Art. 12 
 
                  Disposizioni finanziarie e finali 
 
  1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. 
  2. Le pubbliche amministrazioni  interessate  all'attuazione  delle
disposizioni  di  cui  al  presente  decreto  legislativo  provvedono
nell'ambito  delle   risorse   umane,   strumentali   e   finanziarie
disponibili a legislazione vigente. 
  3. Il presente decreto sostituisce la disciplina di cui al  decreto
legislativo 2 febbraio  2001,  n.  31,  relativamente  alle  sostanze
radioattive  presenti  nelle  acque  destinate  al   consumo   umano;
conseguentemente, nel decreto legislativo 2  febbraio  2001,  n.  31,
allegato  I,  parte  C,  e'  soppressa  la  tabella   relativa   alla
radioattivita'. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 15 febbraio 2016 
 
                             MATTARELLA 
 
 
                                Renzi, Presidente del  Consiglio  dei
                                ministri 
 
                                Lorenzin, Ministro della salute 
 
                                Gentiloni  Silveri,  Ministro   degli
                                affari esteri  e  della  cooperazione
                                internazionale 
 
                                Padoan,  Ministro   dell'economia   e
                                delle finanze 
 
                                Orlando, Ministro della giustizia 
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando 
 
          Note all'art. 12: 
              -  Il  decreto  legislativo   2   febbraio   2001,   31
          (Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualita'
          delle acque destinate al consumo umano) e' pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale 3 marzo 2001, n. 52, S.O.