Art. 2 Disposizioni transitorie e finali 1. Il divieto di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 188 del 2008 non si applica alle pile e agli accumulatori portatili destinati ad essere utilizzati in utensili elettrici senza fili fino al 31 dicembre 2016. 2. I produttori di apparecchi in cui sono incorporati pile o accumulatori adempiono all'obbligo di fornire le istruzioni di cui al comma 1 dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 188 del 2008, come introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera f), del presente decreto, a decorrere dal sesto mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto. 3. Il decreto di cui all'articolo 27, comma 5, del decreto legislativo n. 188 del 2008, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera m), e' adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Fino alla suddetta adozione, alla copertura degli oneri di funzionamento del Comitato di cui all'articolo 16 del citato decreto legislativo n. 188 del 2008 si provvede in conformita' al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, adottato ai sensi dell'articolo 41, comma 5, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti d'osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 15 febbraio 2016 MATTARELLA Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri Galletti, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare Gentiloni Silveri, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Orlando, Ministro della giustizia Padoan, Ministro dell'economia e delle finanze Guidi, Ministro dello sviluppo economico Lorenzin, Ministro della salute Visto, il Guardasigilli: Orlando
Note all'art. 2: - Per i riferimenti normativi all'art. 3 del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, si veda nelle note all'art. 1. - Per i riferimenti normativi all'art. 9 del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, si veda nelle note all'art. 1. - Per i riferimenti normativi all'art. 27 del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, si veda nelle note all'art. 1. - Il testo dell'art. 16 del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, citato nelle note alle premesse, cosi' recita: «Art. 16 (Centro di coordinamento). - 1. E' istituito il Centro di coordinamento, in forma di consorzio avente personalita' giuridica di diritto privato, cui partecipano i produttori di pile e di accumulatori, individualmente o in forma collettiva. 2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Centro di coordinamento si dota di apposito statuto.». - Il testo dell'art. 41 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49 (Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche - RAEE), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 marzo 2014, n. 73, S.O., cosi' recita: «Art. 41 (Disposizioni finanziarie). - 1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 2. Le amministrazioni pubbliche competenti provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 3. Gli oneri per lo svolgimento della visita preventiva e delle ispezioni di cui all'art. 20, commi 3 e 4, nonche' quelli derivanti dallo svolgimento delle prestazioni e dei controlli effettuati da parte dei pubblici uffici territoriali in applicazione del presente decreto sono posti a carico dei soggetti destinatari di tali prestazioni e controlli, sulla base del costo effettivo del servizio, secondo tariffe da stabilirsi con disposizioni regionali. 4. Gli oneri relativi alle attivita' di monitoraggio di cui all'art. 14, comma 3, e 19, comma 9, nonche' gli oneri di funzionamento del Comitato di vigilanza e controllo, del Comitato di indirizzo sulla gestione dei RAEE e di tenuta del Registro nazionale di cui all'art. 29 sono a carico dei produttori di AEE in base alle rispettive quote di mercato. 5. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le tariffe per la copertura degli oneri di cui al comma 4, nonche' le relative modalita' di versamento. Con disposizioni regionali, sentiti gli enti locali interessati, sono determinate le tariffe per la copertura degli oneri di cui al comma 3, nonche' le relative modalita' di versamento.».