IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 14, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Vista  la  direttiva  2014/68/UE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio del 15  maggio  2014,  concernente  l'armonizzazione  delle
legislazioni degli Stati membri relative alla  messa  a  disposizione
sul mercato di attrezzature a pressione (rifusione); 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n.  234,  recante  norme  generali
sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione
della  normativa  e  delle  politiche  dell'Unione  europea,  ed   in
particolare gli articoli 31 e 32; 
  Vista la legge 9 luglio 2015, n. 114, recante delega al Governo per
il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di  altri  atti
dell'Unione europea  -  Legge  di  delegazione  europea  2014  ed  in
particolare l'articolo 1 e l'allegato B, numero 43); 
  Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, e  successive
modificazioni, recante attuazione della direttiva 97/23/CE in materia
di attrezzature a pressione; 
  Visto il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e  del
Consiglio  del  9  luglio  2008  che  pone  norme   in   materia   di
accreditamento  e  vigilanza  del  mercato  per  quanto  riguarda  la
commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CE)  n.
339/93; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 13 novembre 2015; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 10 febbraio 2016; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro dello sviluppo economico, di concerto con  il  Ministro  del
lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro della  salute,  con
il Ministro dell'economia e delle  finanze,  con  il  Ministro  della
giustizia e con il Ministro degli affari esteri e della  cooperazione
internazionale; 
 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
                  Modifiche al decreto legislativo 
                       25 febbraio 2000, n. 93 
 
  1. Al decreto legislativo 25 febbraio 2000,  n.  93,  e  successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il titolo del decreto e' sostituito dal seguente:  «Attuazione
della direttiva 97/23/CE in materia di  attrezzature  a  pressione  e
della  direttiva  2014/68/UE   concernente   l'armonizzazione   delle
legislazioni degli Stati membri relative alla  messa  a  disposizione
sul mercato di attrezzature a pressione (rifusione), che  ne  dispone
l'abrogazione»; 
    b) all'articolo 1, comma 2, lettera b), la  parola:  «camere»  e'
sostituita dalla seguente: «scomparti»; 
    c) all'articolo 1, comma 2, dopo la lettera  p)  e'  aggiunta  la
seguente: 
    «p-bis) «messa a  disposizione  sul  mercato»:  la  fornitura  di
attrezzature a pressione  o  di  insiemi  per  la  distribuzione,  il
consumo o l'uso sul mercato dell'Unione  nel  corso  di  un'attivita'
commerciale, a titolo oneroso o gratuito;»; 
    d) all'articolo 1,  comma  2,  le  lettere  q),  r)  ed  s)  sono
sostituite dalle seguenti: 
    «q) "immissione sul mercato": la prima messa a  disposizione  sul
mercato dell'Unione di attrezzature a pressione o di insiemi; 
    r) "messa in servizio": la prima utilizzazione di un'attrezzatura
a pressione o di un insieme da parte del suo utilizzatore; 
    s) "fabbricante": la persona  fisica  o  giuridica  che  fabbrica
attrezzature a  pressione  o  un  insieme,  o  che  fa  progettare  o
fabbricare tale attrezzatura o tale insieme, e li commercializza  con
il proprio nome o marchio commerciale o li utilizza a fini propri;»; 
    e) all'articolo 1, comma 2, dopo la lettera s) sono  aggiunte  le
seguenti: 
    «s-bis)  "rappresentante  autorizzato":  una  persona  fisica   o
giuridica stabilita nell'Unione che ha ricevuto da un fabbricante  un
mandato scritto che la autorizza ad agire a suo nome in  relazione  a
determinati compiti; 
    s-ter) "importatore": la persona  fisica  o  giuridica  stabilita
nell'Unione  che  immette  sul  mercato  dell'Unione  attrezzature  a
pressione o insiemi originari di un Paese terzo; 
    s-quater) "distributore": la persona fisica o giuridica  presente
nella   catena   di   fornitura,   diversa    dal    fabbricante    e
dall'importatore, che mette a disposizione sul mercato attrezzature a
pressione o insiemi; 
    s-quinquies)   "operatori   economici":   il   fabbricante,    il
rappresentante autorizzato, l'importatore e il distributore; 
    s-sexies) "specifica  tecnica":  un  documento  che  prescrive  i
requisiti tecnici che le  attrezzature  a  pressione  o  gli  insiemi
devono soddisfare; 
    s-septies) "norma  armonizzata":  la  norma  armonizzata  di  cui
all'articolo  2,  punto  1,  lettera  c),  del  regolamento  (UE)  n.
1025/2012; 
    s-octies)   "accreditamento":   accreditamento   quale   definito
all'articolo 2, punto 10, del regolamento (CE) n. 765/2008; 
    s-nonies)  "organismo  nazionale  di  accreditamento":  organismo
nazionale di accreditamento di cui  all'articolo  2,  punto  11,  del
regolamento (CE) n. 765/2008; 
    s-decies) "valutazione della conformita'":  il  processo  atto  a
dimostrare il rispetto dei  requisiti  essenziali  di  sicurezza  del
presente decreto  relativi  alle  attrezzature  a  pressione  o  agli
insiemi; 
    s-undecies) "organismo  di  valutazione  della  conformita'":  un
organismo che svolge attivita' di valutazione della conformita',  fra
cui tarature, prove, certificazioni e ispezioni; 
    s-duodecies) "richiamo": qualsiasi misura  volta  a  ottenere  la
restituzione di attrezzature a pressione o di insiemi  gia'  messi  a
disposizione dei consumatori o di altri utilizzatori; 
    s-terdecies) "ritiro": qualsiasi misura volta a impedire la messa
a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione o  di  insiemi
presenti nella catena di fornitura; 
    s-quaterdecies) "marcatura CE": una marcatura mediante  la  quale
il fabbricante indica che l'attrezzatura a pressione o  l'insieme  e'
conforme  ai  requisiti  applicabili  stabiliti  nella  normativa  di
armonizzazione dell'Unione che ne prevede l'apposizione; 
    s-quinquiesdecies) "normativa di armonizzazione dell'Unione":  la
normativa   dell'Unione    che    armonizza    le    condizioni    di
commercializzazione dei prodotti.;»; 
    f) all'articolo 1, comma 2, lettera u), le  parole:  «moduli  A1,
C1» sono sostituite dalle seguenti: «moduli  A2,  C2»  e  la  parola:
«industriale» e' soppressa; 
    g) all'articolo  1,  comma  3,  le  lettere  da  c)  a  g),  sono
sostituite dalle seguenti: 
    «c)  i  recipienti  semplici  a  pressione  di  cui  al   decreto
legislativo 27 settembre 1991, n. 311, e successive modificazioni; 
    d) gli aerosol di cui al decreto del Presidente della  Repubblica
21 luglio 1982, n. 741, e successive modificazioni; 
    e)  le  attrezzature  destinate  al  funzionamento  dei   veicoli
definiti nei seguenti atti giuridici: 
      1) decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28
aprile  2008,  pubblicato  nel  supplemento  ordinario  n.  167  alla
Gazzetta Ufficiale n. 162 del 12 luglio 2008,  di  recepimento  della
direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa
all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi; 
      2) regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio,  relativo  all'omologazione   dei   veicoli   agricoli   e
forestali; 
      3) regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, relativo all'omologazione dei veicoli a motore a due o tre
ruote e dei quadricicli; 
    f) le attrezzature appartenenti al massimo  alla  categoria  I  a
norma dell'articolo 9 del presente decreto e contemplate da una delle
seguenti disposizioni: 
      1) decreto legislativo 27 gennaio 2010, n.  17,  relativo  alle
macchine; 
      2) decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile  1999,  n.
162, e successive modificazioni, relativo agli ascensori; 
      3)  legge  18  ottobre  1977,  n.  791,  e  successivi  decreti
attuativi in materia  di  materiale  elettrico  destinato  ad  essere
adoperato entro taluni limiti di tensione; 
      4) decreto legislativo 24 febbraio 1997, n.  46,  e  successive
modificazioni, in materia di dispositivi medici; 
      5) legge 6 dicembre 1971, n. 1083,  e  decreto  del  Presidente
della Repubblica 15 novembre 1996, n. 661, in materia di apparecchi a
gas; 
      6) decreto del Presidente della Repubblica 23  marzo  1998,  n.
126, in materia di apparecchi e sistemi  di  protezione  destinati  a
essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva; 
    g) le armi, le munizioni e il materiale bellico, le  attrezzature
e gli insiemi appositamente progettati e costruiti a fini militari  o
di  mantenimento  dell'ordine  pubblico,  nonche'  tutti  gli   altri
prodotti destinati a fini specificamente militari di cui all'articolo
346,  paragrafo  1,  lettera  b),  del  Trattato  sul   funzionamento
dell'Unione europea;»; 
    h) all'articolo 1, comma 3, la lettera u),  e'  sostituita  dalla
seguente: 
    «u)  le  attrezzature  contemplate  dal  decreto  legislativo  27
gennaio 2010, n. 35, relativo al trasporto di merci  pericolose,  dal
decreto legislativo 12 giugno 2012, n. 78, in materia di attrezzature
a pressione trasportabili, e le attrezzature contemplate  dal  Codice
marittimo internazionale per  il  trasporto  delle  merci  pericolose
(IMDG) cui e' stata data esecuzione con il decreto del  Ministro  dei
trasporti e  della  navigazione  2  ottobre  1995,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  235  del  7  ottobre
1995, e  dalla  Convenzione  internazionale  per  l'aviazione  civile
(ICAO) approvata con decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 616;»; 
    i) l'articolo 2 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 2 (Messa a disposizione sul mercato e messa in  servizio).  -
1. Le attrezzature a pressione e gli insiemi possono essere  messi  a
disposizione del mercato e messi in servizio soltanto se soddisfano i
requisiti  del  presente  decreto  in   caso   di   installazione   e
manutenzione adeguate e di impiego conforme alla loro destinazione. 
  2. In occasione di  fiere,  esposizioni,  dimostrazioni  ed  eventi
simili, e' consentita l'esposizione di attrezzature a pressione o  di
insiemi anche se non conformi al presente decreto, a  condizione  che
un'evidente indicazione grafica  indichi  chiaramente  che  essi  non
possono essere messi a disposizione del mercato o messi  in  servizio
finche' non sono resi conformi. In occasione delle  dimostrazioni  il
responsabile delle stesse deve redigere e tenere a disposizione delle
autorita'  competenti,  che  possono  prescrivere  eventuali   misure
aggiuntive,  una  relazione  tecnica  in  cui  sono  dettagliatamente
descritte le appropriate misure di  sicurezza  adottate  al  fine  di
garantire l'incolumita' delle persone.»; 
    l) all'articolo 3, comma 3, dopo le parole: «marcatura  CE»  sono
aggiunte le seguenti: «di cui all'articolo 15, fatte salve  le  altre
norme nazionali e  dell'Unione  europea  applicabili  in  materia  di
armonizzazione che ne prevedono l'apposizione»; 
    m) l'articolo 4 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 4 (Libera circolazione).  -  1.  Non  e'  possibile  vietare,
limitare o ostacolare, per rischi dovuti alla pressione, la  messa  a
disposizione sul mercato o la  messa  in  servizio,  alle  condizioni
fissate dal fabbricante, di attrezzature a  pressione  o  di  insiemi
conformi alle disposizioni del presente  decreto.  Non  e'  possibile
vietare, limitare o ostacolare, per rischi dovuti alla pressione,  la
messa  a  disposizione  sul  mercato  o  la  messa  in  servizio   di
attrezzature a pressione o  di  insiemi  conformi  alle  disposizioni
dell'articolo 3, comma 3. 
  2. Non e' possibile vietare,  limitare  o  ostacolare,  per  rischi
dovuti alla pressione la commercializzazione o la messa in  servizio,
alle  condizioni  previste  dall'articolo  14,  di   attrezzature   a
pressione o di insiemi la cui conformita' e'  stata  valutata  da  un
ispettorato degli utilizzatori designato da un altro Stato membro  in
base alle prescrizioni indicate nel medesimo articolo 14. 
  3. Ai fini di un'utilizzazione corretta e sicura delle attrezzature
a pressione e degli insiemi di cui al comma 1, le informazioni di cui
all'allegato I, punti 3.3 e 3.4, sono fornite in  lingua  italiana  o
nella  lingua  ufficiale  dello  Stato  membro  dell'Unione  in   cui
l'attrezzatura  o  l'insieme  vengono  messi   a   disposizione   sul
mercato.»; 
    n) dopo l'articolo 4 sono aggiunti i seguenti: 
  «Art.   4-bis   (Obblighi   dei   fabbricanti).   -   1.   All'atto
dell'immissione sul mercato delle loro attrezzature a pressione o dei
loro insiemi di cui all'articolo 3, commi  1  e  2,  ovvero  all'atto
dell'utilizzo degli stessi a fini propri,  i  fabbricanti  assicurano
che siano stati progettati e fabbricati  conformemente  ai  requisiti
essenziali   di   sicurezza   di   cui   all'allegato   I.   All'atto
dell'immissione sul mercato delle loro attrezzature a pressione o dei
loro  insiemi  di  cui  all'articolo  3,  comma  3,  ovvero  all'atto
dell'utilizzo degli stessi a fini propri,  i  fabbricanti  assicurano
che siano stati progettati e fabbricati conformemente ad una corretta
prassi costruttiva in uso in uno degli Stati membri. 
  2.  I  fabbricanti  preparano  la  documentazione  tecnica  di  cui
all'allegato III ed eseguono o fanno eseguire la pertinente procedura
di valutazione della  conformita'  di  cui  all'articolo  10  per  le
attrezzature a pressione o gli insiemi di cui all'articolo 3, commi 1
e 2. Qualora la conformita' delle attrezzature a  pressione  o  degli
insiemi di cui  all'articolo  3,  commi  1  e  2,  alle  prescrizioni
applicabili sia stata dimostrata dalla  procedura  di  cui  al  primo
periodo del presente comma, i fabbricanti redigono una  dichiarazione
di conformita' UE e appongono la marcatura CE. 
  3.  I  fabbricanti  conservano  la  documentazione  tecnica  e   la
dichiarazione di conformita' UE per un periodo di  dieci  anni  dalla
data in cui le attrezzature a pressione  o  gli  insiemi  sono  stati
immessi sul mercato. 
  4. I fabbricanti garantiscono che siano  predisposte  le  procedure
necessarie  affinche'  la  produzione  in  serie  continui  a  essere
conforme al  presente  decreto.  Si  tiene  debitamente  conto  delle
modifiche  della  progettazione   o   delle   caratteristiche   delle
attrezzature a pressione o degli  insiemi,  nonche'  delle  modifiche
delle  norme  armonizzate  o  di  altre   specifiche   tecniche   con
riferimento  alle  quali   e'   dichiarata   la   conformita'   delle
attrezzature a pressione o degli insiemi. Laddove ritenuto necessario
in  considerazione  dei  rischi  presentati  dalle   attrezzature   a
pressione o dagli insiemi, i fabbricanti eseguono, per proteggere  la
salute e la sicurezza dei consumatori e di  altri  utilizzatori,  una
prova a campione sulle attrezzature a pressione o sugli insiemi messi
a disposizione sul mercato, esaminano i reclami,  le  attrezzature  a
pressione  e  gli  insiemi  non  conformi  e  i  richiami   di   tali
attrezzature, mantengono, se del caso, un  registro  degli  stessi  e
informano i distributori di tale monitoraggio. 
  5.  I  fabbricanti  garantiscono  che  sulle  loro  attrezzature  a
pressione o sui loro insiemi sia apposto un numero di tipo, di lotto,
di serie  oppure  qualsiasi  altro  elemento  che  consenta  la  loro
identificazione  oppure,  qualora   le   dimensioni   o   la   natura
dell'attrezzatura  o  dell'insieme  non   lo   consentano,   che   le
informazioni  prescritte  siano  fornite  sull'imballaggio  o  in  un
documento di accompagnamento delle attrezzature. 
  6.  I  fabbricanti  indicano  sull'attrezzatura   a   pressione   o
sull'insieme  il  loro  nome,  la  loro   denominazione   commerciale
registrata o il loro marchio  registrato  e  l'indirizzo  postale  al
quale possono essere contattati oppure, ove cio' non  sia  possibile,
li indicano sull'imballaggio o in  un  documento  di  accompagnamento
dell'attrezzatura a pressione o dell'insieme. L'indirizzo  indica  un
unico  punto  in  cui  il  fabbricante  puo'  essere  contattato.  Le
informazioni relative al  contatto  sono  in  una  lingua  facilmente
comprensibile  per  i  consumatori,  gli  altri  utilizzatori  e   le
autorita' di vigilanza del mercato  e,  per  le  attrezzature  e  gli
insiemi immessi sul mercato in Italia, sono in lingua italiana. 
  7. I fabbricanti garantiscono che le attrezzature a pressione o gli
insiemi di cui all'articolo 3, commi 1  e  2,  sono  accompagnati  da
istruzioni e informazioni sulla sicurezza  conformi  all'allegato  I,
punti 3.3 e 3.4, in una lingua che puo'  essere  facilmente  compresa
dai consumatori e dagli altri utilizzatorie, per  le  attrezzature  e
gli insiemi immessi sul mercato in Italia, in lingua  italiana.  Tali
istruzioni e  informazioni  sulla  sicurezza  devono  essere  chiare,
comprensibili e intelligibili.  I  fabbricanti  garantiscono  che  le
attrezzature a pressione o gli insiemi di cui all'articolo  3,  comma
3, sono accompagnati da istruzioni  e  informazioni  sulla  sicurezza
conformi all'articolo 3, comma 3,  in  una  lingua  che  puo'  essere
facilmente compresa dai consumatori e dagli altri utilizzatori e, per
le attrezzature e gli insiemi  immessi  sul  mercato  in  Italia,  in
lingua italiana.  Tali  istruzioni  e  informazioni  sulla  sicurezza
devono essere chiare, comprensibili e intelligibili. 
  8. I fabbricanti che ritengono o hanno motivo di  ritenere  che  le
attrezzature a pressione o gli insiemi da essi  immessi  sul  mercato
non siano conformi al presente  decreto  prendono  immediatamente  le
misure correttive necessarie per rendere conformi tali attrezzature a
pressione o tali insiemi, per ritirarli o richiamarli, a seconda  dei
casi. Inoltre, qualora le attrezzature  a  pressione  o  gli  insiemi
presentino un rischio, i fabbricanti ne informano  immediatamente  il
Ministero dello sviluppo economico, il Ministero del lavoro  e  della
previdenza sociale ed, eventualmente, le  altre  autorita'  nazionali
competenti degli Stati membri in cui hanno messo a  disposizione  sul
mercato tali attrezzature a pressione o tali  insiemi,  indicando  in
particolare i dettagli relativi  alla  non  conformita'  e  qualsiasi
misura correttiva presa. 
  9.  I  fabbricanti,  a  seguito  di  una  richiesta   motivata   di
un'autorita' nazionale competente, forniscono a quest'ultima tutte le
informazioni  e  la  documentazione  necessarie  per  dimostrare   la
conformita'  delle  attrezzature  a  pressione  o  degli  insiemi  al
presente decreto, in una lingua che puo' essere  facilmente  compresa
da tale autorita' e, per le attrezzature e gli  insiemi  immessi  sul
mercato  in  Italia,  in  lingua  italiana.   Tali   informazioni   e
documentazione  possono  essere   fornite   in   forma   cartacea   o
elettronica. I fabbricanti  cooperano  con  tale  autorita',  su  sua
richiesta, a qualsiasi  azione  intrapresa  per  eliminare  i  rischi
presentati dalle attrezzature a pressione o dagli insiemi  che  hanno
immesso sul mercato. 
