Art. 2 
 
 
Criteri  per  la  determinazione  del  compenso   nell'espropriazione
                         forzata immobiliare 
 
  1. Il compenso del professionista delegato  per  le  operazioni  di
vendita di beni immobili  e'  determinato  sulla  base  dei  seguenti
criteri: 
    a) quando il prezzo di aggiudicazione o il valore di assegnazione
e' pari o inferiore a euro 100.000: 
      1)  per  tutte  le  attivita'  comprese  tra  il   conferimento
dell'incarico e la redazione dell'avviso di vendita, ivi  incluso  lo
studio della documentazione depositata  a  norma  dell'articolo  567,
secondo comma, del codice di procedura  civile,  spetta  un  compenso
pari ad euro 1.000; 
      2) per tutte le attivita' svolte successivamente alla redazione
dell'avviso di vendita e fino all'aggiudicazione o  all'assegnazione,
spetta un compenso pari ad euro 1.000; 
      3) per tutte le  attivita'  svolte  nel  corso  della  fase  di
trasferimento della proprieta',  spetta  un  compenso  pari  ad  euro
1.000; 
      4) per tutte le  attivita'  svolte  nel  corso  della  fase  di
distribuzione della somma ricavata, spetta un compenso pari  ad  euro
1.000; 
    b) quando il prezzo di aggiudicazione o il valore di assegnazione
e' superiore a euro 100.000 e pari o inferiore a euro 500.000: 
      1)  per  tutte  le  attivita'  comprese  tra  il   conferimento
dell'incarico e la redazione dell'avviso di vendita, ivi  incluso  lo
studio della documentazione depositata  a  norma  dell'articolo  567,
secondo comma, del codice di procedura  civile,  spetta  un  compenso
pari ad euro 1.500; 
      2) per tutte le attivita' svolte successivamente alla redazione
dell'avviso di vendita e fino all'aggiudicazione o  all'assegnazione,
spetta un compenso pari ad euro 1.500; 
      3) per tutte le  attivita'  svolte  nel  corso  della  fase  di
trasferimento della proprieta',  spetta  un  compenso  pari  ad  euro
1.500; 
      4) per tutte le  attivita'  svolte  nel  corso  della  fase  di
distribuzione della somma ricavata, spetta un compenso pari  ad  euro
1.500; 
    c) quando il prezzo di aggiudicazione o il valore di assegnazione
e' superiore a euro 500.000: 
      1)  per  tutte  le  attivita'  comprese  tra  il   conferimento
dell'incarico e la redazione dell'avviso di vendita, ivi  incluso  lo
studio della documentazione depositata  a  norma  dell'articolo  567,
secondo comma, del codice di procedura  civile,  spetta  un  compenso
pari ad euro 2.000; 
      2) per tutte le attivita' svolte successivamente alla redazione
dell'avviso di vendita e fino all'aggiudicazione o  all'assegnazione,
spetta un compenso pari ad euro 2.000; 
      3) per tutte le  attivita'  svolte  nel  corso  della  fase  di
trasferimento della proprieta',  spetta  un  compenso  pari  ad  euro
2.000; 
      4) per tutte le  attivita'  svolte  nel  corso  della  fase  di
distribuzione della somma ricavata, spetta un compenso pari  ad  euro
2.000. 
  2. Quando le attivita' di cui al  comma  1,  numeri  1),  2)  e  3)
riguardano piu' lotti, in  presenza  di  giusti  motivi  il  compenso
determinato secondo i criteri ivi previsti puo' essere liquidato  per
ciascun lotto. Allo stesso modo si procede per  la  liquidazione  del
compenso relativo alle attivita' di cui al comma 1, numero 4), quando
la distribuzione ha ad oggetto somme riferibili a piu' debitori. 
  3. Tenuto conto  della  complessita'  delle  attivita'  svolte,  il
giudice dell'esecuzione puo'  aumentare  o  ridurre  l'ammontare  del
compenso liquidato a norma del comma 1 in misura non superiore al  60
per cento. 
  4. Al professionista delegato spetta un rimborso forfettario  delle
spese generali in misura  pari  al  10  per  cento  dell'importo  del
compenso determinato  a  norma  del  presente  articolo,  nonche'  il
rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate. I  costi
degli ausiliari incaricati sono ricompresi tra le spese. 
  5. In ogni caso l'ammontare complessivo del compenso e delle  spese
generali liquidato a norma del  presente  articolo  non  puo'  essere
superiore al 40 per cento del prezzo di aggiudicazione o  del  valore
di assegnazione. 
  6. In presenza di giustificati  motivi  sono  ammessi  acconti  sul
compenso finale. 
  7. Sono poste a carico dell'aggiudicatario o  dell'assegnatario  la
meta'  del  compenso  relativo  alla  fase  di  trasferimento   della
proprieta',  nonche'  le  relative  spese   generali   e   le   spese
effettivamente  sostenute  per  l'esecuzione  delle   formalita'   di
registrazione, trascrizione  e  voltura  catastale.  In  presenza  di
giustificati motivi,  il  compenso  a  carico  dell'aggiudicatario  o
dell'assegnatario puo' essere determinato in misura diversa da quella
prevista dal periodo precedente. 
  8. Quando il processo esecutivo e' definito senza che il  bene  sia
aggiudicato o assegnato, ai fini della liquidazione del  compenso  si
tiene conto del prezzo previsto per l'ultimo esperimento  di  vendita
ovvero, in mancanza, del valore di stima. 
 
          Note all'art. 2: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 567 del  codice  di
          procedura civile: 
              "Art. 567. Istanza di vendita. 
              Decorso  il  termine  di  cui  all'articolo   501,   il
          creditore pignorante e  ognuno  dei  creditori  intervenuti
          muniti di titolo  esecutivo  possono  chiedere  la  vendita
          dell'immobile pignorato. 
              Il creditore che richiede la vendita  deve  provvedere,
          entro sessanta giorni dal deposito del ricorso, ad allegare
          allo stesso l'estratto del catasto, nonche'  i  certificati
          delle  iscrizioni  e  trascrizioni  relative   all'immobile
          pignorato  effettuate  nei  venti   anni   anteriori   alla
          trascrizione del  pignoramento;  tale  documentazione  puo'
          essere sostituita da un certificato notarile attestante  le
          risultanze  delle   visure   catastali   e   dei   registri
          immobiliari. 
              Il  termine  di  cui  al  secondo  comma  puo'   essere
          prorogato  una  sola  volta  su  istanza  dei  creditori  o
          dell'esecutato, per giusti motivi  e  per  una  durata  non
          superiore ad  ulteriori  sessanta  giorni.  Un  termine  di
          sessanta giorni  e'  inoltre  assegnato  al  creditore  dal
          giudice, quando lo stesso ritiene che la documentazione  da
          questi depositata debba essere completata.  Se  la  proroga
          non  e'  richiesta  o  non  e'  concessa,  oppure   se   la
          documentazione non e' integrata nel  termine  assegnato  ai
          sensi di quanto previsto nel periodo precedente, il giudice
          dell'esecuzione, anche  d'ufficio,  dichiara  l'inefficacia
          del pignoramento relativamente all'immobile  per  il  quale
          non  e'  stata  depositata  la  prescritta  documentazione.
          L'inefficacia  e'  dichiarata  con  ordinanza,  sentite  le
          parti.   Il   giudice,   con   l'ordinanza,   dispone    la
          cancellazione  della  trascrizione  del  pignoramento.   Si
          applica l'articolo 562, secondo comma. Il giudice  dichiara
          altresi' l'estinzione del processo esecutivo se non vi sono
          altri beni pignorati.".