Art. 10 Sanzioni 1. Il gestore che non effettua i controlli interni, a norma dell'articolo 6, comma 5, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 40.000 ad euro 120.000. Nel caso di reiterata violazione della disposizione del presente comma da parte di un gestore che presta il servizio o svolge l'attivita' sulla base di un provvedimento dell'amministrazione, la regione interessata ne da' comunicazione all'autorita' che ha adottato il provvedimento affinche' provveda immediatamente alla revoca dello stesso. Il gestore del servizio idrico integrato ovvero chi fornisce a terzi acqua destinata al consumo umano attraverso rete di distribuzione idrica oppure mediante cisterne fisse o mobili, e' in ogni caso tenuto alla prosecuzione all'erogazione del servizio sino all'ultimazione delle procedure necessarie al subentro di un diverso gestore, e alla consegna a quest'ultimo delle opere e degli impianti della rete di distribuzione idrica. 2. Il gestore che non conserva per cinque anni i documenti che certificano i risultati delle analisi effettuate dai laboratori a norma dell'articolo 6, comma 6, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20.000 ad euro 80.000, per ogni risultato di misura non conservato. In luogo della sanzione di cui al periodo precedente, si applica la sanzione amministrativa da euro 50.000 ad euro 150.000 per ogni risultato di misura non conservato nei confronti del gestore che, nei cinque anni precedenti, sia incorso in altra violazione della stessa indole. 3. Il gestore che non comunica all'azienda sanitaria locale competente, ovvero ad altro ente pubblico individuato da leggi regionali, l'accertato superamento dei valori di parametro, a norma dell'articolo 7, comma 6, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 ad euro 100.000, per ogni dato non comunicato. In luogo della sanzione di cui al periodo precedente, si applica la sanzione amministrativa da euro 50.000 ad euro 150.000 per ogni dato non comunicato nei confronti del gestore che, nei cinque anni precedenti, sia incorso in altra violazione della stessa indole. 4. Il gestore che non attua, a norma dell'articolo 7, comma 4, lettera b), i provvedimenti correttivi adottati dalla azienda sanitaria locale competente, ovvero ad altro ente pubblico individuato dalla regione, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 ad euro 150.000. 5. Il gestore del servizio idrico integrato ovvero chi fornisce a terzi acqua destinata al consumo umano mediante rete di distribuzione idrica oppure attraverso cisterne fisse o mobili, che non informa la popolazione interessata circa la situazione di non conformita' accertata e circa i provvedimenti correttivi conseguentemente attuati, non ottemperando agli obblighi di cui all'articolo 7, comma 5, lettera a), e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 ad euro 150.000. 6. Quando e' accertato che la violazione di una delle disposizioni previste dai commi 4 o 5 e' stata commessa da un gestore che presta il servizio o svolge l'attivita' sulla base di un provvedimento dell'amministrazione, la regione o la provincia autonoma ne da' comunicazione all'autorita' che ha adottato il provvedimento affinche' provveda immediatamente alla revoca dello stesso. Il gestore del servizio idrico integrato ovvero chi fornisce a terzi acqua destinata al consumo umano attraverso rete di distribuzione oppure cisterne fisse o mobili e' in ogni caso tenuto alla prosecuzione dell'erogazione del servizio sino all'ultimazione delle procedure necessarie al subentro di un diverso gestore e alla consegna a quest'ultimo delle opere e degli impianti della rete di distribuzione idrica.