  Art. 4-ter (Rappresentanti autorizzati). - 1. Il  fabbricante  puo'
nominare, mediante mandato scritto,  un  rappresentante  autorizzato.
Gli obblighi di cui all'articolo  4-bis,  comma  1,  e  l'obbligo  di
redigere una documentazione tecnica  cui  fa  riferimento  l'articolo
4-bis,  comma  2,  non  rientrano  nel  mandato  del   rappresentante
autorizzato. 
  2. Il rappresentante autorizzato esegue i compiti  specificati  nel
mandato  ricevuto   dal   fabbricante.   Il   mandato   consente   al
rappresentante autorizzato di eseguire almeno i seguenti compiti: 
    a)  mantenere  a  disposizione  delle  autorita'   nazionali   di
vigilanza del  mercato  la  dichiarazione  di  conformita'  UE  e  la
documentazione tecnica per un periodo di dieci anni dalla data in cui
le attrezzature a pressione o gli  insiemi  sono  stati  immessi  sul
mercato; 
    b) a seguito di una richiesta motivata di un'autorita'  nazionale
competente, fornire a tale  autorita'  tutte  le  informazioni  e  la
documentazione  necessarie  per  dimostrare  la   conformita'   delle
attrezzature a pressione o degli insiemi; 
    c) cooperare con  le  autorita'  nazionali  competenti,  su  loro
richiesta, a qualsiasi  azione  intrapresa  per  eliminare  i  rischi
presentati  dalle  attrezzature  a  pressione  o  dagli  insiemi  che
rientrano nel mandato del rappresentante autorizzato. 
  Art. 4-quater (Obblighi degli importatori). -  1.  Gli  importatori
immettono  sul  mercato  solo  attrezzature  a  pressione  o  insiemi
conformi. 
  2. Prima di immettere sul mercato le attrezzature a pressione o gli
insiemi  di  cui  all'articolo  3,  commi  1  e  2,  gli  importatori
assicurano che il fabbricante abbia eseguito l'appropriata  procedura
di valutazione della  conformita'  a  norma  dell'articolo  10.  Essi
assicurano che  il  fabbricante  abbia  preparato  la  documentazione
tecnica, che le attrezzature a pressione o  gli  insiemi  rechino  la
marcatura  CE  e  siano  accompagnati  dalle   istruzioni   e   dalle
informazioni sulla sicurezza specificate nell'allegato I, punti 3.3 e
3.4, e che il fabbricante abbia rispettato  le  prescrizioni  di  cui
all'articolo 4-bis, commi 5 e 6. Prima di immettere  sul  mercato  le
attrezzature a pressione o gli insiemi di cui all'articolo  3,  comma
3, gli importatori assicurano che il fabbricante abbia  preparato  la
documentazione tecnica, che le attrezzature a pressione o gli insiemi
siano  accompagnati  da  adeguate  istruzioni  per  l'uso  e  che  il
fabbricante abbia rispettato  le  prescrizioni  di  cui  all'articolo
4-bis, commi 5 e 6. L'importatore che ritiene o ha motivo di ritenere
che l'attrezzatura a  pressione  o  l'insieme  non  sia  conforme  ai
requisiti essenziali di sicurezza  di  cui  all'allegato  I,  non  li
immette sul mercato fino a quando  non  siano  stati  resi  conformi.
Inoltre, qualora l'attrezzatura a pressione o l'insieme  presenti  un
rischio, l'importatore ne informa il fabbricante e  le  autorita'  di
vigilanza del mercato. 
  3.  Gli  importatori  indicano  sull'attrezzatura  a  pressione   o
sull'insieme  il  loro  nome,  la  loro   denominazione   commerciale
registrata o il loro marchio  registrato  e  l'indirizzo  postale  al
quale possono essere contattati oppure, ove cio' non  sia  possibile,
li indicano sull'imballaggio o in  un  documento  di  accompagnamento
dell'attrezzatura  a  pressione  o  dell'insieme.   Le   informazioni
relative al contatto sono in una lingua facilmente comprensibile  per
i consumatori, gli altri utilizzatori e le autorita' di vigilanza del
mercato e, per le attrezzature e gli insiemi immessi sul  mercato  in
Italia, sono in lingua italiana. 
  4. Gli importatori garantiscono che le attrezzature a  pressione  o
gli insiemi di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, sono accompagnati  da
istruzioni e informazioni sulla sicurezza  conformi  all'allegato  I,
punti 3.3 e 3.4, in una lingua che puo'  essere  facilmente  compresa
dai consumatori e dagli altri utilizzatori e, per le  attrezzature  e
gli insiemi immessi sul mercato in Italia, sono in  lingua  italiana.
Gli importatori garantiscono che le attrezzature a  pressione  o  gli
insiemi  di  cui  all'articolo  3,  comma  3,  sono  accompagnati  da
istruzioni e informazioni sulla sicurezza  in  una  lingua  che  puo'
essere  facilmente   compresa   dai   consumatori   e   dagli   altri
utilizzatori, e, per  le  attrezzature  e  gli  insiemi  immessi  sul
mercato in Italia, in lingua italiana. 
  5. Gli importatori  garantiscono  che,  mentre  le  attrezzature  a
pressione o gli insiemi di cui all'articolo 3,  commi  1  e  2,  sono
sotto la loro responsabilita', le condizioni di immagazzinamento o di
trasporto non mettano a rischio  la  loro  conformita'  ai  requisiti
essenziali di sicurezza di cui all'allegato I. 
  6.  Laddove  ritenuto  necessario  in  considerazione  dei   rischi
presentati dalle  attrezzature  a  pressione  o  dagli  insiemi,  gli
importatori eseguono, per proteggere la salute  e  la  sicurezza  dei
consumatori e degli altri utilizzatori, una prova  a  campione  sulle
attrezzature a pressione o sugli insiemi  messi  a  disposizione  sul
mercato, esaminano i reclami,  le  attrezzature  a  pressione  e  gli
insiemi non conformi e i richiami di tali  attrezzature,  mantengono,
se del caso, un registro degli stessi e informano i  distributori  di
tale monitoraggio. 
  7. Gli importatori che ritengono o hanno motivo di ritenere che  le
attrezzature a pressione o gli insiemi da essi  immessi  sul  mercato
non siano conformi al presente  decreto  prendono  immediatamente  le
misure correttive necessarie per rendere conformi tali attrezzature a
pressione o tali insiemi, per ritirarli o richiamarli, a seconda  dei
casi. Inoltre, qualora le attrezzature  a  pressione  o  gli  insiemi
presentino un rischio, gli importatori  informano  immediatamente  il
Ministero dello sviluppo economico, il Ministero del lavoro  e  della
previdenza sociale ed, eventualmente, le  altre  autorita'  nazionali
competenti degli Stati membri in cui hanno messo a  disposizione  sul
mercato le attrezzature a  pressione  o  gli  insiemi,  indicando  in
particolare i dettagli relativi  alla  non  conformita'  e  qualsiasi
misura correttiva presa. 
  8. Per un periodo di dieci anni dalla data in cui le attrezzature a
pressione  o  gli  insiemi  sono  stati  immessi  sul   mercato   gli
importatori  mantengono  la  dichiarazione  di   conformita'   UE   a
disposizione delle autorita' di vigilanza del  mercato;  garantiscono
inoltre che, su richiesta, la  documentazione  tecnica  possa  essere
resa disponibile a tali autorita'. 
  9.  Gli  importatori,  a  seguito  di  una  richiesta  motivata  di
un'autorita' nazionale competente, forniscono a quest'ultima tutte le
informazioni  e  la  documentazione  necessarie  per  dimostrare   la
conformita' di un'attrezzatura a pressione o di  un  insieme  in  una
lingua facilmente compresa da tale  autorita'.  Tali  informazioni  e
documentazione  possono  essere   fornite   in   forma   cartacea   o
elettronica. Gli importatori cooperano con  tale  autorita',  su  sua
richiesta, a qualsiasi  azione  intrapresa  per  eliminare  i  rischi
presentati dalle attrezzature a pressione o dagli insiemi  che  hanno
immesso sul mercato. 
  Art. 4-quinquies (Obblighi dei distributori). - 1.  Quando  mettono
le attrezzature a pressione o gli insiemi a disposizione sul mercato,
i distributori applicano con la dovuta diligenza le prescrizioni  del
presente decreto. 
  2. Prima di mettere le attrezzature a pressione o  gli  insiemi  di
cui all'articolo 3, commi 1  e  2,  a  disposizione  sul  mercato,  i
distributori verificano che  essi  rechino  la  marcatura  CE,  siano
accompagnati dalla documentazione necessaria nonche' dalle istruzioni
e dalle informazioni sulla sicurezza a norma dell'allegato  I,  punti
3.3 e 3.4, in una lingua facilmente compresa dai consumatori e  dagli
altri  utilizzatori  nello  Stato  membro  in  cui  l'attrezzatura  a
pressione o l'insieme devono essere messi a disposizione sul  mercato
e, per le attrezzature e gli insiemi immessi sul mercato  in  Italia,
in lingua italiana, nonche' che il  fabbricante  e  l'importatore  si
siano  conformati  alle   prescrizioni   di   cui,   rispettivamente,
all'articolo 4-bis, commi 5 e 6, e all'articolo 4-quater, comma 3. Il
distributore che ritiene o ha motivo di ritenere che le  attrezzature
a pressione o gli insiemi non siano conformi ai requisiti  essenziali
di sicurezza di cui all'allegato I, non li mette a  disposizione  sul
mercato fino a quando non siano stati resi conformi. Inoltre, qualora
le attrezzature a pressione o l'insieme  presentino  un  rischio,  il
distributore ne informa il fabbricante o  l'importatore,  nonche'  il
Ministero dello sviluppo economico e il Ministero del lavoro e  della
previdenza sociale. Prima di mettere  l'attrezzatura  a  pressione  o
l'insieme di cui all'articolo 3, comma 3, a disposizione sul mercato,
i distributori verificano che tale attrezzatura a pressione o insieme
siano accompagnati da istruzioni per l'uso adeguate,  in  una  lingua
che puo' essere  facilmente  compresa  dai  consumatori  e  da  altri
utilizzatori nello Stato membro in cui tale attrezzatura a  pressione
o insieme devono essere messi a disposizione sul mercato  e,  per  le
attrezzature e gli insiemi immessi sul mercato in Italia,  in  lingua
italiana,  nonche'  che  il  fabbricante  e  l'importatore  si  siano
conformati alle prescrizioni di  cui,  rispettivamente,  all'articolo
4-bis, commi 5 e 6, e all'articolo 4-quater, comma 3. 
  3. I  distributori  garantiscono  che,  mentre  le  attrezzature  a
pressione o gli insiemi di cui all'articolo 3,  commi  1  e  2,  sono
sotto la loro responsabilita', le condizioni di immagazzinamento o di
trasporto non mettano a rischio  la  loro  conformita'  ai  requisiti
essenziali di sicurezza di cui all'allegato I. 
  4. I distributori che ritengono o hanno motivo di ritenere  che  le
attrezzature a pressione o gli insiemi da essi messi  a  disposizione
sul mercato non siano conformi al presente decreto si assicurano  che
siano prese le misure correttive necessarie per rendere conformi tali
attrezzature  a  pressione  ovvero  tali  insiemi,  per  ritirarli  o
richiamarli, a seconda dei casi. Inoltre, qualora le  attrezzature  a
pressione o gli insiemi presentino  un  rischio,  i  distributori  ne
informano immediatamente il Ministero dello  sviluppo  economico,  il
Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed, eventualmente, le
altre autorita' nazionali competenti degli Stati membri in cui  hanno
messo a disposizione sul mercato le attrezzature a  pressione  o  gli
insiemi, indicando  in  particolare  i  dettagli  relativi  alla  non
conformita' e qualsiasi misura correttiva presa. 
  5.  I  distributori,  a  seguito  di  una  richiesta  motivata   di
un'autorita' nazionale competente, forniscono a quest'ultima tutte le
informazioni  e  la  documentazione  necessarie  per  dimostrare   la
conformita' delle attrezzature a  pressione  o  degli  insiemi.  Tali
informazioni  e  documentazione  possono  essere  fornite  in   forma
cartacea o elettronica. I distributori cooperano con tale  autorita',
su sua richiesta, a  qualsiasi  azione  intrapresa  per  eliminare  i
rischi presentati dalle attrezzature a pressione o dagli  insiemi  da
essi messi a disposizione sul mercato. 
  Art.  4-sexies  (Casi  in  cui  gli  obblighi  dei  fabbricanti  si
applicano agli importatori e ai distributori). - 1. Un importatore  o
distributore e' ritenuto un fabbricante ai fini del presente  decreto
ed e' soggetto agli obblighi  del  fabbricante  di  cui  all'articolo
4-bis quando immette sul mercato un'attrezzatura  a  pressione  o  un
insieme  con  il  proprio  nome  o  marchio  commerciale  o  modifica
un'attrezzatura a pressione o un insieme gia' immessi sul mercato  in
modo tale da poterne condizionare la  conformita'  alle  prescrizioni
del presente decreto. 
  Art. 4-septies (Identificazione degli operatori  economici).  -  1.
Gli operatori economici indicano alle autorita' di vigilanza  che  ne
facciano richiesta: 
    a)  qualsiasi  operatore  economico  che   abbia   fornito   loro
attrezzature a pressione o insiemi; 
    b) qualsiasi operatore economico cui abbiano fornito attrezzature
a pressione o insiemi. 
  2. Gli operatori economici devono essere in grado di presentare  le
informazioni di cui al comma 1 per dieci  anni  dal  momento  in  cui
siano stati loro forniti attrezzature a pressione  o  insiemi  e  per
dieci anni dal momento in cui essi  abbiano  fornito  attrezzature  a
pressione o insiemi.»; 
    o) l'articolo 5 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 5 (Presunzione di conformita' e dichiarazione di  conformita'
UE).  -  1.  Le  attrezzature  a  pressione  o  gli  insiemi  di  cui
all'articolo 3, commi 1 e 2,che sono conformi alle norme  armonizzate
o a parti di esse i  cui  riferimenti  sono  stati  pubblicati  nella
Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea sono considerati  conformi  ai
requisiti essenziali di sicurezza di tali norme o parti  di  esse  di
cui all'allegato I. 
  2. I materiali utilizzati per la fabbricazione delle attrezzature a
pressione o degli insiemi che sono conformi alle approvazioni europee
di materiali i cui riferimenti sono stati pubblicati  nella  Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea a norma dell'articolo 15, paragrafo  4,
della direttiva 2014/68/UE, sono considerati  conformi  ai  requisiti
essenziali di sicurezza applicabili enunciati nell'allegato I. 
  3. La dichiarazione di  conformita'  UE  attesta  il  rispetto  dei
requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato I. 
  4. La dichiarazione di conformita' UE ha la struttura tipo  di  cui
all'allegato VII, contiene gli elementi specificati nelle  pertinenti
procedure di valutazione della conformita' di cui all'allegato III ed
e' continuamente aggiornata. Essa e' tradotta nella  lingua  o  nelle
lingue richieste  dallo  Stato  membro  nel  quale  l'attrezzatura  a
pressione o l'insieme e' immesso o messo a disposizione  sul  mercato
e, le attrezzature a pressione  e  gli  insiemi  immessi  o  messi  a
disposizione sul mercato italiano, in lingua italiana. 
  5. Se alle attrezzature a pressione o  agli  insiemi  si  applicano
piu'  atti  dell'Unione  che   prescrivono   una   dichiarazione   di
conformita' UE, viene compilata un'unica dichiarazione di conformita'
UE in rapporto a tutti  questi  atti  dell'Unione.  La  dichiarazione
contiene gli estremi degli atti dell'Unione, compresi  i  riferimenti
della loro pubblicazione. 
  6. Con la dichiarazione di conformita' UE il fabbricante si  assume
la responsabilita' per la conformita' dell'attrezzatura a pressione o
dell'insieme ai requisiti stabiliti dal presente decreto.»; 
    p) l'articolo 6 e' soppresso; 
    q) l'articolo 7 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 7 (Comitato "attrezzature a pressione"). -  1.  Il  Ministero
dello sviluppo economico, ai fini delle iniziative nazionali connesse
all'eventuale esercizio da parte della Commissione  della  delega  di
cui all'articolo 46 della  direttiva  2014/68/UE,  cura  la  motivata
comunicazione di cui  all'articolo  45,  paragrafo  2,  della  stessa
direttiva  relativamente  alle  preoccupazioni  insorte   a   livello
nazionale in merito alla sicurezza di  attrezzature  a  pressione  ed
insiemi che possano richiederne una riclassificazione  ai  sensi  del
paragrafo 1 del medesimo articolo 45. 
  2. Anche ai fini di cui al comma 1,  il  Ministero  dello  sviluppo
economico assicura la rappresentanza italiana  in  seno  al  Comitato
permanente di cui all'articolo 44 della direttiva 2014/68/UE.»; 
    r) l'articolo 8 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 8 (Sorveglianza del mercato e controllo delle attrezzature  a
pressione e degli insiemi che entrano nel mercato dell'Unione). -  1.
Alle attrezzature a pressione ed agli insiemi di cui  all'articolo  1
del presente decreto si applicano l'articolo 15, paragrafo 3,  e  gli
articoli da 16 a 29 del regolamento (CE) n. 765/2008. 
  2. Ai fini di cui al comma 1, le funzioni di autorita' di vigilanza
del mercato sono svolte dal Ministero dello sviluppo economico e  dal
Ministero del lavoro e  delle  politiche  sociali,  in  coordinamento
permanente fra loro, al fine di evitare duplicazioni di controlli. Le
funzioni di controllo alle frontiere esterne sono svolte dall'Agenzia
delle dogane e dei monopoli conformemente agli articoli da  27  a  29
del regolamento (CE) n. 765/2008. 
  3. Le amministrazioni di cui  al  primo  periodo  del  comma  2  si
avvalgono per gli accertamenti di carattere tecnico,  in  conformita'
alla legislazione vigente e senza  nuovi  o  maggiori  oneri  per  il
bilancio dello Stato, dei  competenti  organi  tecnici  dell'Istituto
nazionale  per  l'assicurazione  contro  gli  infortuni  sul   lavoro
(INAIL). 
  4. Qualora gli organi di  vigilanza  competenti,  nell'espletamento
delle loro funzioni ispettive in materia di salute  e  sicurezza  sul
lavoro, rilevano che un'attrezzatura a pressione o un insieme, sia in
tutto o in parte non rispondente a uno o piu' requisiti essenziali di
sicurezza, ne informano immediatamente il  Ministero  dello  sviluppo
economico e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.»; 
    s) dopo l'articolo 8 sono aggiunti i seguenti: 
  «Art. 8-bis (Procedure a livello nazionale per  le  attrezzature  a
pressione o gli insiemi che  presentano  rischi).  -  1.  Qualora  le
autorita' di vigilanza del mercato  di  cui  all'articolo  8  abbiano
motivi sufficienti per ritenere che una attrezzatura a pressione o un
insieme disciplinato dal presente decreto presenta un rischio per  la
salute o l'incolumita' delle persone, per gli animali domestici o per
i beni materiali,  effettuano  una  valutazione  dell'attrezzatura  a
pressione  o  dell'insieme   interessato   che   investe   tutte   le
prescrizioni pertinenti di cui al presente decreto. A tal  fine,  gli
operatori economici  interessati  cooperano  ove  necessario  con  le
autorita' di vigilanza del mercato. 
  2. Se nel corso della valutazione di cui al comma  1  il  Ministero
dello sviluppo economico conclude che l'attrezzatura o l'insieme  non
rispetta  le  prescrizioni  di  cui  al  presente   decreto,   chiede
tempestivamente all'operatore economico interessato di adottare tutte
le misure correttive del caso al fine  di  rendere  l'attrezzatura  a
pressione o l'insieme conforme alle suddette prescrizioni  oppure  di
ritirarlo o di richiamarlo dal mercato entro un termine ragionevole e
proporzionato alla natura del rischio, a seconda dei casi. 
