Art. 4 Prove comuni alle diverse classi di concorso 1. Al fine di un complessivo snellimento delle procedure relative alle prove dei concorsi per titoli ed esami ed alle prove di accesso ai percorsi formativi di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, possono essere previste prove comuni tra diverse classi di concorso.
Note all'art. 4: - Il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 (Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalita' della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'art. 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 gennaio 2011, n. 24, S.O.