Art. 3 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1. Con l'eccezione delle disposizioni di cui all'articolo 1,  comma
1, lettera t), ferma restando la decorrenza disposta dall'articolo 49
della  direttiva  2014/68/UE  relativamente  all'articolo  13   della
medesima,  le  disposizioni  del  presente  decreto  si  applicano  a
decorrere dal 19 luglio 2016. 
  2. Il Ministero dello sviluppo economico comunica alla  Commissione
europea il testo delle disposizioni di  cui  al  presente  decreto  e
delle altre disposizioni essenziali di diritto interno  adottate  nel
settore disciplinato dal decreto medesimo. 
  3. Nelle disposizioni legislative, regolamentari ed  amministrative
in vigore, tutti i  riferimenti  alla  direttiva  97/23/CE,  abrogata
dalla direttiva 2014/68/UE, salvo  quanto  diversamente  previsto  in
particolare nelle disposizioni  transitorie,  si  intendono  fatti  a
quest'ultima direttiva e vanno letti secondo la tavola di concordanza
di cui all'allegato VI alla direttiva stessa. 
 
          Note all'art. 3: 
              - La direttiva 2014/68/UE e' pubblicata nella  G.U.U.E.
          27 giugno 2014, n. L 189.