  3. Le autorita' di  vigilanza  del  mercato  informano  l'organismo
notificato competente delle valutazioni di cui ai commi 1 e 2. 
  4. L'articolo 21 del regolamento (CE) n. 765/2008 si  applica  alle
misure di cui al comma 2. 
  5.  Qualora  ritenga  che  l'inadempienza  non  sia  ristretta   al
territorio nazionale, il Ministero dello sviluppo  economico  informa
la Commissione europea e gli altri Stati membri  dell'Unione  europea
dei risultati della valutazione e dei provvedimenti che hanno chiesto
agli operatori economici di prendere. 
  6.  L'operatore  economico  prende  tutte   le   opportune   misure
correttive nei confronti di tutte le attrezzature a  pressione  e  di
tutti gli insiemi interessati che ha messo a disposizione sull'intero
mercato dell'Unione. 
  7. Qualora l'operatore economico interessato non prende  le  misure
correttive adeguate entro il periodo di cui al comma 2, il  Ministero
dello sviluppo economico adotta tutte le opportune misure provvisorie
per proibire o limitare la messa a disposizione sul mercato nazionale
delle attrezzature a pressione o degli insiemi, per ritirarli da tale
mercato o per richiamarli. La misura e'  adottata  con  provvedimento
motivato e comunicato all'interessato, con l'indicazione dei mezzi di
impugnativa avverso il provvedimento stesso e del termine  entro  cui
e' possibile ricorrere. 
  8. Il Ministero dello sviluppo economico informa immediatamente  la
Commissione e gli altri Stati membri circa le misure di cui ai  commi
6 e 7. Il Ministero dello sviluppo economico comunica i provvedimenti
di cui al presente articolo al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali ed agli organi segnalanti la presunta non conformita'. 
  9. Le informazioni di cui al primo periodo del comma  8,  includono
tutti  i  particolari  disponibili,  soprattutto  i  dati   necessari
all'identificazione dell'attrezzatura a pressione o dell'insieme  non
conforme, la sua origine, la natura della presunta non conformita'  e
dei rischi connessi, la natura e la  durata  delle  misure  nazionali
adottate,  nonche'  le  argomentazioni   avanzate   dagli   operatori
economici interessati. In particolare, il  Ministero  dello  sviluppo
economico indica se l'inadempienza sia dovuta: 
    a)  alla  non  conformita'  dell'attrezzatura   a   pressione   o
dell'insieme alle prescrizioni relative alla salute o all'incolumita'
delle persone o alla protezione degli animali domestici  o  dei  beni
materiali; oppure 
    b) alle carenze nelle norme armonizzate di  cui  all'articolo  5,
commi 1 e 2, che conferiscono la presunzione di conformita'. 
  10.  Il  Ministero  dello  sviluppo  economico,  quando   non   sia
l'autorita' dello Stato membro che ha avviato la  procedura  a  norma
del presente articolo, informa immediatamente la  Commissione  e  gli
altri Stati membri di tutti i provvedimenti  adottati,  di  tutte  le
altre  informazioni  a  sua  disposizione   sulla   non   conformita'
dell'attrezzatura a pressione o dell'insieme interessato e,  in  caso
di disaccordo con la misura nazionale adottata, delle sue obiezioni. 
  11.  Il  Ministero  dello  sviluppo  economico  tiene  conto  nello
svolgimento della  propria  attivita',  sia  per  le  proprie  misure
provvisorie che per quelle assunte da autorita' di altri Stati membri
che qualora, entro tre mesi dal ricevimento delle informazioni di cui
al comma 9, uno Stato membro o la Commissione non sollevino obiezioni
contro la misura provvisoria presa da uno Stato membro,  tale  misura
e' ritenuta giustificata. 
  12. Il Ministero dello sviluppo economico adotta immediatamente  le
opportune  misure  restrittive  in   relazione   all'attrezzatura   a
pressione o  all'insieme  in  questione,  quale  il  suo  ritiro  dal
mercato. 
  13. Gli oneri relativi al ritiro dal  mercato  dell'attrezzatura  a
pressione o dell'insieme interessati ovvero ad altra  prescrizione  o
limitazione alla loro installazione e circolazione adottata ai  sensi
del presente articolo  sono  a  carico  del  fabbricante  o  del  suo
rappresentante autorizzato o dell'importatore o  del  distributore  o
dell'operatore economico destinatario del relativo provvedimento. 
  Art.  8-ter  (Procedura  di  salvaguardia  dell'Unione).  -  1.  Il
Ministero dello sviluppo economico cura la  partecipazione  nazionale
alla consultazione svolta dalla Commissione europea quando, in  esito
alla procedura di cui all'articolo 8-bis, vengono sollevate obiezioni
contro  una  misura  assunta  da  uno  Stato  membro  o  qualora   la
Commissione ritenga che  una  misura  nazionale  sia  contraria  alla
legislazione dell'Unione. Il Ministero dello sviluppo economico  cura
l'esecuzione delle conseguenti decisioni della Commissione. 
  2. Se la misura nazionale relativa a un'attrezzatura a pressione  o
a un insieme e' ritenuta giustificata, il  Ministero  dello  sviluppo
economico adotta le misure necessarie per garantire che  l'immissione
sul  mercato  o  l'utilizzo  dell'attrezzatura  o  dell'insieme   non
conforme interessato siano limitati o vietati, o che l'attrezzatura a
pressione  o  l'insieme  sia  ritirato  dal  mercato.  Se  la  misura
nazionale e' considerata ingiustificata, il Ministero dello  sviluppo
economico la revoca. 
  3.  Il  Ministero  dello  sviluppo  economico  cura  le  iniziative
necessarie  alla  partecipazione  nazionale  alla  procedura  di  cui
all'articolo 11 del regolamento (UE) n. 1025/2012, quando  la  misura
nazionale  e'  considerata  giustificata  e  la  non  conformita'  di
un'attrezzatura a pressione o di un insieme viene  attribuita  a  una
carenza delle norme armonizzate di cui all'articolo 8-bis,  comma  9,
lettera b), del presente decreto. 
  Art. 8-quater (Attrezzature a  pressione  o  insiemi  conformi  che
presentano rischi). - 1. Se il Ministero  dello  sviluppo  economico,
dopo aver effettuato una valutazione ai  sensi  dell'articolo  8-bis,
commi 1 e 2, ritiene che un'attrezzatura a pressione  o  un  insieme,
pur conforme al presente decreto, presenta un rischio per la salute o
la sicurezza delle persone o per  gli  animali  domestici  o  i  beni
materiali, chiede all'operatore economico interessato  di  provvedere
affinche' tale attrezzatura o insieme, all'atto della sua  immissione
sul mercato, non presenti piu' tale rischio o che sia, a seconda  dei
casi, ritirato dal mercato o richiamato entro  un  periodo  di  tempo
ragionevole, proporzionato alla natura del rischio. 
  2. Nei casi di cui al comma 1, l'operatore economico garantisce che
siano prese misure correttive nei confronti di tutte le  attrezzature
a pressione e di  tutti  gli  insiemi  interessati  che  ha  messo  a
disposizione sul  mercato  in  tutta  l'Unione.  Il  Ministero  dello
sviluppo economico informa immediatamente la Commissione e gli  altri
Stati  membri.  Tali  informazioni   includono   tutti   i   dettagli
disponibili, in  particolare  i  dati  necessari  all'identificazione
delle attrezzature a pressione e degli insiemi interessati,  la  loro
origine e la catena di fornitura delle attrezzature e degli  insiemi,
la natura dei rischi connessi, nonche' la natura e  la  durata  delle
misure nazionali adottate. 
  3. Il Ministero dello  sviluppo  economico  cura,  ove  necessario,
l'attuazione degli atti di esecuzione  immediatamente  applicabili  e
delle  decisioni  della  Commissione  europea  adottati  secondo   la
procedura di  cui  all'articolo  42,  paragrafo  4,  della  direttiva
2014/68/UE. 
  Art. 8-quinquies  (Non  conformita'  formale).  -  1.  Fatto  salvo
l'articolo 8-bis, se il Ministero dello sviluppo economico  giunge  a
una  delle  seguenti  conclusioni,  chiede  all'operatore   economico
interessato di porre fine allo stato di non conformita' in questione: 
    a) la marcatura CE e' stata apposta in  violazione  dell'articolo
30 del regolamento (CE) n. 765/2008 o dell'articolo 15  del  presente
decreto; 
    b) la marcatura CE non e' stata apposta; 
    c) il numero  di  identificazione  dell'organismo  notificato  e'
stato apposto in violazione dell'articolo 15 o non e' stato  apposto,
pur essendo necessario a norma dell'articolo 15; 
    d) la marcatura e l'etichettatura di cui  all'allegato  I,  punto
3.3, non sono state  apposte  o  sono  state  apposte  in  violazione
dell'articolo 15 o dell'allegato I, punto 3.3; 
    e) non e' stata compilata la dichiarazione di conformita' UE; 
    f) non e'  stata  compilata  correttamente  la  dichiarazione  di
conformita' UE; 
    g) la documentazione tecnica non e' disponibile o e' incompleta; 
    h)  le  informazioni  di  cui  all'articolo  4-bis,  comma  6,  o
all'articolo 4-quater, comma 3, sono assenti, false o incomplete; 
    i)   qualsiasi   altra   prescrizione   amministrativa   di   cui
all'articolo 4-bis o all'articolo 4-quater non e' rispettata. 
  2. Se la non conformita' di cui al comma 1  permane,  il  Ministero
dello sviluppo economico adotta le adeguate misure per limitare o  la
messa a disposizione sul mercato dell'attrezzatura o  dell'insieme  o
per garantire che sia richiamato o ritirato dal mercato.»; 
    t) l'articolo 9 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 9 (Classificazione delle attrezzature a pressione). -  1.  Le
attrezzature a  pressione  di  cui  all'articolo  3,  comma  1,  sono
classificate per categoria, in base all'allegato II, secondo  criteri
di pericolo crescente. Ai fini di questa  classificazione,  i  fluidi
sono suddivisi in due gruppi, nel modo seguente: 
    a)  gruppo  1,  che  comprende  oltre  alle  sostanze  e  miscele
contenute nelle attrezzature a pressione la cui  temperatura  massima
ammissibile TS e' superiore al punto di infiammabilita'  del  fluido,
le sostanze e miscele, cosi' come definite all'articolo 2, punti 7  e
8, del regolamento (CE) n. 1272/2008, classificate come pericolose  a
norma delle seguenti classi di pericolo fisico o per la salute di cui
all'allegato I, parti 2 e 3, di tale regolamento: 
      1) esplosivi instabili, o esplosivi delle divisioni  1.1,  1.2,
1.3, 1.4 e 1.5; 
      2) gas infiammabili, categorie 1 e 2; 
      3) gas comburenti, categoria 1; 
      4) liquidi infiammabili, categoria 1 e 2; 
      5)  liquidi  infiammabili  della   categoria   3,   quando   la
temperatura  massima   ammissibile   e'   superiore   al   punto   di
infiammabilita'; 
      6) solidi infiammabili, categorie 1 e 2; 
      7) sostanze o miscele auto-reattive dei tipi da A a F; 
      8) liquidi piroforici, categoria 1; 
      9) solidi piroforici, categoria 1; 
      10) sostanze e miscele che, a contatto  con  l'acqua,  liberano
gas infiammabili, categorie 1, 2 e 3; 
      11) liquidi comburenti, categorie 1, 2 e 3; 
      12) solidi comburenti, categorie 1, 2 e 3; 
      13) perossidi organici dei tipi da A a F; 
      14) tossicita' acuta orale, categorie 1 e 2; 
      15) tossicita' acuta per via cutanea, categorie 1 e 2; 
      16) tossicita' acuta per inalazione, categorie 1, 2 e 3; 
      17)  tossicita'  specifica  per  organi   bersaglio-esposizione
singola, categoria 1. 
    b) gruppo 2, che comprende le sostanze  e  miscele  non  elencate
alla lettera a). 
  2. Allorche' un recipiente e'  costituito  da  vari  scomparti,  e'
classificato nella categoria piu' elevata  di  ciascuno  dei  singoli
scomparti.  Allorche'  uno  scomparto  contiene   piu'   fluidi,   e'
classificato in  base  al  fluido  che  comporta  la  categoria  piu'
elevata.»; 
    u) l'articolo 10 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 10 (Procedure di valutazione  della  conformita').  -  1.  Le
procedure  di  valutazione   della   conformita'   da   applicare   a
un'attrezzatura a pressione sono determinate in base  alla  categoria
stabilita all'articolo 9, in cui e' classificata l'attrezzatura. 
  2. Le procedure di valutazione della conformita' da  applicare  per
le diverse categorie sono le seguenti: 
    a) categoria I: modulo A; 
    b) categoria II: modulo A2, modulo D1, modulo E1; 
    c) categoria III: moduli B (tipo di progetto) + D, moduli B (tipo
di progetto) + F, moduli B (tipo di produzione) + E, moduli  B  (tipo
di produzione) + C2, modulo H; 
    d) categoria IV: moduli B (tipo di  produzione)  +  D,  moduli  B
(tipo di produzione) + F, modulo G, modulo H1. 
  3. Le procedure di valutazione  della  conformita'  sono  stabilite
all'allegato  III.  Le  attrezzature  a   pressione   devono   essere
sottoposte a una delle procedure di valutazione della conformita',  a
scelta del  fabbricante,  previste  per  la  categoria  in  cui  sono
classificate. Il fabbricante puo' parimenti  scegliere  di  applicare
una delle procedure previste per  una  categoria  superiore,  laddove
esista. 
  4. Nell'ambito delle procedure per la garanzia della qualita' delle
attrezzature a pressione nelle categorie III e IV di cui all'articolo
3, comma 1, lettera a), punto 1), all'articolo 3,  comma  1,  lettera
a), punto 2), primo trattino, e all'articolo 3, comma 1, lettera  b),
l'organismo notificato, quando svolge visite senza preavviso, preleva
un campione dell'attrezzatura dai locali del fabbricante o dai locali
di magazzinaggio al fine di compiere o di far compiere la valutazione
finale di cui all'allegato I, punto 3.2. A tal fine,  il  fabbricante
informa  l'organismo  notificato  del  calendario  previsto  per   la
produzione. L'organismo notificato effettua almeno due visite durante
il primo anno di fabbricazione. La frequenza delle visite  successive
e' determinata  dall'organismo  notificato  sulla  base  dei  criteri
indicati nel punto 4.4 dei moduli D, E ed H nonche' nel punto 5.4 del
modulo H1. 
  5. Nel caso di  produzione  in  unico  esemplare  di  recipienti  e
attrezzature a pressione della categoria III di cui  all'articolo  3,
comma 1, lettera b), in base alla  procedura  di  cui  al  modulo  H,
l'organismo notificato compie o fa compiere la valutazione finale  di
cui all'allegato I, punto 3.2 dell'allegato  I  per  ciascun  singolo
esemplare. A tal fine,  il  fabbricante  comunica  il  calendario  di
produzione previsto all'organismo notificato. 
  6. Gli insiemi di cui all'articolo 3, comma 2,  sono  sottoposti  a
una procedura globale di valutazione della conformita' che  comprende
le seguenti valutazioni: 
    a) la valutazione di conformita' di ciascuna delle attrezzature a
pressione costitutive dell'insieme e di cui all'articolo 3, comma  1,
che non sono ancora  state  oggetto  di  una  distinta  procedura  di
valutazione della conformita' ne' di una separata  marcatura  CE;  la
procedura di valutazione e' determinata in  base  alla  categoria  di
ciascuna delle attrezzature; 
    b)  la  valutazione  dell'integrazione  dei  diversi   componenti
dell'insieme in base ai punti 2.3, 2.8  e  2.9  dell'allegato  I  che
viene determinata in funzione della categoria piu' elevata tra quelle
applicabili  alle  attrezzature  interessate,   diversa   da   quella
applicabile agli accessori di sicurezza; 
    c) la valutazione della protezione dell'insieme, per evitare  che
vengano superati i limiti di esercizio ammissibili in base  ai  punti
2.10 e 3.2.3 dell'allegato I, che deve essere effettuata in  funzione
della  piu'  elevata  categoria  applicabile  alle  attrezzature   da
proteggere. 
  7. In deroga ai commi 1 e 6 il Ministero dello  sviluppo  economico
puo', ove  giustificato,  consentire  la  messa  a  disposizione  sul
mercato e la messa in servizio, nel territorio dello Stato  italiano,
di attrezzature a pressione e di singoli insiemi di cui  all'articolo
1, comma 2, per i  quali  non  siano  state  applicate  le  procedure
previste ai commi 1 e 6 del  presente  articolo  e  il  cui  uso  sia
nell'interesse della sperimentazione. 
  8. I documenti e  la  corrispondenza  relativi  alle  procedure  di
valutazione della  conformita'  sono  redatti  in  una  delle  lingue
ufficiali  dello  Stato  membro  in  cui  e'  stabilito   l'organismo
notificato  responsabile  dell'esecuzione  di   tali   procedure   di
valutazione della conformita', o in  una  lingua  accettata  da  tale
organismo.»; 
    v) l'articolo 11 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 11 (Approvazione europea di materiali). -  1.  L'approvazione
europea di materiali e'  rilasciata,  su  richiesta  di  uno  o  piu'
fabbricanti di materiali  o  attrezzature,  da  uno  degli  organismi
notificati di  cui  all'articolo  12,  specificamente  designati  per
questo compito. L'organismo notificato definisce  ed  effettua  o  fa
effettuare gli esami e le prove per certificare  la  conformita'  dei
tipi  di  materiale  con  i  requisiti  corrispondenti  del  presente
decreto. Nel caso di materiali riconosciuti di uso sicuro  prima  del
29  novembre  1999,  l'organismo  notificato  tiene  conto  dei  dati
esistenti per certificare tale conformita'. 
  2.  Prima  di  rilasciare  un'approvazione  europea  di  materiali,
l'organismo  notificato  ne  informa  gli  Stati  membri  dell'Unione
europea e la Commissione europea trasmettendo  loro  le  informazioni
pertinenti. Entro un termine di  tre  mesi  uno  Stato  membro  o  la
Commissione puo' presentare osservazioni ed esporre i propri  motivi.
L'organismo notificato  puo'  rilasciare  l'approvazione  europea  di
materiali tenendo conto delle osservazioni presentate  da  uno  Stato
membro o dalla  Commissione  entro  il  termine  di  tre  mesi  dalla
trasmissione di tali informazioni. 
  3. Una copia dell'approvazione europea di  materiali  e'  trasmessa
agli  Stati  membri  dell'Unione  europea,   agli   altri   organismi
notificati,  nonche'  alla  Commissione   europea   ai   fini   della
pubblicazione   da   parte   della   Commissione   stessa,    qualora
l'approvazione europea di materiali  soddisfa  i  requisiti  in  essa
contemplati,  dei  riferimenti  di  tale  approvazione  ed  ai   fini
dell'aggiornamento dell'elenco di tali  approvazioni  nella  Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea. 
  4. L'organismo notificato che ha rilasciato l'approvazione  europea
di materiali  revoca  tale  approvazione  qualora  constati  che  non
avrebbe dovuto essere rilasciata o allorche' il tipo di materiale  e'
contemplato da una norma armonizzata. Esso informa immediatamente gli
Stati membri dell'Unione europea, gli altri organismi notificati e la
Commissione europea di ogni revoca di approvazione. 
