Art. 2 
 
               Altre modifiche al decreto legislativo 
                       25 febbraio 2000, n. 93 
 
  1. Al decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93,  sono  apportate
le seguenti ulteriori modificazioni: 
    a) all'articolo 18, commi 1, lettera a), e 3,  le  parole:  «lire
quindici  milioni»  e:  «lire  novanta  milioni»   sono   sostituite,
rispettivamente,   dalle   seguenti:   «euro   ottomila»   e:   «euro
quarantottomila»; 
    b) all'articolo 18, comma 1, lettere b),  c)  e  d),  le  parole:
«lire diciotto milioni» e: «lire  trenta  milioni»  sono  sostituite,
rispettivamente,  dalle   seguenti:   «euro   diecimila»   e:   «euro
sedicimila»; 
    c) agli articoli 16, commi 1 e 2, 17, comma 1, 18, comma  5,  19,
comma 1, e 21, comma 2, le parole: «dell'industria, del  commercio  e
dell'artigianato» sono sostituite  dalle  seguenti:  «dello  sviluppo
economico»; 
    d)  all'articolo  19,  comma  1,  le  parole:  «della  previdenza
sociale» e: «della sanita'» sono sostituite,  rispettivamente,  dalle
seguenti: «delle politiche sociali» e: «della salute»; 
    e) all'articolo 19, comma 1, le parole: «da emanare» e: «entro un
anno dall'entrata in vigore del presente decreto,» sono soppresse; 
    f) all'articolo 19 il comma 3 e' abrogato; 
    g) all'articolo 21, il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  «2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di  concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, da  emanare  entro  60
giorni dalla data di entrata in vigore  del  presente  decreto,  sono
stabilite le tariffe per l'attivita' di cui al comma 1, ad esclusione
di  quelle  relative  alle  attivita'  svolte  dall'organismo   unico
nazionale di accreditamento, nonche' i  termini  e  le  modalita'  di
versamento delle medesime tariffe.»; 
    h) l'articolo 23 e' abrogato. 
 
--------------- 
Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le  correzioni
apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U.  11/03/2016,  n.  59
durante il periodo di "vacatio legis". 
  E'  possibile  visualizzare  il  testo  originario  accedendo  alla
versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione. 
 
