Art. 2 Criteri per la determinazione del compenso nell'espropriazione forzata immobiliare 1. Il compenso del professionista delegato per le operazioni di vendita di beni immobili e' determinato sulla base dei seguenti criteri: a) quando il prezzo di aggiudicazione o il valore di assegnazione e' pari o inferiore a euro 100.000: 1) per tutte le attivita' comprese tra il conferimento dell'incarico e la redazione dell'avviso di vendita, ivi incluso lo studio della documentazione depositata a norma dell'articolo 567, secondo comma, del codice di procedura civile, spetta un compenso pari ad euro 1.000; 2) per tutte le attivita' svolte successivamente alla redazione dell'avviso di vendita e fino all'aggiudicazione o all'assegnazione, spetta un compenso pari ad euro 1.000; 3) per tutte le attivita' svolte nel corso della fase di trasferimento della proprieta', spetta un compenso pari ad euro 1.000; 4) per tutte le attivita' svolte nel corso della fase di distribuzione della somma ricavata, spetta un compenso pari ad euro 1.000; b) quando il prezzo di aggiudicazione o il valore di assegnazione e' superiore a euro 100.000 e pari o inferiore a euro 500.000: 1) per tutte le attivita' comprese tra il conferimento dell'incarico e la redazione dell'avviso di vendita, ivi incluso lo studio della documentazione depositata a norma dell'articolo 567, secondo comma, del codice di procedura civile, spetta un compenso pari ad euro 1.500; 2) per tutte le attivita' svolte successivamente alla redazione dell'avviso di vendita e fino all'aggiudicazione o all'assegnazione, spetta un compenso pari ad euro 1.500; 3) per tutte le attivita' svolte nel corso della fase di trasferimento della proprieta', spetta un compenso pari ad euro 1.500; 4) per tutte le attivita' svolte nel corso della fase di distribuzione della somma ricavata, spetta un compenso pari ad euro 1.500; c) quando il prezzo di aggiudicazione o il valore di assegnazione e' superiore a euro 500.000: 1) per tutte le attivita' comprese tra il conferimento dell'incarico e la redazione dell'avviso di vendita, ivi incluso lo studio della documentazione depositata a norma dell'articolo 567, secondo comma, del codice di procedura civile, spetta un compenso pari ad euro 2.000; 2) per tutte le attivita' svolte successivamente alla redazione dell'avviso di vendita e fino all'aggiudicazione o all'assegnazione, spetta un compenso pari ad euro 2.000; 3) per tutte le attivita' svolte nel corso della fase di trasferimento della proprieta', spetta un compenso pari ad euro 2.000; 4) per tutte le attivita' svolte nel corso della fase di distribuzione della somma ricavata, spetta un compenso pari ad euro 2.000. 2. Quando le attivita' di cui al comma 1, numeri 1), 2) e 3) riguardano piu' lotti, in presenza di giusti motivi il compenso determinato secondo i criteri ivi previsti puo' essere liquidato per ciascun lotto. Allo stesso modo si procede per la liquidazione del compenso relativo alle attivita' di cui al comma 1, numero 4), quando la distribuzione ha ad oggetto somme riferibili a piu' debitori. 3. Tenuto conto della complessita' delle attivita' svolte, il giudice dell'esecuzione puo' aumentare o ridurre l'ammontare del compenso liquidato a norma del comma 1 in misura non superiore al 60 per cento. 4. Al professionista delegato spetta un rimborso forfettario delle spese generali in misura pari al 10 per cento dell'importo del compenso determinato a norma del presente articolo, nonche' il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate. I costi degli ausiliari incaricati sono ricompresi tra le spese. 5. In ogni caso l'ammontare complessivo del compenso e delle spese generali liquidato a norma del presente articolo non puo' essere superiore al 40 per cento del prezzo di aggiudicazione o del valore di assegnazione. 6. In presenza di giustificati motivi sono ammessi acconti sul compenso finale. 7. Sono poste a carico dell'aggiudicatario o dell'assegnatario la meta' del compenso relativo alla fase di trasferimento della proprieta', nonche' le relative spese generali e le spese effettivamente sostenute per l'esecuzione delle formalita' di registrazione, trascrizione e voltura catastale. In presenza di giustificati motivi, il compenso a carico dell'aggiudicatario o dell'assegnatario puo' essere determinato in misura diversa da quella prevista dal periodo precedente. 8. Quando il processo esecutivo e' definito senza che il bene sia aggiudicato o assegnato, ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto del prezzo previsto per l'ultimo esperimento di vendita ovvero, in mancanza, del valore di stima.
Note all'art. 2: - Si riporta il testo dell'articolo 567 del codice di procedura civile: "Art. 567. Istanza di vendita. Decorso il termine di cui all'articolo 501, il creditore pignorante e ognuno dei creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo possono chiedere la vendita dell'immobile pignorato. Il creditore che richiede la vendita deve provvedere, entro sessanta giorni dal deposito del ricorso, ad allegare allo stesso l'estratto del catasto, nonche' i certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative all'immobile pignorato effettuate nei venti anni anteriori alla trascrizione del pignoramento; tale documentazione puo' essere sostituita da un certificato notarile attestante le risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari. Il termine di cui al secondo comma puo' essere prorogato una sola volta su istanza dei creditori o dell'esecutato, per giusti motivi e per una durata non superiore ad ulteriori sessanta giorni. Un termine di sessanta giorni e' inoltre assegnato al creditore dal giudice, quando lo stesso ritiene che la documentazione da questi depositata debba essere completata. Se la proroga non e' richiesta o non e' concessa, oppure se la documentazione non e' integrata nel termine assegnato ai sensi di quanto previsto nel periodo precedente, il giudice dell'esecuzione, anche d'ufficio, dichiara l'inefficacia del pignoramento relativamente all'immobile per il quale non e' stata depositata la prescritta documentazione. L'inefficacia e' dichiarata con ordinanza, sentite le parti. Il giudice, con l'ordinanza, dispone la cancellazione della trascrizione del pignoramento. Si applica l'articolo 562, secondo comma. Il giudice dichiara altresi' l'estinzione del processo esecutivo se non vi sono altri beni pignorati.".