  5. Qualora  il  Ministero  dello  sviluppo  economico  ritiene  che
un'approvazione europea di materiali i  cui  riferimenti  sono  stati
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea non  soddisfa
interamente i requisiti essenziali di sicurezza in  essa  contemplati
ed elencati nell'allegato I, lo segnala alla Commissione affinche' la
stessa possa decidere, mediante atti di esecuzione  adottati  secondo
la procedura d'esame di  cui  all'articolo  44,  paragrafo  3,  della
direttiva 2014/68/UE, se ritirare i riferimenti di tale  approvazione
europea di materiali dalla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea.»; 
    z) l'articolo 12 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 12 (Organismi notificati, notifica ed autorita' di notifica).
- 1. Ai fini della notifica  alla  Commissione  e  agli  altri  Stati
membri  degli  organismi  e  degli  ispettorati  degli   utilizzatori
autorizzati a svolgere compiti di  valutazione  della  conformita'  a
norma degli articoli 10, 11 o 13 e delle entita'  terze  riconosciute
per lo svolgimento dei compiti di cui all'allegato 1, punti  3.1.2  e
3.1.3,  il  Ministero  dello  sviluppo  economico  e'  individuato  e
designato  quale  autorita'  di   notifica   nazionale   responsabile
dell'istituzione e dell'esecuzione delle procedure necessarie per  la
valutazione e  la  notifica  degli  organismi  di  valutazione  della
conformita', delle entita' terze  riconosciute  e  degli  ispettorati
degli  utilizzatori  e  il  controllo  degli  organismi,  entita'   e
ispettorati notificati,  anche  per  quanto  riguarda  l'ottemperanza
all'articolo 14-ter. 
  2. La valutazione di cui al comma 1 degli organismi di  valutazione
della  conformita',  delle  entita'  terze   riconosciute   e   degli
ispettorati degli utilizzatori  ai  fini  dell'autorizzazione  o  del
riconoscimento e della notifica, nonche' il controllo degli organismi
notificati, sono eseguiti ai sensi e in conformita'  del  regolamento
(CE) n. 765/2008 dall'organismo  unico  nazionale  di  accreditamento
individuato ai sensi dell'articolo 4 della legge 23 luglio  2009,  n.
99.  L'autorizzazione  degli  organismi  ed  ispettorati  nonche'  il
riconoscimento delle entita' terze di  cui  al  comma  1  hanno  come
presupposto  l'accreditamento  e  sono  rilasciati  con  decreto  del
Ministro dello sviluppo economico, previa informazione  al  Ministero
del lavoro e delle  politiche  sociali,  entro  trenta  giorni  dalla
domanda dell'organismo, entita' od ispettorato corredata del relativo
certificato di accreditamento. 
  3. Le modalita' di  svolgimento  dell'attivita'  di  cui  al  primo
periodo del comma 2 ed i connessi rapporti fra l'ente unico nazionale
di accreditamento e il  Ministero  dello  sviluppo  economico  ed  il
Ministero del lavoro e delle politiche  sociali,  sono  regolati  con
apposita  convenzione  o  protocollo  di  intesa  fra   gli   stessi.
L'organismo nazionale di accreditamento rispetta comunque per  quanto
applicabili le prescrizioni di cui al comma  5  ed  adotta  soluzioni
idonee a coprire la  responsabilita'  civile  connessa  alle  proprie
attivita'. 
  4.   Il   Ministero   dello   sviluppo   economico   assume   piena
responsabilita' per i compiti svolti dall'organismo di cui  al  comma
3. 
  5. Il  Ministero  dello  sviluppo  economico,  quale  autorita'  di
notifica, il medesimo Ministero ed il Ministero del  lavoro  e  delle
politiche sociali ai fini dell'attivita' di  autorizzazione,  nonche'
l'organismo nazionale di accreditamento, ai  fini  dell'attivita'  di
valutazione  e  controllo,  organizzano  e  gestiscono  le   relative
attivita' nel rispetto delle seguenti prescrizioni: 
    a)  in  modo  che  non  sorgano  conflitti  d'interesse  con  gli
organismi di valutazione della conformita'; 
    b) in modo che sia salvaguardata l'obiettivita' e l'imparzialita'
delle attivita'; 
    c) in modo che  ogni  decisione  relativa  alla  notifica  di  un
organismo di valutazione  della  conformita'  sia  presa  da  persone
competenti diverse da quelle che hanno effettuato la valutazione; 
    d) evitando di offrire ed  effettuare  attivita'  eseguite  dagli
organismi di valutazione della conformita' o  servizi  di  consulenza
commerciali o su base concorrenziale; 
    e) salvaguardando la riservatezza delle informazioni ottenute; 
    f) assegnando a tali attivita' un numero di dipendenti competenti
sufficiente per l'adeguata esecuzione dei suoi compiti. 
  6. Il Ministero dello sviluppo  economico  informa  la  Commissione
europea delle procedure adottate per la  valutazione  e  la  notifica
degli organismi di valutazione della conformita' e per  il  controllo
degli organismi notificati, delle entita' terze riconosciute e  degli
ispettorati degli utilizzatori nonche' di  qualsiasi  modifica  delle
stesse.»; 
    aa) l'articolo 13 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 13 (Prescrizioni relative agli organismi  notificati  e  alle
entita' terze riconosciute e presunzione di  conformita').  -  1.  Ai
fini della notifica, l'organismo di valutazione della  conformita'  o
l'entita' terza riconosciuta rispetta le prescrizioni di cui ai commi
da 2 a 11. 
  2. L'organismo di valutazione  della  conformita'  e'  stabilito  a
norma del presente decreto e ha personalita' giuridica. 
  3. L'organismo di valutazione della  conformita'  e'  un  organismo
terzo  indipendente   dall'organizzazione   o   dall'attrezzatura   a
pressione o dall'insieme che  valuta.  Un  organismo  appartenente  a
un'associazione d'imprese  o  a  una  federazione  professionale  che
rappresenta   imprese   coinvolte    nella    progettazione,    nella
fabbricazione, nella fornitura,  nell'assemblaggio,  nell'utilizzo  o
nella manutenzione di attrezzature a pressione  o  insiemi  che  esso
valuta puo' essere ritenuto un organismo del genere, a condizione che
siano  dimostrate  la  sua  indipendenza  e  l'assenza  di  qualsiasi
conflitto di interesse. 
  4. L'organismo  di  valutazione  della  conformita',  i  suoi  alti
dirigenti e il personale addetto alla valutazione  della  conformita'
non sono ne' il progettista, ne' il fabbricante,  ne'  il  fornitore,
ne'  l'installatore,  ne'  l'acquirente,  ne'  il  proprietario,  ne'
l'utilizzatore   o   il   responsabile   della   manutenzione   delle
attrezzature  a  pressione  o  degli  insiemi  sottoposti  alla   sua
valutazione, ne' il rappresentante di uno di  questi  soggetti.  Cio'
non preclude l'uso delle attrezzature a  pressione  o  degli  insiemi
valutati che sono necessari per il  funzionamento  dell'organismo  di
valutazione della conformita' o l'uso di tali attrezzature per  scopi
privati. L'organismo di valutazione della conformita',  i  suoi  alti
dirigenti e il personale addetto alla valutazione  della  conformita'
non   intervengono   direttamente    nella    progettazione,    nella
fabbricazione  o  nella   costruzione,   nella   commercializzazione,
nell'installazione,  nell'utilizzo  o  nella  manutenzione  di   tali
attrezzature a pressione o  insiemi,  ne'  rappresentano  i  soggetti
impegnati in tali attivita'. Non intraprendono alcuna  attivita'  che
possa essere in conflitto con la loro indipendenza di giudizio  o  la
loro integrita' per quanto riguarda le attivita' di valutazione della
conformita' per cui sono notificati. Cio' vale in particolare  per  i
servizi di consulenza. L'organismo di valutazione  della  conformita'
garantisce  che  le  attivita'  delle  sue  affiliate  o   dei   suoi
subappaltatori    non    si    ripercuotano    sulla    riservatezza,
sull'obiettivita'  o  sull'imparzialita'  delle  sue   attivita'   di
valutazione della conformita'. 
  5. L'organismo di valutazione della conformita' e il suo  personale
eseguono le  operazioni  di  valutazione  della  conformita'  con  il
massimo dell'integrita'  professionale  e  della  competenza  tecnica
richiesta  nel  settore  specifico  e  sono  liberi  da  qualsivoglia
pressione o incentivo, soprattutto di ordine finanziario,  che  possa
influenzare il loro giudizio o i risultati delle  loro  attivita'  di
valutazione,  in  particolare  da  persone  o   gruppi   di   persone
interessati ai risultati di tali attivita'. 
  6. L'organismo di valutazione della  conformita'  e'  in  grado  di
eseguire  tutti  i   compiti   di   valutazione   della   conformita'
assegnatigli in base all'articolo 10 o all'articolo 11 o all'allegato
I,  punti  3.1.2  e  3.1.3   e   per   cui   e'   stato   notificato,
indipendentemente dal fatto che siano eseguiti dall'organismo  stesso
o per suo conto e sotto la sua responsabilita'. In ogni momento,  per
ogni procedura di valutazione della conformita' e  per  ogni  tipo  o
categoria  di  attrezzature  a  pressione  per  i  quali   e'   stato
notificato, l'organismo di valutazione della  conformita'  ha  a  sua
disposizione: 
    a) personale con conoscenze tecniche ed esperienza sufficiente  e
appropriata per eseguire i compiti di valutazione della conformita'; 
    b) le necessarie descrizioni delle procedure in conformita' delle
quali  avviene  la  valutazione  della  conformita',  garantendo   la
trasparenza e la capacita' di riproduzione  di  tali  procedure;  una
politica e procedure appropriate che distinguano i compiti che svolge
in qualita' di organismo di valutazione della conformita' dalle altre
attivita'; 
    c) le procedure per svolgere le attivita' che tengono debitamente
conto delle dimensioni di un'impresa, del settore in cui opera, della
sua  struttura,  del  grado  di  complessita'  della  tecnologia  del
prodotto in questione e della natura di massa o seriale del  processo
produttivo. 
  7. L'organismo di valutazione della conformita' dispone  dei  mezzi
necessari per eseguire  in  modo  appropriato  i  compiti  tecnici  e
amministrativi  connessi  alle   attivita'   di   valutazione   della
conformita' e ha accesso a tutti gli strumenti o impianti occorrenti.
Il personale responsabile dell'esecuzione dei compiti di  valutazione
della conformita' dispone di quanto segue: 
    a) una formazione tecnica  e  professionale  solida  che  include
tutte le attivita' di valutazione della conformita' in relazione alle
quali  l'organismo  di  valutazione  della   conformita'   e'   stato
notificato; 
    b) soddisfacenti  conoscenze  delle  prescrizioni  relative  alle
valutazioni che esegue e  un'adeguata  autorita'  per  eseguire  tali
valutazioni; 
    c) una conoscenza  e  una  comprensione  adeguate  dei  requisiti
essenziali di salute e di sicurezza  di  cui  all'allegato  I,  delle
norme armonizzate applicabili e delle disposizioni  pertinenti  della
normativa di armonizzazione dell'Unione e della pertinente  normativa
nazionale; 
    d) la capacita' di elaborare  certificati,  registri  e  rapporti
atti a dimostrare che le valutazioni sono state eseguite. 
  8. E' garantita  l'imparzialita'  degli  organismi  di  valutazione
della conformita', dei loro alti dirigenti e  del  personale  addetto
alla valutazione  della  conformita'.  La  remunerazione  degli  alti
dirigenti e del personale addetto alla valutazione della  conformita'
di un organismo di valutazione  della  conformita'  non  dipende  dal
numero di valutazioni eseguite o dai risultati di tali valutazioni. 
  9. Gli organismi di valutazione della conformita' sottoscrivono  un
contratto di assicurazione per la responsabilita' civile, secondo  le
caratteristiche  minime  fissate  con  decreto  del  Ministro   dello
sviluppo economico. Fino all'adozione di tale decreto si applicano le
indicazioni al riguardo previste nella direttiva del  Ministro  delle
attivita' produttive del 19 dicembre 2002, pubblicata nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 77 del 2 aprile 2003. 
  10. Il personale di un organismo di valutazione  della  conformita'
e' tenuto al segreto professionale per tutto  cio'  di  cui  viene  a
conoscenza nell'esercizio delle sue funzioni  a  norma  dell'articolo
10, dell'articolo 11 o all'allegato I, punti  3.1.2  e  3.1.3,  o  di
qualsiasi disposizione esecutiva di diritto interno, tranne  che  nei
confronti delle autorita' competenti dello Stato in cui  esercita  le
sue attivita'. Sono tutelati i diritti di proprieta'. 
  11. Gli organismi di valutazione della conformita' partecipano alle
attivita' di normalizzazione pertinenti e alle attivita'  del  gruppo
di coordinamento degli organismi notificati, istituito a norma  della
pertinente  normativa  di  armonizzazione  dell'Unione   europea,   o
garantiscono che il loro personale  addetto  alla  valutazione  della
conformita' ne sia informato, e  applicano  come  guida  generale  le
decisioni e i documenti amministrativi prodotti da tale gruppo. 
  12. Qualora dimostri la propria conformita'  ai  criteri  stabiliti
nelle  pertinenti  norme  armonizzate  o  in  parti  di  esse  i  cui
riferimenti  sono   stati   pubblicati   nella   Gazzetta   Ufficiale
dell'Unione europea, un organismo di valutazione della conformita' e'
considerato conforme alle prescrizioni di cui  al  presente  articolo
nella misura in cui le norme  applicabili  armonizzate  coprano  tali
prescrizioni.»; 
    bb) l'articolo 14 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 14 (Ispettorati degli utilizzatori).  -  1.  In  deroga  alle
disposizioni relative ai compiti svolti dagli  organismi  notificati,
e' consentita nel territorio italiano l'immissione sul mercato  e  la
messa in servizio, da parte degli  utilizzatori,  di  attrezzature  a
pressione o insiemi la cui conformita'  ai  requisiti  essenziali  di
sicurezza sia stata valutata da  un  ispettorato  degli  utilizzatori
designato in base al comma 7. 
  2. Le attrezzature a pressione e gli insiemi la cui conformita'  e'
stata valutata da  un  ispettorato  degli  utilizzatori  non  possono
recare la marcatura CE. 
  3. Le attrezzature a pressione o gli insiemi  di  cui  al  comma  1
possono essere impiegati solo negli impianti gestiti  dal  gruppo  di
cui fa parte l'ispettorato. Il gruppo applica una politica comune  di
sicurezza   per   quanto   riguarda   le   specifiche   tecniche   di
progettazione, fabbricazione, controllo,  manutenzione  e  uso  delle
attrezzature a pressione e degli insiemi. 
  4. Gli ispettorati degli utilizzatori lavorano  esclusivamente  per
il gruppo di cui fanno parte. 
  5. Le procedure applicabili per la valutazione  di  conformita'  da
parte degli ispettorati degli utilizzatori sono i moduli A2, C2, F  e
G, stabiliti all'allegato III. 
  6. Il Ministero dello sviluppo economico comunica agli altri  Stati
membri e alla Commissione i nomi degli ispettorati degli utilizzatori
che ha autorizzato, i  compiti  per  i  quali  sono  stati  designati
nonche', per ognuno di essi, l'elenco degli impianti  che  soddisfano
le disposizioni del comma 3. 
  7. Per la designazione  degli  ispettorati  degli  utilizzatori  il
Ministero dello sviluppo economico, avvalendosi dell'organismo  unico
nazionale  di  accreditamento,  applica  le  prescrizioni   stabilite
nell'articolo 14-bis e si accerta che  il  gruppo  di  cui  fa  parte
l'ispettorato  applichi  i  criteri  indicati  al  comma  3,  secondo
periodo, del presente articolo.»; 
    cc) dopo l'articolo 14 sono aggiunti i seguenti: 
  «Art.  14-bis  (Prescrizioni  relative   agli   ispettorati   degli
utilizzatori). - 1. Ai fini  dell'autorizzazione  e  della  notifica,
l'ispettorato degli utilizzatori rispetta le prescrizioni di  cui  ai
commi da 2 a 11. 
  2. L'ispettorato  degli  utilizzatori  e'  stabilito  a  norma  del
presente decreto e ha personalita' giuridica. 
  3.  L'ispettorato  degli  utilizzatori   e'   identificabile   come
organizzazione e, all'interno del gruppo di cui fa parte, dispone  di
metodi di relazione che ne assicurino e dimostrino l'imparzialita'. 
  4. L'ispettorato degli utilizzatori, i suoi  alti  dirigenti  e  il
personale addetto alla valutazione della conformita' non sono ne'  il
progettista,   ne'   il   fabbricante,   ne'   il   fornitore,    ne'
l'installatore,  ne'   l'acquirente,   ne'   il   proprietario,   ne'
l'utilizzatore   o   il   responsabile   della   manutenzione   delle
attrezzature a pressione o degli insiemi sottoposti alla valutazione,
ne' il rappresentante di uno di questi soggetti.  Cio'  non  preclude
l'uso delle attrezzature a pressione o  degli  insiemi  valutati  che
sono  necessari   per   il   funzionamento   dell'ispettorato   degli
utilizzatori  o  l'uso  di  tali  attrezzature  per  scopi   privati.
L'ispettorato  degli  utilizzatori,  i  suoi  alti  dirigenti  e   il
personale addetto alla valutazione della conformita' non intervengono
direttamente  nella  progettazione,  nella  fabbricazione   o   nella
costruzione,    nella    commercializzazione,     nell'installazione,
nell'utilizzo o nella manutenzione di tali attrezzature a pressione o
insiemi, ne' rappresentano i soggetti impegnati  in  tali  attivita'.
Essi non intraprendono alcuna attivita' che possa essere in conflitto
con la loro indipendenza di giudizio o la loro integrita' per  quanto
riguarda le attivita' di valutazione della conformita' per  cui  sono
notificati. Cio' vale in particolare per i servizi di consulenza. 
  5. Gli ispettorati degli utilizzatori e il loro personale  eseguono
le  operazioni  di  valutazione  della  conformita'  con  il  massimo
dell'integrita' professionale e della  competenza  tecnica  richiesta
nel campo  specifico  e  sono  liberi  da  qualsivoglia  pressione  e
incentivo, soprattutto di ordine finanziario, che  possa  influenzare
il loro giudizio o i risultati delle loro attivita'  di  valutazione,
in  particolare  da  persone  o  gruppi  di  persone  interessati  ai
risultati di tali attivita'. 
  6. L'ispettorato degli utilizzatori e' in grado di eseguire tutti i
compiti  di  valutazione  della  conformita'  assegnatigli  in   base
all'articolo 14 e per cui e' stato notificato, indipendentemente  dal
fatto che siano eseguiti dall'ispettorato degli utilizzatori stesso o
per suo conto e sotto la sua responsabilita'. In  ogni  momento,  per
ogni procedura di valutazione della conformita' e  per  ogni  tipo  o
categoria  di  attrezzature  a  pressione  per  i  quali   e'   stato
notificato, l'ispettorato degli utilizzatori ha a sua disposizione: 
    a) personale con conoscenze tecniche ed esperienza sufficiente  e
appropriata per eseguire i compiti di valutazione della conformita'; 
    b) le necessarie descrizioni delle procedure in conformita' delle
quali  avviene  la  valutazione  della  conformita',  garantendo   la
trasparenza e la capacita' di riproduzione  di  tali  procedure;  una
politica e procedure appropriate che distinguono i compiti che svolge
in qualita' di ispettorato degli utilizzatori dalle altre attivita'; 
    c) le procedure per svolgere le attivita' che tengono debitamente
conto delle dimensioni di un'impresa, del settore in cui opera, della
sua  struttura,  del  grado  di  complessita'  della  tecnologia  del
prodotto in questione e della natura di massa o seriale del  processo
produttivo. 
