Art. 3 
 
Criteri  per  la  determinazione  del  compenso   nell'espropriazione
forzata di beni mobili iscritti nei pubblici registri 
 
  1. Il compenso del professionista delegato  per  le  operazioni  di
vendita di beni mobili iscritti nei pubblici registri e'  determinato
sulla base dei seguenti criteri: 
    1) per  tutte  le  attivita'  svolte  nel  corso  della  fase  di
autorizzazione della vendita spetta un compenso pari ad euro 200; 
    2) per tutte le attivita'  svolte  nel  corso  della  fase  delle
operazioni di vendita o di assegnazione, spetta un compenso  pari  ad
euro 250; 
    3) per  tutte  le  attivita'  svolte  nel  corso  della  fase  di
trasferimento della proprieta', spetta un compenso pari ad euro 200; 
    4) per  tutte  le  attivita'  svolte  nel  corso  della  fase  di
distribuzione, spetta un compenso pari ad euro 250. 
  2. Quando il prezzo di aggiudicazione o il valore  di  assegnazione
e' superiore a euro 25.000 ma inferiore a 40.000 euro, il compenso di
cui al comma 1 e' raddoppiato. 
  3. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 2 e 3,
ma  il  compenso  liquidato  non  puo'  essere  aumentato  in  misura
superiore al 40 per cento. 
  4. Quando il prezzo di aggiudicazione o il valore  di  assegnazione
del bene eccede l'importo di euro 40.000,00, il compenso e' liquidato
secondo i criteri di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a). 
  5. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 4 e 6.
In ogni caso, l'ammontare complessivo  del  compenso  e  delle  spese
generali non puo' eccedere la misura del 30 per cento del  prezzo  di
aggiudicazione o del valore di assegnazione. 
  6. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 7 e 8.