Art. 2 Altre modifiche al decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93 1. Al decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, sono apportate le seguenti ulteriori modificazioni: a) all'articolo 18, commi 1, lettera a), e 3, le parole: «lire quindici milioni» e: «lire novanta milioni» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «euro ottomila» e: «euro quarantottomila»; b) all'articolo 18, comma 1, lettere b), c) e d), le parole: «lire diciotto milioni» e: «lire trenta milioni» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «euro diecimila» e: «euro sedicimila»; c) agli articoli 16, commi 1 e 2, 17, comma 1, 18, comma 5, 19, comma 1, e 21, comma 2, le parole: «dell'industria, del commercio e dell'artigianato» sono sostituite dalle seguenti: «dello sviluppo economico»; d) all'articolo 19, comma 1, le parole: «della previdenza sociale» e: «della sanita'» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «delle politiche sociali» e: «della salute»; e) all'articolo 19, comma 1, le parole: «da emanare» e: «entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto,» sono soppresse; f) all'articolo 19 il comma 3 e' abrogato; g) all'articolo 21, il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le tariffe per l'attivita' di cui al comma 1, ad esclusione di quelle relative alle attivita' svolte dall'organismo unico nazionale di accreditamento, nonche' i termini e le modalita' di versamento delle medesime tariffe.»; h) l'articolo 23 e' abrogato. --------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 11/03/2016, n. 59 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
Note all'art. 2: - Il testo dell'art. 16 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93 (citato nelle note alle premesse), come modificato dal presente decreto cosi' recita: «Art. 16 (Irregolare o indebita apposizione della marcatura CE). - 1. Fatta salva la clausola di salvaguardia di cui all'art. 8, qualora il Ministero dello sviluppo economico accerti l'apposizione della marcatura CE in violazione delle disposizioni di cui all'art. 15, ingiunge al fabbricante o al suo mandatario stabilito nel territorio comunitario di conformare il prodotto alle disposizioni stesse e di far cessare l'infrazione, fissando un congruo termine per l'adempimento. 2. Nel caso di inottemperanza agli obblighi di cui al comma 1, il Ministero dello sviluppo economico dispone il divieto o la limitazione della commercializzazione del prodotto o ne dispone il ritiro dal mercato a cura e a spese del fabbricante o del suo mandatario stabilito nel territorio comunitario o del responsabile dell'immissione del prodotto sul mercato comunitario, informando la Commissione europea e gli Stati membri dell'Unione europea.». - Il testo dell'art. 17 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93 (citato nelle note alle premesse), come modificato dal presente decreto cosi' recita: «Art. 17 (Cooperazione con la Commissione europea e con gli Stati membri dell'Unione europea). - 1. Nell'esercizio delle competenze attribuitegli dal presente decreto, il Ministero dello sviluppo economico adotta ogni misura idonea a migliorare la cooperazione con le autorita' competenti degli Stati membri dell'Unione europea e fornisce altresi' alla Commissione europea i dati che gli sono richiesti.». - Il testo dell'art. 18 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93 (citato nelle note alle premesse), come modificato dal presente decreto cosi' recita: «Art. 18 (Sanzioni). - 1. Il fabbricante o il suo mandatario che produce e commercializza o cede a qualsiasi titolo attrezzature a pressione o insiemi non conformi ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato I ovvero il cui tipo non sia stato sottoposto alle valutazioni di conformita' previste dagli articoli 10, comma 3, e 14 e relative alle diverse categorie e' punito: a) se trattasi di attrezzature o insiemi di categoria I, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro ottomila a euro quarantottomila; b) se trattasi di attrezzature o insiemi di categoria II, con l'arresto sino a sei mesi o con l'ammenda da euro diecimila a euro sedicimila; c) se trattasi di attrezzature o insiemi di categoria III, con l'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da euro diecimila a euro sedicimila; d) se trattasi di attrezzature o insiemi di categoria IV, con l'arresto da nove mesi a tre anni e con l'ammenda da euro diecimila a euro sedicimila. 2. Le pene di cui al comma 1 sono aumentate da un terzo alla meta' se le attrezzature o gli insiemi appaiono muniti della marcatura CE di cui all'art. 15 o della dichiarazione CE di conformita' di cui all'allegato VII. 3. Chi non osserva i provvedimenti legalmente adottati dagli organi preposti al controllo del rispetto delle norme di cui al presente decreto e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro ottomila a euro quarantottomila. 4. Agli effetti delle norme penali, le persone che effettuano le attivita' previste dagli articoli 8 e 10 per conto degli organismi di controllo autorizzati di cui agli articoli 12 e l3 si considerano incaricate di un pubblico servizio. 5. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo e' competente il Ministero dello sviluppo economico». - Il testo dell'art. 19 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93 (citato nelle note alle premesse), come modificato dal presente decreto cosi' recita: «Art. 19 (Disposizioni per la messa in servizio e l'utilizzazione delle attrezzature a pressione e degli insiemi). - 1. Con uno o piu' decreti del Ministro delle politiche sociali, di concerto con Ministro del lavoro e sentito il Ministro della salute, sono adottate prescrizioni volte ad assicurare la permanenza dei requisiti di sicurezza in occasione dell'utilizzazione delle attrezzature a pressione e degli insiemi, compresi quelli in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, e di adeguare a tale scopo le vigenti prescrizioni tecniche in materia di utilizzazione. In particolare sono individuate le attrezzature a pressione e gli insiemi per i quali e' obbligatoria la verifica di primo o nuovo impianto e sono adottate prescrizioni in ordine all'installazione, alla messa in servizio, alla manutenzione, alla riparazione, nonche' alla sottoposizione delle attrezzature e degli insiemi a una o piu' delle procedure di seguito elencate: a) dichiarazione di messa in servizio; b) controllo di messa in servizio; c) riqualificazione periodica; d) controllo dopo riparazione . 2. Con i decreti di cui al comma 1, d'intesa con il Ministero della difesa, sono individuate peculiari procedure di controllo per le attrezzature e gli insiemi in uso alle amministrazioni preposte alla tutela della sicurezza ed alla difesa dello Stato. 3. (Abrogato).». - Il testo dell'art. 21 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93 (citato nelle note alle premesse), come modificato dal presente decreto cosi' recita: «Art. 21 (Tariffe). - 1. Le spese relative alle procedure finalizzate al rilascio dell'approvazione europea dei materiali ai sensi dell'art. 11, le spese connesse al riconoscimento delle entita' terze di cui all'art. 13 e i controlli sulle medesime e le spese relative alla designazione degli ispettorati degli utilizzatori a norma dell'art. 14, nonche' i controlli sugli stessi, sono a carico dei richiedenti, sulla base del costo effettivo del servizio reso. 2. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente comma, sono stabilite le tariffe per l'attivita' di cui al comma 1, ad esclusione di quelle relative alle attivita' svolte dall'organismo unico nazionale di accreditamento, nonche' i termini e le modalita' di versamento delle medesime tariffe.».