  7. L'ispettorato degli utilizzatori dispone dei mezzi necessari per
eseguire in modo  appropriato  i  compiti  tecnici  e  amministrativi
connessi alle attivita' di valutazione della conformita' e ha accesso
a  tutti  gli  strumenti  e   impianti   occorrenti.   Il   personale
responsabile  dell'esecuzione  dei  compiti  di   valutazione   della
conformita' dispone di quanto segue: 
    a) una formazione tecnica  e  professionale  solida  che  include
tutte le attivita' di valutazione della conformita' in relazione alle
quali  l'organismo  di  valutazione  della   conformita'   e'   stato
notificato; 
    b) soddisfacenti  conoscenze  delle  prescrizioni  relative  alle
valutazioni che esegue e  un'adeguata  autorita'  per  eseguire  tali
valutazioni; 
    c) una conoscenza  e  una  comprensione  adeguate  dei  requisiti
essenziali  di  sicurezza  di  cui  all'allegato   I,   delle   norme
armonizzate  applicabili  e  delle  disposizioni   pertinenti   della
normativa di armonizzazione dell'Unione e delle normative nazionali; 
    d) la capacita' di elaborare  certificati,  registri  e  rapporti
atti a dimostrare che le valutazioni sono state eseguite. 
  8.   E'   garantita   l'imparzialita'   degli   ispettorati   degli
utilizzatori, dei loro alti dirigenti e del  personale  addetto  alla
valutazione della conformita'. Gli ispettorati degli utilizzatori non
possono svolgere attivita' che possano  pregiudicarne  l'indipendenza
di giudizio e l'integrita' in relazione alle loro funzioni ispettive.
La remunerazione degli alti dirigenti e del  personale  addetto  alla
valutazione della conformita' di un  ispettorato  degli  utilizzatori
non dipende dal numero di valutazioni eseguite  o  dai  risultati  di
tali valutazioni. 
  9. Gli ispettorati degli utilizzatori sottoscrivono un contratto di
assicurazione  per  la  responsabilita'  civile,  a  meno  che  detta
responsabilita' civile non sia assunta dal gruppo di cui fanno parte. 
  10. Il personale degli ispettorati degli utilizzatori e' tenuto  al
segreto professionale per  tutto  cio'  di  cui  viene  a  conoscenza
nell'esercizio delle sue funzioni  a  norma  dell'articolo  14  o  di
qualsiasi disposizione esecutiva di diritto interno, tranne  che  nei
confronti delle autorita' competenti dello Stato in cui  esercita  le
sue attivita'. Sono tutelati i diritti di proprieta'. 
  11. Gli ispettorati degli utilizzatori partecipano  alle  attivita'
di  normalizzazione  pertinenti  e  alle  attivita'  del  gruppo   di
coordinamento degli organismi notificati,  istituito  a  norma  della
pertinente normativa di armonizzazione  dell'Unione,  o  garantiscono
che il loro personale addetto alla valutazione di conformita' ne  sia
informato,  e  applicano  come  guida  generale  le  decisioni  ed  i
documenti amministrativi prodotti da tale gruppo. 
  Art.  14-ter  (Affiliate  e  subappaltatori  degli   organismi   di
valutazione della conformita'). -  1.  Un  organismo  notificato,  un
ispettorato  degli  utilizzatori  o  un'entita'  terza  riconosciuta,
qualora subappalti compiti specifici connessi alla valutazione  della
conformita'  oppure  ricorra  a  un'affiliata,  garantisce   che   il
subappaltatore  o  l'affiliata  rispettino  le  prescrizioni  di  cui
all'articolo 13 o all'articolo 14-bis e ne informa di conseguenza  il
Ministero  dello  sviluppo  economico  e  l'organismo  nazionale   di
accreditamento. 
  2. Gli organismi notificati, gli ispettorati degli  utilizzatori  e
le entita' terze riconosciute si assumono la completa responsabilita'
delle mansioni eseguite da subappaltatori o affiliate, ovunque questi
siano stabiliti. 
  3.  Le  attivita'  possono  essere  subappaltate  o   eseguite   da
un'affiliata solo con il consenso del cliente. 
  4. Gli organismi notificati, gli ispettorati degli  utilizzatori  e
le entita' terze riconosciute mantengono a disposizione del Ministero
dello sviluppo economico e dell'organismo nazionale di accreditamento
i documenti pertinenti riguardanti la  valutazione  delle  qualifiche
del subappaltatore o dell'affiliata e del lavoro eseguito  da  questi
ultimi a norma dell'articolo 10, dell'articolo 11, dell'articolo 14 o
dell'allegato I, punti 3.1.2 e 3.1.3. 
  Art. 14-quater (Domanda e procedura di notifica e  modifiche  delle
notifiche).  -  1.  L'organismo  di  valutazione  della   conformita'
stabilito nel territorio nazionale presenta domanda di autorizzazione
e di notifica al Ministero dello sviluppo economico. 
  2. La domanda di autorizzazione e di notifica  e'  accompagnata  da
una descrizione delle attivita' di valutazione della conformita', del
modulo  o  dei  moduli  di  valutazione  della  conformita'  e  delle
attrezzature a pressione per le  quali  tale  organismo  dichiara  di
essere  competente,  nonche'  da  un  certificato  di  accreditamento
rilasciato dall'organismo nazionale di accreditamento che attesta che
l'organismo  di  valutazione  della  conformita'  e'  conforme   alle
prescrizioni di cui all'articolo 13 o all'articolo 14-bis. 
  3. Il Ministero dello sviluppo economico autorizza e notifica  solo
gli organismi di valutazione  della  conformita'  che  soddisfano  le
prescrizioni di cui all'articolo 13 o all'articolo 14 e notifica tali
organismi  alla  Commissione  europea  e  agli  altri  Stati   membri
utilizzando lo strumento elettronico di notifica elaborato e  gestito
dalla Commissione. Il Ministero dello sviluppo economico pubblica sul
proprio  sito  i  provvedimenti  di  autorizzazione  rilasciati  agli
organismi di valutazione della conformita'. 
  4. La notifica include tutti i dettagli riguardanti le attivita' di
valutazione della conformita', il modulo o i  moduli  di  valutazione
della conformita' e le attrezzature a pressione, nonche' la  relativa
attestazione di competenza. 
  5.  L'organismo  interessato  puo'  eseguire  le  attivita'  di  un
organismo notificato, di  un  ispettorato  degli  utilizzatori  o  di
un'entita' terza riconosciuta solo se non sono sollevate obiezioni da
parte  della  Commissione  o  degli  altri  Stati  membri  entro  due
settimane dalla notifica.  Solo  tale  organismo  e'  considerato  un
organismo notificato, un ispettorato degli utilizzatori o  un'entita'
terza riconosciuta ai fini del presente decreto. 
  6. Il Ministero dello sviluppo economico informa la  Commissione  e
gli altri Stati membri di eventuali modifiche  di  rilievo  apportate
successivamente alla notifica. 
  7. Qualora sulla base della sospensione o del ritiro  del  relativo
certificato di accreditamento o in altro modo  e'  accertato  che  un
organismo notificato o un'entita'  terza  riconosciuta  non  e'  piu'
conforme alle prescrizioni di cui all'articolo 13 o  non  adempie  ai
suoi  obblighi,  il  Ministero  dello  sviluppo   economico,   previa
informazione al Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,
limita, sospende o  ritira  la  notifica,  a  seconda  dei  casi,  in
funzione della gravita' del mancato rispetto di tali  prescrizioni  o
dell'inadempimento di tali obblighi e ne  informa  immediatamente  la
Commissione europea e gli altri  Stati  membri.  Qualora  sulla  base
della  sospensione  o  del  ritiro  del   relativo   certificato   di
accreditamento o in altro modo e' accertato che un ispettorato  degli
utilizzatori  non  e'  piu'  conforme  alle   prescrizioni   di   cui
all'articolo 14-bis o non adempie  ai  suoi  obblighi,  il  Ministero
dello sviluppo economico, previa informazione al Ministero del lavoro
e delle politiche sociali, limita, sospende o ritira la  notifica,  a
seconda dei casi, in funzione della gravita' del mancato rispetto  di
tali prescrizioni o dell'inadempimento di tali obblighi e ne  informa
immediatamente la Commissione europea e gli altri Stati membri. 
  8. Nei casi di limitazione, sospensione o  ritiro  della  notifica,
oppure  di  cessazione  dell'attivita'   dell'organismo   notificato,
dell'ispettorato   degli   utilizzatori    o    dell'entita'    terza
riconosciuta, Il Ministero dello  sviluppo  economico,  informato  il
Ministero del lavoro e delle politiche  sociali,  e  sulla  base  dei
provvedimenti  a  tal  fine  assunti  dall'organismo   nazionale   di
accreditamento, prende le misure appropriate  per  garantire  che  le
pratiche  di  tale  organismo  siano  evase  da  un  altro  organismo
notificato, da un altro ispettorato degli utilizzatori o da  un'altra
entita'  terza  riconosciuta  o  siano  messe  a  disposizione  delle
autorita' di notifica e di vigilanza  del  mercato  responsabili,  su
loro richiesta. 
  9. In relazione alla competenza della Commissione  ad  indagare  su
tutti i casi in cui abbia dubbi o vengano portati alla sua attenzione
dubbi sulla competenza di un organismo notificato, di un  ispettorato
degli   utilizzatori   o   di   un'entita'   terza   riconosciuta   o
sull'ottemperanza di un organismo notificato, di un ispettorato degli
utilizzatori o di un'entita' terza riconosciuta alle  prescrizioni  e
responsabilita'  cui  e'  sottoposto,  il  Ministero  dello  sviluppo
economico  fornisce  alla  Commissione,  su   richiesta,   tutte   le
informazioni relative alla base della  notifica  o  del  mantenimento
della competenza dell'organismo in questione. Qualora la  Commissione
accerti  che  un   organismo   notificato,   un   ispettorato   degli
utilizzatori o un'entita'  terza  riconosciuta  non  soddisfa  o  non
soddisfa piu' le prescrizioni per la sua notifica  o  riconoscimento,
il Ministero dello sviluppo economico,  informato  il  Ministero  del
lavoro  e  delle  politiche  sociali,  adotta  le  misure  correttive
necessarie relativamente al  conseguente  atto  di  esecuzione  della
Commissione e, all'occorrenza, ritira la notifica. 
  Art. 14-quinquies (Obblighi operativi degli  organismi  notificati,
degli  ispettorati  degli  utilizzatori   e   delle   entita'   terze
riconosciute e ricorsi contro le loro decisioni). - 1. Gli  organismi
notificati, gli ispettorati degli utilizzatori  e  le  entita'  terze
riconosciute eseguono le valutazioni della conformita'  conformemente
ai compiti di valutazione della conformita' di cui agli articoli  10,
11 e 14 o all'allegato I, punti 3.1.2 e 3.1.3. 
  2.  Le  valutazioni  della  conformita'  sono  eseguite   in   modo
proporzionato, evitando oneri superflui per gli operatori  economici.
Gli organismi di  valutazione  della  conformita'  svolgono  le  loro
attivita' tenendo debitamente conto delle dimensioni  di  un'impresa,
del  settore  in  cui  opera,  della  sua  struttura,  del  grado  di
complessita'  della  tecnologia  dell'attrezzatura  a   pressione   o
dell'insieme in questione e della  natura  seriale  o  di  massa  del
processo di produzione. Nel far cio' rispettano tuttavia il grado  di
rigore e il  livello  di  protezione  necessari  per  la  conformita'
dell'attrezzatura a pressione al presente decreto. 
  3. Qualora  un  organismo  notificato  riscontri  che  i  requisiti
essenziali di salute e di sicurezza di cui all'allegato I,  le  norme
armonizzate corrispondenti o altre specifiche tecniche non sono stati
rispettati da un fabbricante, chiede a tale fabbricante  di  prendere
le misure correttive appropriate e non  rilascia  il  certificato  di
conformita'. 
  4. Un organismo di valutazione della conformita' che nel corso  del
monitoraggio  della  conformita'  successivo  al   rilascio   di   un
certificato o di  un'approvazione  riscontra  che  un'attrezzatura  a
pressione non e' piu' conforme chiede al fabbricante di  prendere  le
misure correttive opportune e all'occorrenza  sospende  o  ritira  il
certificato. 
  5. Qualora non siano prese misure correttive  o  non  producano  il
risultato richiesto, l'organismo  di  valutazione  della  conformita'
limita, sospende o ritira i certificati, a seconda dei casi. 
  6. Contro le decisioni degli organismi  notificati,  delle  entita'
terze riconosciute e degli ispettorati degli utilizzatori puo' essere
espletata l'apposita  procedura  di  ricorso  a  tal  fine  istituita
dall'organismo nazionale di accreditamento. 
  Art. 14-sexies (Obbligo di informazione a  carico  degli  organismi
notificati, degli ispettorati  degli  utilizzatori  e  delle  entita'
terze riconosciute). - 1. Gli organismi notificati, le entita'  terze
riconosciute  e  gli  ispettorati  degli  utilizzatori  informano  il
Ministero  dello  sviluppo  economico  e  l'organismo  nazionale   di
accreditamento: 
    a) di qualunque rifiuto, limitazione, sospensione o ritiro di  un
certificato; 
    b) di qualunque circostanza  che  possa  influire  sull'ambito  o
sulle condizioni della notifica; 
    c) di eventuali richieste di informazioni  che  abbiano  ricevuto
dalle autorita' di vigilanza del mercato in relazione alle  attivita'
di valutazione della conformita'; 
    d) su richiesta, delle attivita' di valutazione della conformita'
eseguite  nell'ambito  della  loro  notifica  e  di  qualsiasi  altra
attivita', incluse quelle transfrontaliere e di subappalto. 
  2. Gli organismi notificati, le entita' terze  riconosciute  e  gli
ispettorati  degli  utilizzatori  forniscono  agli  altri   organismi
notificati a norma della direttiva attuata con il  presente  decreto,
le cui attivita' di  valutazione  della  conformita'  sono  simili  o
coprono le stesse attrezzature a pressione,  informazioni  pertinenti
sulle questioni relative  ai  risultati  negativi  e,  su  richiesta,
positivi delle valutazioni della conformita'. 
  3. Gli organismi notificati partecipano,  direttamente  o  mediante
rappresentanti designati, al sistema di cooperazione e  coordinamento
tra organismi notificati istituito dalla Commissione europea a  norma
della direttiva attuata con il presente  decreto  ed  ai  lavori  del
relativo gruppo  settoriale  o  dei  relativi  gruppi  settoriali  di
organismi notificati.»; 
    dd) l'articolo 15 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 15 (Marcatura CE). -  1.  La  marcatura  CE  e'  soggetta  ai
principi generali esposti all'articolo 30  del  regolamento  (CE)  n.
765/2008. 
  2. La marcatura  CE  e'  apposta  in  modo  visibile,  leggibile  e
indelebile su ciascuna attrezzatura a pressione di  cui  all'articolo
3, comma 1, o sulla sua  targhetta,  e  su  ciascun  insieme  di  cui
all'articolo 3, comma  2,  o  sulla  sua  targhetta,  per  insiemi  e
attrezzatura che sono  completi  o  in  uno  stato  che  consente  la
verifica finale descritta al punto 3.2 dell'allegato  I.  Qualora  la
natura dell'attrezzatura o dell'insieme non consente o non giustifica
l'apposizione   della   marcatura   CE,   quest'ultima   e'   apposta
sull'imballaggio e sui documenti di accompagnamento. 
  3. Non e' necessario apporre la  marcatura  CE  su  ciascuna  delle
singole attrezzature  a  pressione  che  compongono  un  insieme.  Le
singole  attrezzature  a  pressione  recenti  gia'  la  marcatura  CE
all'atto  della  loro  incorporazione  nell'insieme  conservano  tale
marcatura. 
  4. La marcatura CE  e'  apposta  sull'attrezzatura  a  pressione  o
sull'insieme prima della loro immissione sul mercato. 
  5. La  marcatura  CE  e'  seguita  dal  numero  di  identificazione
dell'organismo notificato qualora  tale  organismo  interviene  nella
fase di controllo della  produzione.  Il  numero  di  identificazione
dell'organismo notificato e' apposto dall'organismo stesso o, in base
alle  sue  istruzioni,  dal  fabbricante  o  dal  suo  rappresentante
autorizzato. 
  6. La marcatura CE e, se del caso,  il  numero  di  identificazione
dell'organismo notificato possono essere seguiti da  qualsiasi  altro
marchio che indichi un rischio o un impiego particolare. 
  7. Le autorita' di vigilanza del mercato di cui all'articolo  8  di
avvalgono dei  meccanismi  esistenti  per  garantire  un'applicazione
corretta del regime che disciplina la marcatura CE  e  promuovono  le
azioni opportune contro l'uso improprio di tale marcatura.»; 
    ee) l'articolo 22 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 22 (Disciplina transitoria). - 1. Resta consentita  la  messa
in servizio di attrezzature  a  pressione  e  insiemi  conformi  alle
disposizioni in vigore anteriormente alla data di prima  applicazione
della  direttiva  97/23/CE,  ed  in  particolare  alle   disposizione
dell'abrogato decreto del Ministro dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato e  del  Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza
sociale 5 marzo  1981,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana - serie generale - 6 giugno 1981, n. 154, purche'
immessi sul mercato fino al 29 maggio 2002. 
  2. E' consentita la messa a  disposizione  sul  mercato  ovvero  la
messa in servizio di attrezzature a pressione  o  insiemi  rientranti
nell'ambito di applicazione della direttiva  97/23/CE  e  conformi  a
tale direttiva e alle relative disposizioni nazionali  di  attuazione
vigenti fino al termine di vigenza della stessa, purche' immessi  sul
mercato entro il 19 luglio 2016. 
  3. I certificati  e  le  decisioni  rilasciati  entro  il  relativo
termine di vigenza dagli organismi notificati a norma della direttiva
97/23/CE e delle disposizioni nazionali di attuazione vigenti fino  a
tale data sono validi  a  norma  della  direttiva  2014/68/UE  e  del
presente decreto cosi' come modificato in attuazione della stessa.»; 
    ff) gli allegati da I a III sono sostituiti dagli allegati da I a
III di cui all'allegato A al presente decreto; 
    gg) gli allegati IV, V e VI sono abrogati; 
    hh)  l'allegato  VII  e'  sostituito  dall'allegato  VII  di  cui
all'allegato B al presente decreto. 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le  correzioni
apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U.  09/03/2016,  n.  57
durante il periodo di "vacatio legis". 
  E'  possibile  visualizzare  il  testo  originario  accedendo  alla
versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione. 
 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3  del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              Per gli atti dell'Unione europea  vengono  forniti  gli
          estremi   di   pubblicazione   nella   Gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione europea (GUUE). 
          Note alle premesse: 
              -  L'art.  76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio della  funzione  legislativa  non  puo'  essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri direttivi e  soltanto  per  tempo  limitato  e  per
          oggetti definiti. 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
              - Il testo dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988,  n.
          400 (Disciplina dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento
          della Presidenza del  Consiglio  dei  Ministri)  pubblicata
          nella  Gazzetta  Ufficiale  12  settembre  1988,  n.   214,
          supplemento ordinario, cosi' recita: 
 
                                   «Capo III 
                        Potesta' normativa del Governo 
 
              Art.  14  (Decreti  legislativi).  -   1.   I   decreti
          legislativi adottati dal  Governo  ai  sensi  dell'art.  76
          della  Costituzione  sono  emanati  dal  Presidente   della
          Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo"  e
          con  l'indicazione,   nel   preambolo,   della   legge   di
          delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
          e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
          legge di delegazione. 
