
 
  1. Il rimborso integrale del finanziamento  in  un'unica  soluzione
puo' essere richiesto dal finanziatore nei seguenti casi: 
    a)  al  momento  della  morte  del  soggetto  finanziato;  se  il
finanziamento e' cointestato, tale condizione si  avvera  al  momento
della morte del soggetto finanziato piu' longevo; 
    b) se vengono trasferiti, in tutto o in parte,  la  proprieta'  o
altri diritti reali o di godimento sull'immobile dato in garanzia, in
particolare: 
      1) nel caso in cui  la  proprieta'  dell'immobile,  o  una  sua
quota, e' venduta o trasferita a qualsiasi  titolo,  fatto  salvo  il
caso di trasferimento mortis causa della proprieta', anche pro quota,
in cui si applica la lettera a); 
      2) salvo quanto previsto diversamente nel contratto,  nel  caso
in cui e' concesso un godimento d'usufrutto, d'uso, di  abitazione  o
un diritto di superficie in relazione all'immobile; 
      3) nel caso di concessione di servitu' non presenti al  momento
della stipula del finanziamento; 
    c) qualora siano imputabili al soggetto  finanziato,  o  a  terzi
datori d'ipoteca, atti compiuti con dolo o colpa grave  che  riducano
significativamente il valore dell'immobile; 
    d) qualora siano costituiti diritti reali di garanzia  in  favore
di terzi che vadano a gravare sull'immobile; 
    e) qualora siano apportate modifiche all'immobile rispetto al suo
stato  originale  come  documentato  in  sede  di  perizia  e   dalla
documentazione catastale, senza accordo con il finanziatore, anche se
con la  necessaria  autorizzazione  o  notificazione  alle  autorita'
competenti,  ovvero  modifiche  che  comunque  limitino   la   libera
circolazione dell'immobile; 
    f) qualora l'incuria o la mancanza di adeguata manutenzione abbia
determinato la revoca dell'abitabilita' dell'immobile; 
    g) qualora altri soggetti, dopo  la  stipula  del  finanziamento,
prendano la residenza nell'immobile, ad eccezione dei  familiari  del
soggetto finanziato; a questi fini  come  familiari  si  intendono  i
figli, nonche' il coniuge o convivente more  uxorio  e  il  personale
regolarmente contrattualizzato che convive con il soggetto finanziato
per prestare a lui o alla sua famiglia i suoi servizi; 
    h) nel  caso  in  cui  l'immobile  oggetto  di  garanzia  subisca
procedimenti conservativi o, esecutivi di importo pari o superiore al
venti per cento del  valore  dell'immobile  concesso  in  garanzia  o
ipoteche giudiziali. 
  2. Tutte le spese necessarie alla dimostrazione dell'avveramento di
una delle condizioni di cui al comma 1 sono ad esclusivo  carico  del
finanziatore. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Roma, 22 dicembre 2015 
 
                                                   Il Ministro: Guidi 
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando 

Registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio 2016 
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 315