          Note all'art. 2: 
              - Il testo dell'art.  16  del  decreto  legislativo  25
          febbraio 2000, n. 93 (citato  nelle  note  alle  premesse),
          come modificato dal presente decreto cosi' recita: 
              «Art.  16  (Irregolare  o  indebita  apposizione  della
          marcatura CE). - 1. Fatta salva la clausola di salvaguardia
          di cui all'art. 8,  qualora  il  Ministero  dello  sviluppo
          economico  accerti  l'apposizione  della  marcatura  CE  in
          violazione delle disposizioni di cui all'art. 15,  ingiunge
          al fabbricante o al suo mandatario stabilito nel territorio
          comunitario di conformare  il  prodotto  alle  disposizioni
          stesse e di far cessare l'infrazione, fissando  un  congruo
          termine per l'adempimento. 
              2. Nel caso di inottemperanza agli obblighi di  cui  al
          comma 1, il Ministero dello sviluppo economico  dispone  il
          divieto o  la  limitazione  della  commercializzazione  del
          prodotto o ne dispone il ritiro dal  mercato  a  cura  e  a
          spese del fabbricante o del suo  mandatario  stabilito  nel
          territorio comunitario o del  responsabile  dell'immissione
          del  prodotto  sul  mercato  comunitario,   informando   la
          Commissione  europea  e  gli   Stati   membri   dell'Unione
          europea.». 
              - Il testo dell'art.  17  del  decreto  legislativo  25
          febbraio 2000, n. 93 (citato  nelle  note  alle  premesse),
          come modificato dal presente decreto cosi' recita: 
              «Art. 17 (Cooperazione con la Commissione europea e con
          gli Stati membri dell'Unione europea). - 1.  Nell'esercizio
          delle competenze attribuitegli  dal  presente  decreto,  il
          Ministero  dello  sviluppo  economico  adotta  ogni  misura
          idonea  a  migliorare  la  cooperazione  con  le  autorita'
          competenti  degli  Stati  membri  dell'Unione   europea   e
          fornisce altresi' alla Commissione europea i dati  che  gli
          sono richiesti.». 
              - Il testo dell'art.  18  del  decreto  legislativo  25
          febbraio 2000, n. 93 (citato  nelle  note  alle  premesse),
          come modificato dal presente decreto cosi' recita: 
              «Art. 18 (Sanzioni). -  1.  Il  fabbricante  o  il  suo
          mandatario che produce e commercializza o cede a  qualsiasi
          titolo attrezzature a pressione o insiemi non  conformi  ai
          requisiti essenziali di sicurezza  di  cui  all'allegato  I
          ovvero  il  cui  tipo  non  sia   stato   sottoposto   alle
          valutazioni di  conformita'  previste  dagli  articoli  10,
          comma 3, e 14 e relative alle diverse categorie e' punito: 
                a) se trattasi di attrezzature o insiemi di categoria
          I, con la sanzione  amministrativa  del  pagamento  di  una
          somma da euro ottomila a euro quarantottomila; 
                b) se trattasi di attrezzature o insiemi di categoria
          II, con l'arresto sino a sei mesi o con l'ammenda  da  euro
          diecimila a euro sedicimila; 
                c) se trattasi di attrezzature o insiemi di categoria
          III, con l'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da
          euro diecimila a euro sedicimila; 
                d) se trattasi di attrezzature o insiemi di categoria
          IV, con l'arresto da nove mesi a tre anni e  con  l'ammenda
          da euro diecimila a euro sedicimila. 
              2. Le pene di cui al comma 1 sono aumentate da un terzo
          alla meta' se le attrezzature o gli insiemi appaiono muniti
          della marcatura CE di cui all'art. 15 o della dichiarazione
          CE di conformita' di cui all'allegato VII. 
              3. Chi non osserva i provvedimenti legalmente  adottati
          dagli organi preposti al controllo del rispetto delle norme
          di cui al  presente  decreto  e'  punito  con  la  sanzione
          amministrativa del pagamento di una somma da euro  ottomila
          a euro quarantottomila. 
              4. Agli effetti delle  norme  penali,  le  persone  che
          effettuano le attivita' previste dagli articoli 8 e 10  per
          conto degli organismi di controllo autorizzati di cui  agli
          articoli 12 e l3 si considerano incaricate di  un  pubblico
          servizio. 
              5. Per  l'applicazione  delle  sanzioni  amministrative
          previste dal presente articolo e' competente  il  Ministero
          dello sviluppo economico». 
              - Il testo dell'art.  19  del  decreto  legislativo  25
          febbraio 2000, n. 93 (citato  nelle  note  alle  premesse),
          come modificato dal presente decreto cosi' recita: 
              «Art. 19 (Disposizioni  per  la  messa  in  servizio  e
          l'utilizzazione delle  attrezzature  a  pressione  e  degli
          insiemi). - 1. Con uno o piu' decreti  del  Ministro  delle
          politiche sociali, di concerto con Ministro  del  lavoro  e
          sentito   il   Ministro   della   salute,   sono   adottate
          prescrizioni  volte  ad  assicurare   la   permanenza   dei
          requisiti  di  sicurezza  in  occasione  dell'utilizzazione
          delle attrezzature a pressione e  degli  insiemi,  compresi
          quelli in servizio alla  data  di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto, e di adeguare a  tale  scopo  le  vigenti
          prescrizioni  tecniche  in  materia  di  utilizzazione.  In
          particolare sono individuate le attrezzature a pressione  e
          gli insiemi per i quali  e'  obbligatoria  la  verifica  di
          primo o nuovo impianto  e  sono  adottate  prescrizioni  in
          ordine all'installazione,  alla  messa  in  servizio,  alla
          manutenzione, alla riparazione, nonche' alla sottoposizione
          delle attrezzature e degli  insiemi  a  una  o  piu'  delle
          procedure di seguito elencate: 
                a) dichiarazione di messa in servizio; 
                b) controllo di messa in servizio; 
                c) riqualificazione periodica; 
                d) controllo dopo riparazione . 
              2. Con i decreti di cui al comma  1,  d'intesa  con  il
          Ministero  della   difesa,   sono   individuate   peculiari
          procedure di controllo per le attrezzature e gli insiemi in
          uso  alle  amministrazioni  preposte  alla   tutela   della
          sicurezza ed alla difesa dello Stato. 
              3. (Abrogato).». 
              - Il testo dell'art.  21  del  decreto  legislativo  25
          febbraio 2000, n. 93 (citato  nelle  note  alle  premesse),
          come modificato dal presente decreto cosi' recita: 
              «Art.  21  (Tariffe).  -  1.  Le  spese  relative  alle
          procedure finalizzate al rilascio dell'approvazione europea
          dei materiali ai sensi dell'art. 11, le spese  connesse  al
          riconoscimento delle entita' terze di cui all'art. 13  e  i
          controlli  sulle  medesime  e  le   spese   relative   alla
          designazione degli ispettorati degli utilizzatori  a  norma
          dell'art. 14, nonche' i  controlli  sugli  stessi,  sono  a
          carico dei richiedenti, sulla base del costo effettivo  del
          servizio reso. 
              2. Con decreto del Ministero dello sviluppo  economico,
          di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze,
          da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in  vigore
          del  presente  comma,  sono  stabilite   le   tariffe   per
          l'attivita' di cui al comma  1,  ad  esclusione  di  quelle
          relative  alle  attivita'   svolte   dall'organismo   unico
          nazionale  di  accreditamento,  nonche'  i  termini  e   le
          modalita' di versamento delle medesime tariffe.».