              2. L'emanazione del decreto legislativo  deve  avvenire
          entro il termine fissato dalla  legge  di  delegazione;  il
          testo del  decreto  legislativo  adottato  dal  Governo  e'
          trasmesso  al   Presidente   della   Repubblica,   per   la
          emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza. 
              3.  Se  la  delega  legislativa  si  riferisce  ad  una
          pluralita' di oggetti  distinti  suscettibili  di  separata
          disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu'  atti
          successivi per  uno  o  piu'  degli  oggetti  predetti.  In
          relazione  al  termine  finale  stabilito  dalla  legge  di
          delegazione, il Governo informa  periodicamente  le  Camere
          sui criteri che  segue  nell'organizzazione  dell'esercizio
          della delega. 
              4. In  ogni  caso,  qualora  il  termine  previsto  per
          l'esercizio della delega ecceda i due anni, il  Governo  e'
          tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
          decreti delegati. Il parere e' espresso  dalle  Commissioni
          permanenti delle due Camere competenti  per  materia  entro
          sessanta  giorni,  indicando  specificamente  le  eventuali
          disposizioni non  ritenute  corrispondenti  alle  direttive
          della legge di delegazione. Il Governo, nei  trenta  giorni
          successivi, esaminato il parere, ritrasmette,  con  le  sue
          osservazioni e con eventuali modificazioni,  i  testi  alle
          Commissioni  per  il  parere  definitivo  che  deve  essere
          espresso entro trenta giorni.». 
              - La direttiva 2014/68/UE e' pubblicata nella  G.U.U.E.
          27 giugno 2014, n. L 189. 
              - Il testo degli  articoli  31  e  32  della  legge  24
          dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla  partecipazione
          dell'Italia  alla   formazione   e   all'attuazione   della
          normativa   e   delle   politiche   dell'Unione   europea),
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2013, n. 3  ,
          cosi' recita: 
              «Art.  31  (Procedure  per  l'esercizio  delle  deleghe
          legislative  conferite  al  Governo   con   la   legge   di
          delegazione  europea).  -  1.  In  relazione  alle  deleghe
          legislative conferite con la legge di  delegazione  europea
          per il recepimento delle direttive,  il  Governo  adotta  i
          decreti  legislativi  entro  il  termine  di  quattro  mesi
          antecedenti a quello di recepimento  indicato  in  ciascuna
          delle direttive; per le  direttive  il  cui  termine  cosi'
          determinato sia gia' scaduto alla data di entrata in vigore
          della legge di delegazione europea, ovvero  scada  nei  tre
          mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di
          recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in  vigore
          della medesima legge; per le direttive che non prevedono un
          termine  di  recepimento,  il  Governo  adotta  i  relativi
          decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata
          in vigore della legge di delegazione europea. 
              2. I decreti legislativi sono  adottati,  nel  rispetto
          dell'art. 14  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  su
          proposta del Presidente del Consiglio dei  Ministri  o  del
          Ministro  per  gli  affari  europei  e  del  Ministro   con
          competenza prevalente nella  materia,  di  concerto  con  i
          Ministri   degli   affari    esteri,    della    giustizia,
          dell'economia e delle finanze  e  con  gli  altri  Ministri
          interessati in relazione  all'oggetto  della  direttiva.  I
          decreti legislativi sono accompagnati  da  una  tabella  di
          concordanza tra le disposizioni in essi previste  e  quelle
          della     direttiva      da      recepire,      predisposta
          dall'amministrazione    con    competenza     istituzionale
          prevalente nella materia. 
              3. La legge di delegazione europea indica le  direttive
          in  relazione  alle  quali   sugli   schemi   dei   decreti
          legislativi di recepimento e'  acquisito  il  parere  delle
          competenti  Commissioni  parlamentari  della   Camera   dei
          deputati e del Senato della Repubblica.  In  tal  caso  gli
          schemi  dei  decreti  legislativi  sono   trasmessi,   dopo
          l'acquisizione degli altri  pareri  previsti  dalla  legge,
          alla Camera dei  deputati  e  al  Senato  della  Repubblica
          affinche'  su  di  essi  sia  espresso  il   parere   delle
          competenti  Commissioni  parlamentari.   Decorsi   quaranta
          giorni dalla data di trasmissione, i decreti  sono  emanati
          anche in  mancanza  del  parere.  Qualora  il  termine  per
          l'espressione del parere parlamentare di  cui  al  presente
          comma ovvero i diversi termini previsti dai  commi  4  e  9
          scadano nei trenta giorni che  precedono  la  scadenza  dei
          termini  di  delega   previsti   ai   commi   1   o   5   o
          successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi. 
              4.  Gli  schemi   dei   decreti   legislativi   recanti
          recepimento  delle  direttive  che  comportino  conseguenze
          finanziarie sono corredati della relazione tecnica  di  cui
          all'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
          Su di essi e' richiesto anche il parere  delle  Commissioni
          parlamentari  competenti  per  i  profili  finanziari.   Il
          Governo,  ove  non  intenda  conformarsi  alle   condizioni
          formulate con  riferimento  all'esigenza  di  garantire  il
          rispetto dell'art. 81, quarto  comma,  della  Costituzione,
          ritrasmette alle Camere i testi,  corredati  dei  necessari
          elementi   integrativi   d'informazione,   per   i   pareri
          definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per  i
          profili finanziari, che devono essere espressi entro  venti
          giorni. 
              5. Entro ventiquattro mesi dalla  data  di  entrata  in
          vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al  comma
          1, nel rispetto dei principi e  criteri  direttivi  fissati
          dalla  legge  di  delegazione  europea,  il  Governo   puo'
          adottare, con la procedura indicata nei commi  2,  3  e  4,
          disposizioni   integrative   e   correttive   dei   decreti
          legislativi emanati ai sensi  del  citato  comma  1,  fatto
          salvo il diverso termine previsto dal comma 6. 
              6. Con la procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 il Governo
          puo' adottare  disposizioni  integrative  e  correttive  di
          decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1,  al  fine
          di  recepire  atti  delegati  dell'Unione  europea  di  cui
          all'art. 290 del  Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione
          europea, che modificano o integrano direttive recepite  con
          tali decreti legislativi.  Le  disposizioni  integrative  e
          correttive di  cui  al  primo  periodo  sono  adottate  nel
          termine di cui al comma 5 o  nel  diverso  termine  fissato
          dalla legge di delegazione europea. 
              7. I decreti legislativi di recepimento delle direttive
          previste dalla legge di delegazione europea,  adottati,  ai
          sensi dell'art.  117,  quinto  comma,  della  Costituzione,
          nelle materie di competenza  legislativa  delle  regioni  e
          delle province autonome, si  applicano  alle  condizioni  e
          secondo le procedure di cui all'art. 41, comma 1. 
              8. I decreti legislativi adottati ai sensi dell'art. 33
          e attinenti  a  materie  di  competenza  legislativa  delle
          regioni  e  delle  province  autonome  sono  emanati   alle
          condizioni e secondo le procedure di cui all'art. 41, comma
          1. 
              9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri
          parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni  penali
          contenute  negli  schemi  di  decreti  legislativi  recanti
          attuazione delle direttive, ritrasmette i testi, con le sue
          osservazioni e con eventuali modificazioni, alla Camera dei
          deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni
          dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati  anche
          in mancanza di nuovo parere.». 
              «Art. 32 (Principi  e  criteri  direttivi  generali  di
          delega per l'attuazione del diritto dell'Unione europea). -
          1.  Salvi  gli  specifici  principi  e  criteri   direttivi
          stabiliti dalla legge di delegazione europea e in  aggiunta
          a quelli contenuti nelle direttive da  attuare,  i  decreti
          legislativi di cui all'art. 31 sono informati  ai  seguenti
          principi e criteri direttivi generali: 
                a)  le   amministrazioni   direttamente   interessate
          provvedono all'attuazione dei decreti  legislativi  con  le
          ordinarie strutture amministrative,  secondo  il  principio
          della massima  semplificazione  dei  procedimenti  e  delle
          modalita' di organizzazione e di esercizio delle funzioni e
          dei servizi; 
                b) ai  fini  di  un  migliore  coordinamento  con  le
          discipline vigenti per i singoli settori interessati  dalla
          normativa  da  attuare,  sono  introdotte   le   occorrenti
          modificazioni alle discipline stesse, anche  attraverso  il
          riassetto e la semplificazione normativi con  l'indicazione
          esplicita delle norme abrogate, fatti salvi i  procedimenti
          oggetto di semplificazione amministrativa ovvero le materie
          oggetto di delegificazione; 
                c) gli atti di recepimento di  direttive  dell'Unione
          europea  non  possono   prevedere   l'introduzione   o   il
          mantenimento di livelli di regolazione superiori  a  quelli
          minimi richiesti dalle direttive stesse, ai sensi dell'art.
          14, commi  24-bis,  24-ter  e  24-quater,  della  legge  28
          novembre 2005, n. 246; 
                d) al di fuori dei casi previsti dalle  norme  penali
          vigenti, ove necessario per assicurare  l'osservanza  delle
          disposizioni  contenute  nei  decreti   legislativi,   sono
          previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni
          alle disposizioni dei decreti stessi. Le  sanzioni  penali,
          nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda  fino  a  150.000
          euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in  via
          alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni
          ledano o espongano a pericolo interessi  costituzionalmente
          protetti. In tali casi sono previste: la pena  dell'ammenda
          alternativa all'arresto per le infrazioni che  espongano  a
          pericolo  o  danneggino  l'interesse  protetto;   la   pena
          dell'arresto  congiunta  a  quella  dell'ammenda   per   le
          infrazioni che rechino un danno  di  particolare  gravita'.
          Nelle   predette   ipotesi,   in   luogo   dell'arresto   e
          dell'ammenda, possono essere  previste  anche  le  sanzioni
          alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del  decreto
          legislativo  28  agosto  2000,  n.  274,  e   la   relativa
          competenza del giudice di pace. La sanzione  amministrativa
          del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro  e  non
          superiore a 150.000 euro e' prevista per le infrazioni  che
          ledono o espongono a pericolo interessi diversi  da  quelli
          indicati dalla presente  lettera.  Nell'ambito  dei  limiti
          minimi e  massimi  previsti,  le  sanzioni  indicate  dalla
          presente  lettera  sono  determinate  nella  loro  entita',
          tenendo   conto   della   diversa   potenzialita'    lesiva
          dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in
          astratto, di specifiche qualita' personali  del  colpevole,
          comprese  quelle  che  impongono  particolari   doveri   di
          prevenzione, controllo o vigilanza, nonche'  del  vantaggio
          patrimoniale che  l'infrazione  puo'  recare  al  colpevole
          ovvero alla persona  o  all'ente  nel  cui  interesse  egli
          agisce. Ove necessario per  assicurare  l'osservanza  delle
          disposizioni  contenute  nei  decreti   legislativi,   sono
          previste  inoltre  le  sanzioni  amministrative  accessorie
          della sospensione fino a sei mesi e, nei casi  piu'  gravi,
          della privazione definitiva di facolta' e diritti derivanti
          da  provvedimenti  dell'amministrazione,  nonche'  sanzioni
          penali accessorie nei limiti stabiliti dal  codice  penale.
          Al medesimo fine e' prevista la confisca obbligatoria delle
          cose  che  servirono  o  furono  destinate   a   commettere
          l'illecito amministrativo o il reato previsti dai  medesimi
          decreti legislativi,  nel  rispetto  dei  limiti  stabiliti
          dall'art. 240, terzo e quarto comma, del  codice  penale  e
          dall'art. 20 della  legge  24  novembre  1981,  n.  689,  e
          successive modificazioni. Entro i limiti di  pena  indicati
          nella  presente  lettera  sono  previste   sanzioni   anche
          accessorie identiche a quelle eventualmente gia'  comminate
          dalle leggi vigenti  per  violazioni  omogenee  e  di  pari
          offensivita' rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei
          decreti legislativi. Nelle materie  di  cui  all'art.  117,
          quarto   comma,    della    Costituzione,    le    sanzioni
          amministrative sono determinate dalle regioni; 
                e) al recepimento di direttive  o  all'attuazione  di
          altri atti dell'Unione europea  che  modificano  precedenti
          direttive o atti gia'  attuati  con  legge  o  con  decreto
          legislativo si procede, se la  modificazione  non  comporta
          ampliamento   della   materia   regolata,   apportando   le
          corrispondenti  modificazioni  alla  legge  o  al   decreto
          legislativo di attuazione della direttiva o di  altro  atto
          modificato; 
                f) nella redazione dei  decreti  legislativi  di  cui
          all'art. 31 si tiene conto  delle  eventuali  modificazioni
          delle direttive dell'Unione  europea  comunque  intervenute
          fino al momento dell'esercizio della delega; 
                g)   quando   si   verifichino   sovrapposizioni   di
          competenze tra amministrazioni  diverse  o  comunque  siano
          coinvolte le competenze di piu' amministrazioni statali,  i
          decreti  legislativi  individuano,   attraverso   le   piu'
          opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di
          sussidiarieta',  differenziazione,  adeguatezza   e   leale
          collaborazione e le competenze delle regioni e degli  altri
          enti   territoriali,   le   procedure   per   salvaguardare
          l'unitarieta' dei processi decisionali, la trasparenza,  la
          celerita',   l'efficacia   e   l'economicita'   nell'azione
          amministrativa e  la  chiara  individuazione  dei  soggetti
          responsabili; 
                h) qualora non siano di ostacolo i diversi termini di
          recepimento,  vengono  attuate   con   un   unico   decreto
          legislativo le direttive che riguardano le stesse materie o
          che  comunque  comportano  modifiche  degli   stessi   atti
          normativi; 
                i)  e'  assicurata  la  parita'  di  trattamento  dei
          cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri  Stati
          membri dell'Unione europea e non puo'  essere  previsto  in
          ogni  caso  un  trattamento   sfavorevole   dei   cittadini
          italiani.». 
              - Il testo dell'art. 1 e dell'allegato B della legge  9
          luglio 2015, n. 114 (Delega al Governo per  il  recepimento
          delle  direttive  europee  e  l'attuazione  di  altri  atti
          dell'Unione europea) - Legge di delegazione  europea  2014,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 luglio 2015, n.  176
          , cosi recita: 
              «Art.  1  (Delega  al  Governo  per   l'attuazione   di
          direttive europee). - 1. Il Governo e' delegato ad adottare
          secondo le procedure, i principi e i criteri  direttivi  di
          cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012,  n.
          234, i decreti legislativi per l'attuazione delle direttive
          elencate negli allegati A e B alla presente legge. 
              2. I termini per l'esercizio delle deleghe  di  cui  al
          comma 1 sono individuati ai sensi dell'art.  31,  comma  1,
          della legge 24 dicembre 2012, n. 234. 
              3.  Gli  schemi   dei   decreti   legislativi   recanti
          attuazione  delle  direttive  elencate   nell'allegato   B,
          nonche', qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali,
          quelli relativi  all'attuazione  delle  direttive  elencate
          nell'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione  degli
          altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati
          e al Senato della  Repubblica  affinche'  su  di  essi  sia
          espresso il parere dei competenti organi parlamentari. 
              4. Eventuali spese non contemplate da leggi  vigenti  e
          che   non   riguardano    l'attivita'    ordinaria    delle
          amministrazioni statali o regionali possono essere previste
          nei decreti legislativi recanti attuazione delle  direttive
          elencate negli allegati A e B nei  soli  limiti  occorrenti
          per  l'adempimento  degli  obblighi  di  attuazione   delle
          direttive stesse; alla  relativa  copertura,  nonche'  alla
          copertura  delle  minori  entrate  eventualmente  derivanti
          dall'attuazione  delle  direttive,  in   quanto   non   sia
          possibile farvi fronte con  i  fondi  gia'  assegnati  alle
          competenti amministrazioni, si provvede a carico del  fondo
          di rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile  1987,
          n.  183.  Qualora  la  dotazione  del  predetto  fondo   si
          rivelasse insufficiente, i decreti  legislativi  dai  quali
          derivino  nuovi  o  maggiori  oneri   sono   emanati   solo
          successivamente all'entrata  in  vigore  dei  provvedimenti
          legislativi   che   stanziano   le    occorrenti    risorse
          finanziarie, in conformita' all'art.  17,  comma  2,  della
          legge 31 dicembre 2009, n. 196.  Gli  schemi  dei  predetti
          decreti legislativi  sono,  in  ogni  caso,  sottoposti  al
          parere delle Commissioni parlamentari competenti anche  per
          i profili finanziari, ai sensi dell'art. 31, comma 4, della
          legge 24 dicembre 2012, n. 234.». 
