Art. 3 Criteri per la determinazione del compenso nell'espropriazione forzata di beni mobili iscritti nei pubblici registri 1. Il compenso del professionista delegato per le operazioni di vendita di beni mobili iscritti nei pubblici registri e' determinato sulla base dei seguenti criteri: 1) per tutte le attivita' svolte nel corso della fase di autorizzazione della vendita spetta un compenso pari ad euro 200; 2) per tutte le attivita' svolte nel corso della fase delle operazioni di vendita o di assegnazione, spetta un compenso pari ad euro 250; 3) per tutte le attivita' svolte nel corso della fase di trasferimento della proprieta', spetta un compenso pari ad euro 200; 4) per tutte le attivita' svolte nel corso della fase di distribuzione, spetta un compenso pari ad euro 250. 2. Quando il prezzo di aggiudicazione o il valore di assegnazione e' superiore a euro 25.000 ma inferiore a 40.000 euro, il compenso di cui al comma 1 e' raddoppiato. 3. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, ma il compenso liquidato non puo' essere aumentato in misura superiore al 40 per cento. 4. Quando il prezzo di aggiudicazione o il valore di assegnazione del bene eccede l'importo di euro 40.000,00, il compenso e' liquidato secondo i criteri di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a). 5. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 4 e 6. In ogni caso, l'ammontare complessivo del compenso e delle spese generali non puo' eccedere la misura del 30 per cento del prezzo di aggiudicazione o del valore di assegnazione. 6. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 7 e 8.