Art. 3 
 
                               Rinvio 
 
  1. Per la regolamentazione delle associazioni di  cui  al  presente
decreto si ha riguardo a quanto disposto dall'articolo 4, commi  3  e
seguenti, della legge professionale, nonche', in quanto  compatibili,
alle disposizioni del codice civile. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Roma, 4 febbraio 2016 
 
                                                 Il Ministro: Orlando 
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando 

Registrato alla Corte dei conti il 24 febbraio 2016 
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia  e  affari  esteri,
reg.ne prev. n. 517