 
                                                          «Allegato B 
                                                    (art. 1, comma 1) 
              1) 2010/53/UE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,
          del 7 luglio  2010,  relativa  alle  norme  di  qualita'  e
          sicurezza  degli  organi  umani  destinati   ai   trapianti
          (termine di recepimento 27 agosto 2012); 
              2)   2012/25/UE   direttiva   di    esecuzione    della
          Commissione,  del  9  ottobre  2012,  che   stabilisce   le
          procedure informative per lo scambio tra  Stati  membri  di
          organi umani destinati ai trapianti (termine di recepimento
          10 aprile 2014); 
              3) 2013/35/UE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,
          del 26 giugno 2013, sulle disposizioni minime di  sicurezza
          e di salute  relative  all'esposizione  dei  lavoratori  ai
          rischi    derivanti    dagli    agenti    fisici     (campi
          elettromagnetici) (ventesima direttiva particolare ai sensi
          dell'art. 16, paragrafo 1, della  direttiva  89/391/CEE)  e
          che abroga la direttiva 2004/40/CE (termine di  recepimento
          1° luglio 2016); 
              4) 2013/40/UE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,
          del 12 agosto 2013, relativa agli attacchi contro i sistemi
          di informazione  e  che  sostituisce  la  decisione  quadro
          2005/222/GAI  del  Consiglio  (termine  di  recepimento   4
          settembre 2015); 
              5) 2013/48/UE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,
          del 22 ottobre 2013, relativa al diritto di avvalersi di un
          difensore nel procedimento penale  e  nel  procedimento  di
          esecuzione del mandato d'arresto  europeo,  al  diritto  di
          informare  un  terzo  al  momento  della  privazione  della
          liberta' personale e al diritto delle persone private della
          liberta'  personale  di  comunicare  con  terzi  e  con  le
          autorita' consolari (termine  di  recepimento  27  novembre
          2016); 
              6) 2013/50/UE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,
          del 22  ottobre  2013,  recante  modifica  della  direttiva
          2004/109/CE  del  Parlamento  europeo  e   del   Consiglio,
          sull'armonizzazione   degli   obblighi    di    trasparenza
          riguardanti le informazioni sugli emittenti  i  cui  valori
          mobiliari sono ammessi  alla  negoziazione  in  un  mercato
          regolamentato, della direttiva  2003/71/CE  del  Parlamento
          europeo  e  del  Consiglio,  relativa   al   prospetto   da
          pubblicare  per  l'offerta  pubblica  o  l'ammissione  alla
          negoziazione di strumenti  finanziari,  e  della  direttiva
          2007/14/CE della Commissione, che stabilisce  le  modalita'
          di applicazione  di  talune  disposizioni  della  direttiva
          2004/109/CE (termine di recepimento 26 novembre 2015); 
              7) 2013/51/Euratom del Consiglio, del 22 ottobre  2013,
          che stabilisce requisiti per la tutela della  salute  della
          popolazione   relativamente   alle   sostanze   radioattive
          presenti nelle acque destinate al consumo umano (termine di
          recepimento 28 novembre 2015); 
              8) 2013/53/UE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,
          del 20 novembre 2013, relativa alle imbarcazioni da diporto
          e alle moto d'acqua e  che  abroga  la  direttiva  94/25/CE
          (termine di recepimento 18 gennaio 2016); 
              9) 2013/54/UE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,
          del 20 novembre 2013,  relativa  a  talune  responsabilita'
          dello Stato di bandiera  ai  fini  della  conformita'  alla
          convenzione sul lavoro  marittimo  del  2006  e  della  sua
          applicazione (termine di recepimento 31 marzo 2015); 
              10) 2013/55/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 20 novembre  2013,  recante  modifica  della  direttiva
          2005/36/CE  relativa  al  riconoscimento  delle  qualifiche
          professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012  relativo
          alla cooperazione amministrativa attraverso il  sistema  di
          informazione  del  mercato  interno   («regolamento   IMI»)
          (termine di recepimento 18 gennaio 2016); 
              11) 2013/56/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 20 novembre 2013, che modifica la direttiva  2006/66/CE
          del Parlamento europeo e del Consiglio relativa  a  pile  e
          accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori per quanto
          riguarda l'immissione sul mercato di batterie  portatili  e
          di  accumulatori  contenenti  cadmio  destinati  a   essere
          utilizzati negli utensili elettrici senza fili e di pile  a
          bottone con un basso tenore di mercurio, e  che  abroga  la
          decisione  2009/603/CE  della   Commissione   (termine   di
          recepimento 1° luglio 2015); 
              12) 2013/59/Euratom del Consiglio, del 5 dicembre 2013,
          che stabilisce norme  fondamentali  di  sicurezza  relative
          alla    protezione    contro    i    pericoli     derivanti
          dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e  che  abroga
          le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom,
          97/43/Euratom e 2003/122/Euratom (termine di recepimento  6
          febbraio 2018); 
              13) 2014/17/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di  credito  ai
          consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante
          modifica delle direttive  2008/48/CE  e  2013/36/UE  e  del
          regolamento (UE) n. 1093/2010 (termine  di  recepimento  21
          marzo 2016); 
              14) 2014/27/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 26 febbraio 2014, che modifica le direttive  92/58/CEE,
          92/85/CEE, 94/33/CE, 98/24/CE del Consiglio e la  direttiva
          2004/37/CE del Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  allo
          scopo  di  allinearle  al  regolamento  (CE)  n.  1272/2008
          relativo   alla   classificazione,   all'etichettatura    e
          all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (termine  di
          recepimento 1° giugno 2015); 
              15) 2014/28/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 26 febbraio 2014,  concernente  l'armonizzazione  delle
          legislazioni degli  Stati  membri  relative  alla  messa  a
          disposizione sul mercato e al controllo degli esplosivi per
          uso civile (rifusione) (termine di  recepimento  19  aprile
          2016); 
              16) 2014/29/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 26 febbraio 2014,  concernente  l'armonizzazione  delle
          legislazioni degli  Stati  membri  relative  alla  messa  a
          disposizione sul mercato di recipienti semplici a pressione
          (rifusione) (termine di recepimento 19 aprile 2016); 
              17) 2014/30/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 26 febbraio 2014,  concernente  l'armonizzazione  delle
          legislazioni   degli    Stati    membri    relative    alla
          compatibilita'  elettromagnetica  (rifusione)  (termine  di
          recepimento 19 aprile 2016); 
              18) 2014/31/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 26 febbraio 2014,  concernente  l'armonizzazione  delle
          legislazioni degli  Stati  membri  relative  alla  messa  a
          disposizione  sul  mercato  di  strumenti  per   pesare   a
          funzionamento  non  automatico  (rifusione)   (termine   di
          recepimento 19 aprile 2016); 
              19) 2014/32/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 26 febbraio 2014,  concernente  l'armonizzazione  delle
          legislazioni degli  Stati  membri  relative  alla  messa  a
          disposizione sul mercato di strumenti di misura (rifusione)
          (termine di recepimento 19 aprile 2016); 
              20) 2014/34/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 26 febbraio 2014,  concernente  l'armonizzazione  delle
          legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi  e
          sistemi di protezione  destinati  a  essere  utilizzati  in
          atmosfera potenzialmente esplosiva (rifusione) (termine  di
          recepimento 19 aprile 2016); 
              21) 2014/35/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 26 febbraio 2014,  concernente  l'armonizzazione  delle
          legislazioni degli  Stati  membri  relative  alla  messa  a
          disposizione sul mercato del materiale elettrico  destinato
          a  essere  adoperato  entro  taluni  limiti   di   tensione
          (rifusione) (termine di recepimento 19 aprile 2016); 
              22) 2014/36/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 26 febbraio 2014, sulle condizioni  di  ingresso  e  di
          soggiorno dei  cittadini  di  paesi  terzi  per  motivi  di
          impiego in qualita' di lavoratori  stagionali  (termine  di
          recepimento 30 settembre 2016); 
              23) 2014/41/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 3 aprile 2014, relativa all'ordine europeo di  indagine
          penale (termine di recepimento 22 maggio 2017); 
              24) 2014/48/UE del Consiglio, del 24  marzo  2014,  che
          modifica la direttiva 2003/48/CE in materia  di  tassazione
          dei redditi  da  risparmio  sotto  forma  di  pagamenti  di
          interessi (termine di recepimento 1°gennaio 2016); 
              25) 2014/49/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 16 aprile 2014, relativa ai  sistemi  di  garanzia  dei
          depositi  (rifusione)  (termine  di  recepimento  3  luglio
          2015); 
              26) 2014/50/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 16  aprile  2014,  relativa  ai  requisiti  minimi  per
          accrescere la mobilita' dei  lavoratori  tra  Stati  membri
          migliorando l'acquisizione e  la  salvaguardia  di  diritti
          pensionistici  complementari  (termine  di  recepimento  21
          maggio 2018); 
              27) 2014/51/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 16 aprile 2014, che modifica le direttive 2003/71/CE  e
          2009/138/CE e i regolamenti  (CE)  n.  1060/2009,  (UE)  n.
          1094/2010 e (UE) n. 1095/2010 per quanto riguarda i  poteri
          dell'Autorita'  europea  di  vigilanza  (Autorita'  europea
          delle  assicurazioni   e   delle   pensioni   aziendali   e
          professionali)  e  dell'Autorita'  europea   di   vigilanza
          (Autorita'  europea  degli  strumenti  finanziari   e   dei
          mercati) (termine di recepimento 31 marzo 2015); 
              28) 2014/52/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 16 aprile 2014, che modifica  la  direttiva  2011/92/UE
          concernente  la  valutazione  dell'impatto  ambientale   di
          determinati  progetti  pubblici  e  privati   (termine   di
          recepimento 16 maggio 2017); 
              29) 2014/53/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 16  aprile  2014,  concernente  l'armonizzazione  delle
          legislazioni degli  Stati  membri  relative  alla  messa  a
          disposizione sul mercato di  apparecchiature  radio  e  che
          abroga la direttiva 1999/5/CE (termine  di  recepimento  12
          giugno 2016); 
              30) 2014/54/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del  16  aprile  2014,  relativa  alle  misure  intese   ad
          agevolare l'esercizio dei diritti conferiti  ai  lavoratori
          nel  quadro  della  libera  circolazione   dei   lavoratori
          (termine di recepimento 21 maggio 2016); 
              31) 2014/55/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 16 aprile 2014, relativa alla fatturazione  elettronica
          negli appalti pubblici (termine di recepimento 27  novembre
          2018); 
              32) 2014/56/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 16 aprile 2014, che modifica  la  direttiva  2006/43/CE
          relativa alle revisioni legali  dei  conti  annuali  e  dei
          conti consolidati (termine di recepimento 17 giugno 2016); 
              33) 2014/57/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 16 aprile 2014, relativa alle sanzioni penali  in  caso
          di abusi di mercato (direttiva abusi di  mercato)  (termine
          di recepimento 3 luglio 2016); 
              34)   2014/58/UE   direttiva   di   esecuzione    della
          Commissione, del 16 aprile 2014, che  istituisce,  a  norma
          della direttiva 2007/23/CE del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio, un sistema per la tracciabilita' degli  articoli
          pirotecnici (termine di recepimento 30 aprile 2015); 
              35) 2014/59/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento
          e risoluzione degli  enti  creditizi  e  delle  imprese  di
          investimento e che modifica  la  direttiva  82/891/CEE  del
          Consiglio,   e   le   direttive   2001/24/CE,   2002/47/CE,
          2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE,  2012/30/UE
          e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010  e  (UE)  n.
          648/2012, del Parlamento europeo e del  Consiglio  (termine
          di recepimento 31 dicembre 2014); 
              36) 2014/60/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 15 maggio 2014, relativa  alla  restituzione  dei  beni
          culturali usciti illecitamente dal territorio di uno  Stato
          membro e che modifica  il  regolamento  (UE)  n.  1024/2012
          (Rifusione) (termine di recepimento 18 dicembre 2015); 
              37) 2014/61/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 15 maggio 2014, recante misure volte a ridurre i  costi
          dell'installazione di reti di comunicazione elettronica  ad
          alta velocita' (termine di recepimento 1°gennaio 2016); 
              38) 2014/62/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 15 maggio 2014, sulla protezione  mediante  il  diritto
          penale dell'euro e di altre monete contro la falsificazione
          e che sostituisce  la  decisione  quadro  2000/383/GAI  del
          Consiglio (termine di recepimento 23 maggio 2016); 
              39) 2014/63/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 15 maggio 2014, che modifica la  direttiva  2001/110/CE
          del Consiglio concernente il miele (termine di  recepimento
          24 giugno 2015); 
              40) 2014/65/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 15 maggio 2014, relativa  ai  mercati  degli  strumenti
          finanziari e che modifica  la  direttiva  2002/92/CE  e  la
          direttiva 2011/61/UE (rifusione) (termine di recepimento  3
          luglio 2016); 
              41) 2014/66/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del  15  maggio  2014,  sulle  condizioni  di  ingresso   e
          soggiorno  di  cittadini  di  paesi  terzi  nell'ambito  di
          trasferimenti intra-societari (termine  di  recepimento  29
          novembre 2016); 
              42) 2014/67/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del  15  maggio  2014,  concernente  l'applicazione   della
          direttiva 96/71/CE  relativa  al  distacco  dei  lavoratori
          nell'ambito  di  una  prestazione  di  servizi  e   recante
          modifica del regolamento (UE) n.  1024/2012  relativo  alla
          cooperazione  amministrativa  attraverso  il   sistema   di
          informazione  del  mercato  interno   («regolamento   IMI»)
          (termine di recepimento 18 giugno 2016); 
              43) 2014/68/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 15  maggio  2014,  concernente  l'armonizzazione  delle
          legislazioni degli  Stati  membri  relative  alla  messa  a
          disposizione  sul  mercato  di  attrezzature  a   pressione
          (rifusione) (termine di recepimento 28 febbraio 2015); 
              44) 2014/86/UE del Consiglio,  dell'8  luglio  2014,  e
          (UE) 2015/121 del Consiglio, del 27 gennaio  2015,  recanti
          modifica della direttiva 2011/96/UE, concernente il  regime
          fiscale comune applicabile alle societa' madri e figlie  di
          Stati membri diversi (termine di  recepimento  31  dicembre
          2015); 
              45) 2014/87/Euratom del Consiglio, dell'8 luglio  2014,
          che modifica la direttiva 2009/71/Euratom che istituisce un
          quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti
          nucleari (termine di recepimento 15 agosto 2017); 
              46) 2014/89/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 23  luglio  2014,  che  istituisce  un  quadro  per  la
          pianificazione   dello   spazio   marittimo   (termine   di
          recepimento 18 settembre 2016); 
              47) 2014/91/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del  23  luglio  2014,  recante  modifica  della  direttiva
          2009/65/CE concernente il coordinamento delle  disposizioni
          legislative, regolamentari e amministrative in  materia  di
          taluni  organismi  di  investimento  collettivo  in  valori
          mobiliari (OICVM),  per  quanto  riguarda  le  funzioni  di
          depositario,  le  politiche  retributive  e   le   sanzioni
          (termine di recepimento 18 marzo 2016); 
              48) 2014/94/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del   22   ottobre    2014,    sulla    realizzazione    di
          un'infrastruttura per i combustibili  alternativi  (termine
          di recepimento 18 novembre 2016); 
              49) 2014/95/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 22  ottobre  2014,  recante  modifica  della  direttiva
          2013/34/UE  per  quanto  riguarda   la   comunicazione   di
          informazioni di carattere non finanziario e di informazioni
          sulla diversita' da parte di talune  imprese  e  di  taluni
          gruppi di  grandi  dimensioni  (termine  di  recepimento  6
          dicembre 2016); 
              50) 2014/100/UE della Commissione, del 28 ottobre 2014,
          recante modifica della direttiva 2002/59/CE del  Parlamento
          europeo e del  Consiglio  relativa  all'istituzione  di  un
          sistema comunitario di monitoraggio del traffico  navale  e
          d'informazione (termine di recepimento 18 novembre 2015); 
              51) 2014/104/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
          del 26 novembre 2014,  relativa  a  determinate  norme  che
          regolano le azioni per il risarcimento del danno  ai  sensi
          del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del
          diritto della concorrenza degli Stati membri e  dell'Unione
          europea (termine di recepimento 27 dicembre 2016); 
              52) 2014/107/UE del Consiglio,  del  9  dicembre  2014,
          recante modifica  della  direttiva  2011/16/UE  per  quanto
          riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni
          nel settore fiscale (termine  di  recepimento  31  dicembre
          2015); 
              53) 2014/112/UE del Consiglio, del  19  dicembre  2014,
          che attua  l'accordo  europeo  concernente  taluni  aspetti
          dell'organizzazione dell'orario di lavoro nel trasporto per
          vie navigabili interne,  concluso  tra  la  European  Barge
          Union (EBU), l'Organizzazione europea dei capitani (ESO)  e
          la Federazione europea dei lavoratori dei  trasporti  (ETF)
          (termine di recepimento 31 dicembre 2016); 
              54) (UE) 2015/13 direttiva delegata della  Commissione,
          del 31 ottobre 2014,  che  modifica  l'allegato  III  della
          direttiva  2014/32/UE  del   Parlamento   europeo   e   del
          Consiglio, per quanto riguarda  il  campo  di  portata  dei
          contatori dell'acqua  (termine  di  recepimento  19  aprile
          2016); 
              55)  (UE)  2015/412  del  Parlamento  europeo   e   del
          Consiglio, dell'11 marzo 2015, che  modifica  la  direttiva
          2001/18/CE per quanto  concerne  la  possibilita'  per  gli
          Stati membri di  limitare  o  vietare  la  coltivazione  di
          organismi   geneticamente   modificati   (OGM)   sul   loro
          territorio (senza termine di recepimento); 
              56)  (UE)  2015/413  del  Parlamento  europeo   e   del
          Consiglio, dell'11  marzo  2015,  intesa  ad  agevolare  lo
          scambio transfrontaliero di informazioni  sulle  infrazioni
          in materia di sicurezza stradale (termine di recepimento  6
          maggio 2015).». 
              - Il  decreto  legislativo  25  febbraio  2000,  n.  93
          (Attuazione  della  direttiva  97/23/CE   in   materia   di
          attrezzature a  pressione)  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 18 aprile 2000, n. 91, supplemento ordinario. 
              -  Il  regolamento  (CE)  n.  765/2008  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio del 9  luglio  2008  e'  pubblicato
          nella G.U.U.E. 13 agosto 2008, n. L 218. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Il testo  dell'art.  1  del  decreto  legislativo  25
          febbraio 2000, n. 93 (citato  nelle  note  alle  premesse),
          come modificato dal presente decreto cosi' recita: 
              «Art. 1 (Campo di applicazione e definizioni). - 1.  Le
          disposizioni  del  presente  decreto  si   applicano   alla
          progettazione, alla fabbricazione  e  alla  valutazione  di
          conformita' delle attrezzature a pressione e degli  insiemi
          sottoposti  ad  una  pressione   massima   ammissibile   PS
          superiore a 0,5 bar. 
              2. Ai fini del presente  decreto  valgono  le  seguenti
          definizioni: 
                a)  "attrezzature  a  pressione":  i  recipienti,  le
          tubazioni, gli accessori di sicurezza  e  gli  accessori  a
          pressione,  ivi  compresi  gli  elementi  annessi  a  parti
          pressurizzate, quali flange, raccordi, manicotti, supporti,
          alette mobili; 
                b)  "recipiente":  un  alloggiamento   progettato   e
          costruito per contenere fluidi  pressurizzati  comprendente
          gli elementi annessi diretti sino al punto di accoppiamento
          con altre attrezzature. Un recipiente puo' essere  composto
          di uno o piu' scomparti; 
                c)  "tubazioni":  i  componenti  di  una   conduttura
          destinati al trasporto  dei  fluidi,  allorche'  essi  sono
          collegati al fine  di  essere  inseriti  in  un  sistema  a
          pressione. Le tubazioni comprendono in particolare un  tubo
          o un  insieme  di  tubi,  condotte,  accessori,  giunti  di
          dilatazione, tubi flessibili o altri  eventuali  componenti
          sottoposti  a  pressione.   Gli   scambiatori   di   calore
          costituiti da tubi per il raffreddamento o il riscaldamento
          di aria sono parificati alle tubazioni; 
                d) "accessori di sicurezza": i dispositivi  destinati
          alla protezione delle attrezzature a  pressione  contro  il
          superamento dei limiti ammissibili. Essi comprendono: 
                  1) i dispositivi per la limitazione  diretta  della
          pressione, quali valvole di sicurezza, dispositivi a  disco
          di  rottura,  aste  pieghevoli,  dispositivi  di  sicurezza
          pilotati per lo scarico della pressione (CSPRS); 
                  2) i dispositivi  di  limitazione  che  attivano  i
          sistemi  di  regolazione  o  che  chiudono  e   disattivano
          l'attrezzatura, come pressostati, termostati,  interruttori
          di livello del fluido  e  i  dispositivi  di  "misurazione,
          controllo e regolazione per la sicurezza (SRMCR)"; 
                e) "accessori  a  pressione":  i  dispositivi  aventi
          funzione di servizio e i cui alloggiamenti sono  sottoposti
          a pressione; 
                f) "insiemi": varie attrezzature a pressione  montate
          da un fabbricante  per  costituire  un  tutto  integrato  e
          funzionale; 
                g) "pressione": la pressione riferita alla  pressione
          atmosferica, vale a dire pressione relativa; il vuoto e  di
          conseguenza indicato con un valore negativo; 
                h) "pressione massima ammissibile (PS)": la pressione
          massima  per  la  quale   l'attrezzatura   e'   progettata,
          specificata dal fabbricante. Essa e'  definita  nel  punto,
          specificato dal fabbricante,  in  cui  sono  collegati  gli
          organi di protezione o di sicurezza della  parte  superiore
          dell'attrezzatura o, se  non  idoneo,  in  qualsiasi  altro
          punto specificato; 
                i) "temperatura minima/massima ammissibile (TS)":  le
          temperature minime/massime per le quali  l'attrezzatura  e'
          progettata, specificate dal fabbricante; 
                l) "volume (V)": il volume interno di un  recipiente,
          compreso il volume dei raccordi alla prima  connessione  ed
          escluso il volume degli elementi interni permanenti; 
                m)  "dimensione  nominale  (DN)":   la   designazione
          numerica, contrassegnata dalle iniziali DN  seguite  da  un
          numero, della dimensione comune a tutti i componenti di  un
          sistema di tubazione diversi dai  componenti  indicati  dai
          diametri  esterni  o  dalla  filettatura.  Il   numero   e'
          arrotondato per fini di riferimento e  non  e'  in  stretta
          relazione con le dimensioni di fabbricazione; 
                n) "fluidi": i gas, i liquidi e i vapori  allo  stato
          puro nonche' le loro miscele. Un fluido puo' contenere  una
          sospensione di solidi; 
                o) "giunzioni permanenti": le giunzioni  che  possono
          essere disgiunte solo con metodi distruttivi; 
                p) "approvazione europea di materiali": il  documento
          tecnico, rilasciato ai sensi dell'art. 11, che definisce le
          caratteristiche  dei  materiali  destinati  ad  un  impiego
          ripetuto per la fabbricazione di attrezzature a  pressione,
          che non hanno formato oggetto di una norma armonizzata; 
                p-bis)  "messa  a  disposizione  sul   mercato":   la
          fornitura di attrezzature a pressione o di insiemi  per  la
          distribuzione, il consumo o l'uso sul  mercato  dell'Unione
          nel corso di un'attivita' commerciale, a titolo  oneroso  o
          gratuito; 
                q)  "immissione  sul  mercato":  la  prima  messa   a
          disposizione sul  mercato  dell'Unione  di  attrezzature  a
          pressione o di insiemi; 
                r) "messa in servizio":  la  prima  utilizzazione  di
          un'attrezzatura a pressione o di un insieme  da  parte  del
          suo utilizzatore; 
                s) "fabbricante": la persona fisica o  giuridica  che
          fabbrica attrezzature a pressione o un insieme,  o  che  fa
          progettare o fabbricare tale attrezzatura o tale insieme, e
          li commercializza con il proprio nome o marchio commerciale
          o li utilizza a fini propri; 
                s-bis)  "rappresentante  autorizzato":  una   persona
          fisica o giuridica stabilita nell'Unione che ha ricevuto da
          un fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire
          a suo nome in relazione a determinati compiti; 
                s-ter) "importatore": la persona fisica  o  giuridica
          stabilita nell'Unione che immette sul  mercato  dell'Unione
          attrezzature a pressione o insiemi originari  di  un  Paese
          terzo; 
                s-quater)  "distributore":  la   persona   fisica   o
          giuridica presente nella catena di fornitura,  diversa  dal
          fabbricante e dall'importatore, che  mette  a  disposizione
          sul mercato attrezzature a pressione o insiemi; 
                s-quinquies) "operatori economici":  il  fabbricante,
          il   rappresentante   autorizzato,   l'importatore   e   il
          distributore; 
                s-sexies)  "specifica  tecnica":  un  documento   che
          prescrive  i  requisiti  tecnici  che  le  attrezzature   a
          pressione o gli insiemi devono soddisfare; 
                s-septies) "norma armonizzata": la norma  armonizzata
          di cui all'art. 2, punto 1,  lettera  c),  del  regolamento
          (UE) n. 1025/2012; 
                s-octies)  "accreditamento":   accreditamento   quale
          definito all'art. 2, punto  10,  del  regolamento  (CE)  n.
          765/2008; 
                s-nonies) «organismo  nazionale  di  accreditamento»:
          organismo nazionale di accreditamento di  cui  all'art.  2,
          punto 11, del regolamento (CE) n. 765/2008; 
                s-decies)   "valutazione   della   conformita'":   il
          processo  atto  a  dimostrare  il  rispetto  dei  requisiti
          essenziali di sicurezza del presente decreto relativi  alle
          attrezzature a pressione o agli insiemi; 
                s-undecies)   "organismo   di    valutazione    della
          conformita'":  un  organismo  che   svolge   attivita'   di
          valutazione della conformita',  fra  cui  tarature,  prove,
          certificazioni e ispezioni; 
                s-duodecies) "richiamo":  qualsiasi  misura  volta  a
          ottenere la restituzione di attrezzature a pressione  o  di
          insiemi gia' messi a  disposizione  dei  consumatori  o  di
          altri utilizzatori; 
                s-terdecies)  "ritiro":  qualsiasi  misura  volta   a
          impedire  la  messa   a   disposizione   sul   mercato   di
          attrezzature a pressione o di insiemi presenti nella catena
          di fornitura; 
                s-quaterdecies)   "marcatura   CE":   una   marcatura
          mediante la quale il fabbricante indica che  l'attrezzatura
          a  pressione  o  l'insieme   e'   conforme   ai   requisiti
          applicabili stabiliti  nella  normativa  di  armonizzazione
          dell'Unione che ne prevede l'apposizione; 
                s-quinquiesdecies)   "normativa   di   armonizzazione
          dell'Unione": la normativa  dell'Unione  che  armonizza  le
          condizioni di commercializzazione dei prodotti; 
                t)  "entita'   terza   riconosciuta":   il   soggetto
          riconosciuto a norma dell'art. 13, distinto  dall'organismo
          notificato di  cui  all'art.  12,  che,  in  alternativa  a
          quest'ultimo, puo' essere  preposto  specificatamente  alla
          valutazione delle  giunzioni  permanenti  delle  parti  che
          contribuiscono  alla  resistenza   alla   pressione   delle
          attrezzature,  ovvero  alla  valutazione  delle  prove  non
          distruttive, in conformita' a quanto previsto dall'allegato
          1, rispettivamente ai punti 3.1.2 e 3.1.3; 
                u)  "ispettorato  degli  utilizzatori":  il  soggetto
          designato a norma dell'art. 14  per  lo  svolgimento  delle
          procedure per la valutazione  di  conformita',  di  cui  ai
          moduli A2, C2, F e G dell'allegato III, esclusivamente  con
          riferimento  ad  attrezzature  e  insiemi  impiegati  negli
          impianti gestiti dal gruppo di cui fa parte l'ispettorato. 
              3. Sono esclusi dal campo di applicazione del  presente
          decreto: 
                a)  le  condotte  comprendenti  una  tubazione  o  un
          sistema di tubazioni per il trasporto di qualsiasi fluido o
          sostanza da o verso un impianto, in  mare  aperto  o  sulla
          terra ferma, a partire  dall'ultimo  organo  di  isolamento
          situato nel  perimetro  dell'impianto,  comprese  tutte  le
          attrezzature progettate e collegate specificatamente per la
          condotta, fatta eccezione per le attrezzature  a  pressione
          standard, quali quelle delle cabine di salto di pressione e
          delle centrali di spinta; 
                b) le reti per la raccolta,  la  distribuzione  e  il
          deflusso  di  acqua  e  relative  apparecchiature,  nonche'
          canalizzazioni per acqua  motrice  come  condotte  forzate,
          gallerie e pozzi in pressione per impianti idroelettrici ed
          i relativi accessori specifici; 
                c) i  recipienti  semplici  a  pressione  di  cui  al
          decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 311, e successive
          modificazioni; 
                d) gli aerosol di cui al decreto del Presidente della
          Repubblica  21  luglio   1982,   n.   741,   e   successive
          modificazioni; 
                e) le attrezzature  destinate  al  funzionamento  dei
          veicoli definiti nei seguenti atti giuridici: 
                  1) decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei
          trasporti  28  aprile  2008,  pubblicato  nel   supplemento
          ordinario n. 167 alla Gazzetta  Ufficiale  n.  162  del  12
          luglio 2008, di recepimento della direttiva 2007/46/CE  del
          Parlamento    europeo    e    del    Consiglio,    relativa
          all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi; 
                  2) regolamento  (UE)  n.  167/2013  del  Parlamento
          europeo e  del  Consiglio,  relativo  all'omologazione  dei
          veicoli agricoli e forestali; 
                  3) regolamento  (UE)  n.  168/2013  del  Parlamento
          europeo e  del  Consiglio,  relativo  all'omologazione  dei
          veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli; 
                f)  le  attrezzature  appartenenti  al  massimo  alla
          categoria I a norma dell'art.  9  del  presente  decreto  e
          contemplate da una delle seguenti disposizioni: 
                  1) decreto legislativo  27  gennaio  2010,  n.  17,
          relativo alle macchine; 
                  2)  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  30
          aprile 1999, n. 162, e successive  modificazioni,  relativo
          agli ascensori; 
                  3) legge 18 ottobre  1977,  n.  791,  e  successivi
          decreti  attuativi  in  materia  di   materiale   elettrico
          destinato  ad  essere  adoperato  entro  taluni  limiti  di
          tensione; 
                  4) decreto legislativo 24 febbraio 1997, n.  46,  e
          successive modificazioni, in materia di dispositivi medici; 
                  5) legge 6 dicembre 1971, n. 1083,  e  decreto  del
          Presidente della Repubblica 15 novembre 1996,  n.  661,  in
          materia di apparecchi a gas; 
                  6) decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo
          1998, n.  126,  in  materia  di  apparecchi  e  sistemi  di
          protezione  destinati  a  essere  utilizzati  in  atmosfera
          potenzialmente esplosiva; 
                g) le armi, le munizioni e il materiale  bellico,  le
          attrezzature  e  gli  insiemi  appositamente  progettati  e
          costruiti a fini militari  o  di  mantenimento  dell'ordine
          pubblico, nonche' tutti gli altri prodotti destinati a fini
          specificamente militari di cui all'art. 346,  paragrafo  1,
          lettera b),  del  Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione
          europea; 
                h) le attrezzature  progettate  specificatamente  per
          usi nucleari le quali, in caso di guasto, possono provocare
          emissioni di radioattivita'; 
                i)  le  attrezzature  per  il  controllo  dei   pozzi
          nell'industria   dell'esplorazione   ed   estrazione    del
          petrolio, del gas o  geotermica  nonche'  nello  stoccaggio
          sotterraneo, e previste  per  contenere  o  controllare  la
          pressione del pozzo. Sono  compresi  la  testa  pozzo,  gli
          otturatori di sicurezza (BOP), le tubazioni e i  collettori
          nonche' le loro attrezzature a monte; 
                l) le attrezzature di cui fanno parte alloggiamenti o
          meccanismi  in  cui  il  dimensionamento,  la  scelta   dei
          materiali,  le   norme   di   costruzione   sono   motivati
          essenzialmente  da  criteri  di  resistenza,  rigidita'   e
          stabilita' nei confronti degli effetti operativi statici  e
          dinamici o da altri criteri legati al loro funzionamento  e
          per le  quali  la  pressione  non  costituisce  un  fattore
          significativo a livello di progettazione, quali: 
                  1) i motori, comprese  le  turbine  e  i  motori  a
          combustione interna; 
                  2) le macchine a vapore,  le  turbine  a  gas  o  a
          vapore, i turbogeneratori, i compressori, le  pompe  e  gli
          attuatori; 
                m)   gli   altiforni,   compresi   i    sistemi    di
          raffreddamento  dei  forni,  i  dispositivi   di   recupero
          dell'aria calda, di estrazione delle polveri e  dispositivi
          di lavaggio dei gas di scarico degli altiforni e  cubilotti
          per  la  riduzione  diretta,   compreso   il   sistema   di
          raffreddamento  del  forno,  i  convertitori  a  gas  e   i
          recipienti   per   la    fusione,    la    rifusione,    la
          degassificazione e la colata di acciaio e  di  metalli  non
          ferrosi; 
                n) gli  alloggiamenti  per  apparecchiature  ad  alta
          tensione  come  interruttori,   dispositivi   di   comando,
          trasformatori e macchine rotanti; 
                o) gli alloggiamenti pressurizzati che avvolgono  gli
          elementi dei sistemi di trasmissione quali cavi elettrici e
          telefonici; 
                p) le navi, i  razzi,  gli  aeromobili  o  le  unita'
          mobili "off-shore" nonche'  le  attrezzature  espressamente
          destinate ad essere installate a bordo di questi veicoli  o
          alla loro propulsione; 
                q)  le  attrezzature  a  pressione  composte  di   un
          involucro leggero,  ad  esempio  i  pneumatici,  i  cuscini
          d'aria, le palle e i  palloni  da  gioco,  le  imbarcazioni
          gonfiabili e altre attrezzature a pressione analoghe; 
                r) i silenziatori di scarico e di immissione; 
                s)  le  bottiglie  o  lattine  per  bevande  gassate,
          destinate al consumo finale; 
                t)  i  recipienti  destinati  al  trasporto  ed  alla
          distribuzione di bevande con un PS-V non  superiore  a  500
          bar L e una pressione massima ammissibile non superiore a 7
          bar; 
                u)   le   attrezzature   contemplate   dal    decreto
          legislativo 27 gennaio 2010, n. 35, relativo  al  trasporto
          di merci pericolose,  dal  decreto  legislativo  12  giugno
          2012,  n.  78,  in  materia  di  attrezzature  a  pressione
          trasportabili, e le  attrezzature  contemplate  dal  Codice
          marittimo  internazionale  per  il  trasporto  delle  merci
          pericolose (IMDG) cui  e'  stata  data  esecuzione  con  il
          decreto del Ministro dei trasporti e  della  navigazione  2
          ottobre 1995, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
          Repubblica italiana n. 235 del  7  ottobre  1995,  e  dalla
          Convenzione  internazionale  per  l'aviazione  civile(ICAO)
          approvata con decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 616; 
                v)  i  termosifoni  e  i  tubi  negli   impianti   di
          riscaldamento ad acqua calda; 
                z) i recipienti destinati a contenere liquidi con una
          pressione gassosa al di sopra del liquido non  superiore  a
          0,5 bar.». 
              - Il testo dell'art. 3 del citato  decreto  legislativo
          25 febbraio 2000,  n.  93,  come  modificato  dal  presente
          decreto, cosi' recita: 
              «Art.  3  (Requisiti  tecnici  particolari).  -  1.  Le
          attrezzature a pressione indicate alle lettere a), b),  c),
          e  d),  classificate  in  conformita'  a  quanto   previsto
          dall'art.  9  e  dall'allegato  II,  devono  soddisfare   i
          requisiti essenziali stabiliti nell'allegato I  secondo  le
          seguenti modalita': 
                a) recipienti, ad eccezione di  quelli  di  cui  alla
          lettera b), destinati a contenere: 
                  1)  gas,  gas  liquefatti,  gas   disciolti   sotto
          pressione, vapori e liquidi la cui tensione di vapore  alla
          temperatura massima ammissibile e' superiore di almeno  0,5
          bar alla pressione atmosferica normale (1013 mbar) entro  i
          seguenti limiti: 
                    per i fluidi del gruppo 1, quando  il  volume  e'
          superiore a 1 litro e il prodotto PS-V  e  superiore  a  25
          bar-L, nonche' quando la pressione PS e'  superiore  a  200
          bar (allegato II, tabella 1); 
                    per i fluidi del gruppo 2, quando  il  volume  e'
          superiore a 1 litro e il prodotto PS-V e'  superiore  a  50
          bar-L, nonche' quando la pressione PS e' superiore  a  1000
          bar, nonche' per tutti gli estintori portatili e le bombole
          per apparecchi respiratori (allegato II, tabella 2); 
                  2)  liquidi  con  una  tensione  di   vapore   alla
          temperatura massima ammissibile inferiore o pari a 0,5  bar
          oltre la pressione atmosferica normale (1.013 mbar),  entro
          i seguenti limiti: 
                    per i fluidi del gruppo 1, quando  il  volume  e'
          superiore a un litro e il prodotto PS-V e' superiore a  200
          bar-L, nonche' quando la pressione PS e'  superiore  a  500
          bar (allegato II, tabella 3); 
                    per i fluidi del gruppo 2, quando la pressione PS
          e' superiore a 10 bar e il prodotto  PS-V  e'  superiore  a
          10000 bar-L, nonche' quando la pressione PS e' superiore  a
          1000 bar (allegato II, tabella 4); 
                b) attrezzature a pressione a focolare o  altro  tipo
          di  riscaldamento,   con   rischio   di   surriscaldamento,
          destinate alla generazione di vapore o acqua  surriscaldata
          a temperature superiori a  110°  C,  quando  il  volume  e'
          superiore a 2 litri, nonche' tutte le pentole  a  pressione
          (allegato II, tabella 5); 
                c) tubazioni destinate a contenere: 
                  1)  gas,  gas  liquefatti,  gas   disciolti   sotto
          pressione, vapori e liquidi la cui tensione di vapore  alla
          temperatura massima ammissibile e'  superiore  di  0,5  bar
          alla pressione atmosferica normale  (1013  mbar),  entro  i
          seguenti limiti: 
                    per i fluidi  del  gruppo  1,  quando  la  DN  e'
          superiore a 25 (allegato II, tabella 6); 
                    per i fluidi  del  gruppo  2,  quando  la  DN  e'
          superiore a 32 e il prodotto PS-DN e' superiore a 1000  bar
          (allegato II, tabella 7); 
                  2)  liquidi  con  una  tensione  di   vapore   alla
          temperatura massima ammissibile inferiore o pari a 0,5  bar
          oltre la pressione atmosferica normale (1013 mbar), entro i
          seguenti limiti: 
                    per i fluidi  del  gruppo  1,  quando  la  DN  e'
          superiore a 25 e il prodotto PS-DN e' superiore a 2000  bar
          (allegato II, tabella 8); 
                    per i fluidi  del  gruppo  2,  quando  il  PS  e'
          superiore a 10 bar, la DN e' superiore a 200 e il  prodotto
          PS-DN e' superiore a 5000 bar (allegato II, tabella 9); 
                d) accessori di sicurezza  e  accessori  a  pressione
          destinati ad attrezzature di cui alle lettere a), b) e  c),
          anche quando tali attrezzature sono inserite in un insieme. 
              2. Gli insiemi di cui all'art. 1, comma 2, lettera  f),
          comprendenti almeno un'attrezzatura a pressione di  cui  al
          comma 1 e di seguito indicati alle lettere  a),  b)  e  c),
          devono  soddisfare   i   requisiti   essenziali   enunciati
          nell'allegato    I,    qualora    abbiano    le    seguenti
          caratteristiche: 
                a) gli insiemi previsti per la produzione di vapore o
          di acqua  surriscaldata  ad  una  temperatura  superiore  a
          110°C, contenenti  almeno  un'attrezzatura  a  pressione  a
          focolare o altro tipo  di  riscaldamento,  con  rischio  di
          surriscaldamento; 
                b)  gli  insiemi  diversi  da  quelli  indicati  alla
          lettera a), allorche' il fabbricante li  destina  a  essere
          commercializzati e messi in servizio come insiemi; 
                c)  in  deroga  a  quanto  disposto  dall'alinea  del
          presente comma, gli insiemi previsti per la  produzione  di
          acqua  calda  ad  una  temperatura  inferiore  a  110°   C,
          alimentati manualmente con combustibile solido, con un PS-V
          superiore  a  50  bar-L  debbono  soddisfare  i   requisiti
          essenziali di cui ai punti  2.10,  2.11,  3.4,  5a)  e  5d)
          dell'allegato I. 
              3. In deroga a quanto previsto dall'art.  4,  comma  1,
          sono consentite l'immissione sul  mercato  e  la  messa  in
          servizio  delle  attrezzature  e   degli   insiemi   aventi
          caratteristiche  inferiori  o  pari   ai   limiti   fissati
          rispettivamente dal comma 1, lettere a), b)  e  c),  e  dal
          comma  2,  purche'  progettati  e  fabbricati  secondo   la
          corretta  prassi  costruttiva  in  uso   nello   Stato   di
          fabbricazione appartenente all'Unione  europea  o  aderente
          all'Accordo istitutivo dello Spazio economico europeo,  che
          garantisca la sicurezza di utilizzazione. Tali attrezzature
          e insiemi non recano la marcatura CE , di cui all'art.  15,
          fatte salve le altre norme nazionali e dell'Unione  europea
          applicabili in materia di armonizzazione che  ne  prevedono
          l'apposizione sono corredati da sufficienti istruzioni  per
          l'uso e hanno marcature che consentono l'individuazione del
          fabbricante o del suo mandatario stabilito  nel  territorio
          comunitario.».